Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2017/2026
ECLI:EU:T:2026:71
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TJ0127_INF
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 4 febbraio 2026 –
Swissgrid/[OSCURATO:PERSONA]
(causa T‑127/21 RENV)
«Energia – Piattaforme europee per lo scambio di prodotti standard per l’energia di bilanciamento – Partecipazione della Svizzera – Articolo 1, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) 2017/2195 – Lettera della [OSCURATO:PERSONA] che rifiuta la partecipazione del gestore del sistema di trasmissione svizzero alle piattaforme – Ricorso di annullamento – Atto impugnabile – Persistenza dell’interesse ad agire – Legittimazione ad agire – Ricevibilità – Incompetenza dell’autore dell’atto»
1.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] rivolta ai gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica dell’Unione che rifiuta la partecipazione della Confederazione svizzera alle piattaforme europee di bilanciamento del sistema elettrico – Decisione che produce direttamente effetti sulla situazione giuridica della ricorrente – Assenza di potere discrezionale dei destinatari della decisione – Ricorrente direttamente interessato
(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2017/2195, art. 1, §§ 6 e 7)
(v. punti 22‑30)
2.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] rivolta ai gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica dell’Unione che rifiuta la partecipazione della Confederazione svizzera alle piattaforme europee di bilanciamento del sistema elettrico – Ricorso proposto dall’unico gestore del sistema di trasmissione di energia elettrica svizzero – Ricorrente direttamente interessata
(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2017/2195, art. 1, §§ 6 e 7)
(v. punti 31‑34)
3.
Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Nozione – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente – Interesse che deve perdurare sino alla pronuncia della decisione giurisdizionale – Condizione soddisfatta
(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2017/2195, art. 1, § 7)
(v. punti 36‑39)
4.
Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Incompetenza dell’autore dell’atto impugnato – Esame d’ufficio da parte del giudice dell’Unione
(Art. 263 TFUE)
(v. punto 42)
5.
Istituzioni dell’Unione europea – Esercizio delle competenze – Deleghe – Presupposti – [OSCURATO:PERSONA] europea – Adozione di una decisione di principio da parte dell’autorità delegata – Esclusione – Incompetenza dell’autore di detta decisione – Annullamento della decisione
(Regolamento interno della [OSCURATO:PERSONA], art. 14)
(v. punti 46‑49, 53‑56)
6.
Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Violazione delle forme sostanziali – Violazione da parte di un’istituzione del suo regolamento interno – Violazione del principio di collegialità da parte della [OSCURATO:PERSONA] in sede di adozione di una decisione di principio – Mezzo di ricorso invocato da una persona fisica o giuridica – Ammissibilità
(Artt. 250 e 263 TFUE)
(v. punti 50‑52)
Dispositivo
1)
La decisione contenuta nella lettera della [OSCURATO:PERSONA] europea del 17 dicembre 2020, con la quale quest’ultima ha rifiutato di autorizzare, in applicazione dell’articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/2195 della [OSCURATO:PERSONA], del 23 novembre 2017, che stabilisce orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico, la partecipazione della Confederazione svizzera alle piattaforme europee per lo scambio di prodotti standard per l’energia di bilanciamento, in particolare alla piattaforma europea di scambi transfrontalieri di riserve di sostituzione, è annullata.
2)
[OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese relative alle cause T‑127/21, T‑127/21 RENV e C‑121/23 P.