Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 5/1977
ECLI:IT:COST:1977:5
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, imputati
del reato di contrabbando di generi di monopolio (tabacchi esteri), il
tribunale di Como, con ordinanza 6 giugno 1974, ha sollevato questione
di legittimità costituzionale dell'art. 296 del d.P.R. 23 gennaio
1973, n. 43, concernente la recidiva in materia di reati doganali, per
pretesa violazione dell'art. 3 della Costituzione. Secondo il
tribunale, la norma impugnata disciplinerebbe in modo vincolante la
detta aggravante, diversamente dall'art. 9 del d.l. 11 aprile 1974, n.
99, che ne lascia invece l'applicazione alla discrezionalità del
giudice e sanzionerebbe così una diversità di trattamento a parità
di condizioni personali che contrasterebbe, come tale, col principio di
eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.
In altri cinque procedimenti penali analoghi a carico
rispettivamente di [OSCURATO:PERSONA] e altri, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed altri, [OSCURATO:PERSONA] ed altri, lo stesso
tribunale con ordinanze emesse il 1 ottobre 1975 ha sollevato identica
questione di legittimità costituzionale.
Le ordinanze sono state notificate, comunicate e pubblicate come
per legge.
Avanti a questa Corte si è costituito, in tutti i menzionati
giudizi, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato
tempestivamente le proprie deduzioni.
L'Avvocatura osserva che la peculiare disciplina della recidiva nel
contrabbando la quale investe non solo l'obbligatorietà della
contestazione dell'aggravante, ma altresì la misura ed il tipo
dell'aggravamento della pena, diversa e più grave rispetto a quelle
previste per i recidivi in reati comuni, sarebbe giustificata vuoi
dalla necessità della prevenzione di un delitto come quello di
contrabbando, particolarmente soggetto ad assumere i caratteri
dell'abitualità e della professionalità, tanto che il legislatore
speciale ha espressamente disciplinato tali ipotesi con gli artt. 297 e
298 del t.u. citato, vuoi dalla esigenza di tutelare l'Erario dai danni
gravi e diretti cui è esposto per effetto di tale reato.
La impugnata regolamentazione della recidiva risponderebbe pertanto
a particolari finalità preventive e repressive che hanno ispirato il
legislatore speciale nel disciplinare in modo diversificato e più
grave il reato di contrabbando doganale, e sarebbe quindi il frutto di
apprezzamenti e valutazioni di politica criminale affidata alla
discrezionalità del legislatore medesimo, salvo ovviamente i limiti
della ragionevolezza e della coerenza logica.
E l'evidente rispondenza a detti criteri della disposizione
impugnata sarebbe confermata dalla circostanza che la più rigida
disciplina si renderebbe applicabile solo nei casi di recidiva
specificamente indicati, mentre la stessa norma prevede che, negli
altri casi, la recidiva nel contrabbando è regolata dal codice penale.
:
1. - Tutte le ordinanze indicate in epigrafe riguardano la stessa
questione, per cui può disporsi la loro riunione, in modo da dar luogo
a decisione con unica sentenza.
2. - Va premesso che l'art. 111 della legge doganale del 1940, n.
1424, regolava la recidiva primaria o reiterata nel reato di
contrabbando, prevedendo una forma speciale di aggravamento per le
ipotesi di reato punite con la sola multa, e precisamente l'inflizione
obbligatoria della reclusione fino ad un anno in aggiunta alla pena
pecuniaria nel caso di recidiva primaria, e l'aumento dalla metà a due
terzi di tale pena aggiuntiva per il caso di recidiva reiterata.
La stessa norma prevedeva poi, in linea generale, e salvo quindi i
detti casi particolari di aggravamento, l'applicazione ai reati
previsti dalla legge doganale della disciplina normalmente dettata
dall'art. 99 cod. pen. e cioè l'applicazione obbligatoria degli
aumenti di pena ivi previsti per le altre ipotesi di recidiva.
L'art. 296 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, impugnato, riproduce
letteralmente l'art. 111 sopra menzionato, ritenuto applicabile nella
specie ai sensi dell'art. 148 della citata legge doganale del 1940,
trattandosi di imputazioni concernenti contrabbando di generi di
monopolio di provenienza estera.
Il giudice a quo lamenta il contrasto di tale disciplina col
principio di uguaglianza, facendo riferimento alla nuova normativa
disposta in materia dall'art. 9 del d.l. 11 aprile 1974, n. 99,
convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220, che, a modifica dell'art.
99 cod. pen., rimette la applicazione della recidiva alla
discrezionalità del giudice, e considerando che, a seguito di tale
innovazione, il permanere della particolare disciplina vincolante della
recidiva in materia di contrabbando condurrebbe ad una ingiustificata
diversità di trattamento di quegli imputati rispetto agli imputati di
altri reati.
3. - La questione non è fondata.
Come è noto, per costante giurisprudenza della Corte, l'osservanza
del principio di eguaglianza non esclude che il compito di
determinazione della misura delle sanzioni penali resti di stretta
spettanza del legislatore (sent. n. 9 del 1972) in funzione dei suoi
indirizzi di politica giuridico-sociale, sottraendosi al giudizio della
Corte, sempre che ovviamente la sperequazione non assuma dimensioni
tali da non riuscire sorretta da una benché minima giustificazione di
ordine razionale e logico (sent. nn. 119 del 1973, 218 e 271 del 1974).
Ed è in particolare da ricordare che, in ogni caso, secondo la
giurisprudenza della Corte (sent. n. 155 del 1971) le condizioni
personali, collocate dall'art. 3 della Costituzione sullo stesso piano
del sesso, della razza, della lingua, della religione e delle opinioni
politiche per escludere ogni discriminazione fra i cittadini, non sono
quelle che derivano da un'attività criminosa del soggetto, in ordine
alle quali, appunto, resta salva la discrezionalità del legislatore
quanto alla determinazione della pena. Ed è altresì noto, come la
Corte ha pure più volte ritenuto, che il reato di contrabbando
doganale presenta peculiari caratteristiche collegate con la lesione di
primari interessi finanziari dello Stato mediante l'evasione tributaria
che l'agente procura con il passaggio clandestino o fraudolento,
attraverso la linea doganale, delle merci soggette a diritto di
confine, creando situazioni di possibile pericolo e di pubblico allarme
(sent. nn. 157 del 1972 e 144 del 1974). Pertanto, mentre è evidente
che la disciplina della recidiva censurata dal giudice a quo attiene
alla determinazione della misura della sanzione penale per il reato di
contrabbando, e rientra quindi nella sfera di discrezionalità del
legislatore, è altresì chiaro che la sussistenza delle particolari
caratteristiche del reato stesso, che postulano logicamente, per la
delicatezza degli interessi protetti, una tutela particolarmente
efficace, esclude quegli elementi di irragionevolezza o illogicità che
soli potrebbero, come si è detto, legittimare un sindacato della Corte
ai fini della osservanza del principio di uguaglianza.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 296 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, (disposizioni legislative in materia doganale) sollevata
con le ordinanze in epigrafe dal tribunale di Como, in relazione
all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere