CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 maggio 2021
Cassazione n. 32221/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 31480/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –resistente non controricorrente – avverso la sentenza n. 3466/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata in data 10/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]’ERBA, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo con assorbimento degli altri e, decidendo nel merito, rigetto della domanda dell’attore. Udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per il resistente. Osserva 1. La vicenda qui al vaglio può riassumersi nei termini di cui appresso. Questa Corte, con la sentenza n. 18836/2016, accolse il terzo motivo, assorbiti gli altri, del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della soc. coop. [OSCURATO:SOCIETA]., avverso la sentenza n. 793/2011 emessa dalla Corte d’appello di Roma. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiamato in giudizio la Società cooperativa chiedendo che il giudice gli trasferisse, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., in qualità di socio assegnatario, un alloggio, previa determinazione del prezzo, conformemente a quanto disposto dall’art. 10 della convenzione stipulata il 26/5/1983 tra la Cooperativa e il comune di Caprano e, quindi, sulla base del prezzo medio di edilizia residenziale pubblica (d.m. n. 1661/1982). Il Tribunale rigettò la domanda (salvo a condannare la convenuta, in accoglimento della subordinata, a restituire all’attore la somma di € 13.115,32) e la Corte di Roma disattese l’impugnazione del [OSCURATO:PERSONA], pur con argomenti diversi rispetto a quelli adottati dal primo Giudice: l’appellante aveva diritto al trasferimento, tuttavia, non al prezzo da lui indicato, ma a quello corrispondente al costo sostenuto dalla Cooperativa per la costruzione. La Corte di cassazione, in accoglimento del primo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 cod. civ.) e assorbiti gli altri, affermò che la Corte d’appello era incorsa in errore laddove ha ritenuto che l’importo del corrispettivo complessivamente dovuto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] potesse divergere dall’importo risultante in base al criterio, indicato dall’art. 10 della convenzione Comune/[OSCURATO:SOCIETA], del prezzo medio degli appalti di edilizia residenziale pubblica effettuati nella Provincia . 1. 1. La Corte d’appello di Roma, decidendo in sede di rinvio, accolta l’impugnazione, trasferì l’alloggio al [OSCURATO:PERSONA], previo pagamento del residuo prezzo determinato in € 24.476,93. Al fine di giungere all’anticipata conclusione la Corte romana disattende l’eccezione con la quale l’appellata aveva dedotto che l’appellante, poiché escluso dalla cooperativa non rivestiva la qualità di socio, confermando quanto già la medesima Corte aveva sostenuto sul punto con la sentenza poi cassata, che il [OSCURATO:PERSONA] è titolare di due distinti diritti e l’eventuale esclusione dalla società non fa venir meno l’interesse del promissario acquirente ad ottenere il trasferimento della proprietà dell’alloggio, previo versamento del prezzo . 2. [OSCURATO:PERSONA] edilizio [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) propone ricorso avverso quest’ultima sentenza sulla base di tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria. La controparte è rimasta intimata. Il processo, venuto all’adunanza camerale della Sezione 6^- 2 del 22/9/2022, veniva rimesso alla pubblica udienza. All’approssimarsi di essa il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] Dell’Erba, faceva pervenire le sue conclusioni scritte. Al fine di consentire alla Corte un esaustivo esame della vicenda sottopostale risulta necessario disporre l’acquisizione di quanto in dispositivo. P.Q.M. rinviando a nuovo ruolo, dispone acquisirsi la sentenza n. 793/2011 emessa da