CassazionedecretoSezione 5Decisione del 24 gennaio 2024
Cassazione n. 05026/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ma 2, decreto legge n. 16 del 2012. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. 1/[OSCURATO:DATA_NASCITA]C . C . PU R.G.7562/2017 Cron. 17987/2019 R.G.N. 17987/2019 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere – Rel. - [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 7562/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla via degli Scipioni, n. 267, giusta procura speciale a margine del ricorso per cassazione. -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d el la CAMPANIA, n. 7990/16, depositata in data 2 0 settembre 201 6 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio de l 24 gennaio 2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Caserta , con sentenza n. 1664/14/14, depositata l’11 marz o 201 4 , aveva accolto il ricorso presentato daZara Francesco, esercente l’attività di lavori generali di ingegneria,avverso l'avviso di accertamento con il quale era stato rettificato il reddito d’impresa imponibile, dichiarato per l’anno di imposta 2007, da euro 46.703,00 ad euro 185.483,00, a fronte di costi non deducibili relativi ad acquisto di carburante e costi non deducibili in quanto non inerenti in relazione a spese per canoni di leasing di un’autovettura aziendale e costi indeducibili per operazioni oggettivamente inesistenti di acquisto dimateriale da costruzione. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, adita dall’Ufficio, ha accolto parzialmente l’appello, dichiarando legittimo il recupero a tassazione delle operazioni inesistenti per euro 119.988,00 , oltre Iva per euro 23.997,61. 3. I giudici di secondo grado, in particolare, hanno rilevato che l’Amministrazione finanziaria aveva fornito la prova presuntiva delle operazioni oggettivamente inesistenti, dai quali era emerso che la ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] (fornitrice dei materiali), che aveva iniziato la sua attività in data 2 ottobre 2006, non aveva offerto alcun riscontro alla sua concreta attività mediante le scritture contabili obbligatorie, della cui sparizione il suo titolare si era avveduto solo dopo l'invito della Guardia di Finanza, e che la stessa, pur non avendo effettuato mai alcun acquisto, risultava avere emesso le fatture in questione; era significativa, inoltre, la titolarità della societàin capo a persona che non aveva saputo fornire alcuna coerente indicazione in ordine all'attività imprenditoriale intrapresa e che non era neppure consapevole delle modalità e delle responsabilità derivanti dalla sua gestione. 4. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha, poi, ritenuto che le controdeduzioni dell'appellato, già in primo grado, non erano idonee a scardinare il quadro probatorio formatosi e, in particolare, chedei lavori specificamente elencati a pag. 5 e 6 del ricorso in primo grado mancavano inizialmente i contratti sicché ben difficilmente si poteva comprendere quali essi fossero e quali materiali dovessero essere usati, quale fosse l'entità dei quantitativi necessari; peraltro alcuni contratti risultavano anche di molto antecedenti all'inizio dell'attività di [OSCURATO:PERSONA] (avvenuta il 2 ottobre 2006); il consulente di parte aveva operato 7-8 anni dopo i fatti, sulla scorta di documenti offerti dallo Zara ed in particolare sulla scorta delle fatture, effettuando una valutazione del tutto teorica e non ancorata all'effettiva modalità di svolgimento delle lavorazioni; era irrilevante l'allegazione delle fatture perché in ipotesi come quella in esame il profilo formale era sempre coerente, mentre era carente la correlazione tra questo e l'effettività delle operazioni fiscalmente rilevanti; dall'esame degli estratti conto risultavano dei prelevamenti di contante, ma nulla provava che detti prelevamenti fossero stati fatti per la consegna del danaro al Veilio; gli assegni erano 5, tutti allegati in fotocopia, privi di data e pacificamente mai incassati e dagli estratti conto allegati non emergeva la negoziazione di detti assegni; la dichiarazione di «ricevuta e/o quietanza di pagamento» datata 1 ottobre 2008 , in cui V eilio Mario aveva dichiara to di aver ricevuto i pagamenti in contanti e con assegni , non aveva alcuna rilevanza probatoria, perché priva di effettivo riscontro e, anzi, contrastata dalle circostanze richiamate, e perché proveniente da soggetto, a sua volta, artefice di condotte fiscalmente (e non solo) rilevanti, il quale risultava cointeressato agli esiti di questa vicenda ; infine, era pure infondata la deduzione dello Zara di aver provato di avere realmente effettuato i pagamenti e comunque di non essere a conoscenza di eventuali condotte del Veilio fiscalmente non regolari e, comunque, di non poterne rispondere. 5.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato acinque motivi . 6.L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo mezzo deduce la v iolazione dell’art. 111, comma sesto, Cost., dell’ art. 3 6 del decreto legislativo n. 546 del 1992 e dell’a rt. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ..La sentenza impugnata non offriva alcuna reale motivazione in ordine alla inadeguatezza della prova offerta dal contribuente circa la avvenuta esecuzione delle operazioni, con particolare riguardo alla perizia di parte e ai documenti posti a base della stessa, provenienti da [OSCURATO:PERSONA], ai contratti di appalto e alla ditta [OSCURATO:PERSONA] e specificamente alla data di inizio dell’attività e di cancellazione di quest’ultima, alla sede costituita da un terreno in evidente stato di abbandono e della denuncia di smarrimento della documentazione contabile, circostanze rispetto alle quali difficilmente il contribuente avrebbe potuto fornire la prova contraria. La sentenza impugnata, lungi dall'esaminare il contenuto dell'ampia documentazione versata in atti, formulava un generico e non circostanziato giudizio di inidoneità della stessa, opposto per esimersi dal suo concreto esame e, pur onerando il contribuente di offrire prova della effettività delle operazioni economiche fatturate, non offriva alcuna motivazione comprensibile e pertinente delle ragioni per le quali la prova offerta dal contribuente fosse stata considerare inattendibile o insufficiente. 1.1Il motivo è infondato.1.2 Ed invero i giudici di secondo grado hanno affermato che i dati forniti dall’Amministrazione finanziaria («il VeilioMario, come ditta, per il periodo di imposta 2006-2007 non risulta aver effettuato acquisti, ma risulta presente alla banca dati ”cli.fo” solo come fornitore; tuttavia nell'anno 2006 ha emesso fatture di vendita per 3.777.569,00 euro; nell'anno 2007 per euro 12.211.631,00; il Veilio - nullatenente, con precedenti di polizia per uso di sostanze stupefacenti, ma titolare di due conti correnti italiani ed uno nella repubblica di S. Marino, dove sono transitati notevoli importi (cfr. verbale di constatazione del 10.6.2013) -invitato a presentarsi presso il comando della guardia di Finanza in data 28.5.2013, giusta comunicazione del 26.5.2013, munito della documentazione aziendale contabile, si è presentato deducendo lo smarrimento della documentazione e di aver sporto denuncia in data 27.5.2013; la sede della ditta è posta in un terreno in palese stato di abbandono; la Guardia di finanza ha provveduto ad effettuare controlli presso gli utilizzatori delle fatture, tra cui l'appellato; nell'ambito dei controlli sulla ditta appellata, come si evince dal richiamato verbale di constatazione, è emerso il medesimo fenomeno contestato anche con riguardo ad altre ditte esaminate, anch'esse cartiere»), nemmeno contestati dal contribuente, erano ampiamente presuntivi della fondatezza degl i addebiti formulati e che, a fronte di ciò, le controdeduzioni dell’appellato ( «di aver eseguito fra il 2006 ed il 2007 lavori previsti da vari contratti di appalto ( pubblici) per i quali erano indispensabili i materiali edili acquistati; ha allegato copie delle ricevute e/o quietanze di pagamento e copia degli assegni bancari da quali emergono prelevamenti di contanti in favore della ditta [OSCURATO:PERSONA]; due preventivi di altri fornitori che la ditta si era fatta rilasciare in data 5.9.2006 e 28.7.2006; visura da cui risulta la cancellazione della ditta " Macchinari e Materiali di [OSCURATO:PERSONA]" in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; perizia tecnica giurata del 4.2.2014»), non erano idonee a scardinare il quadro probatorio formatosi, specificando che dei lavorielencati a pag. 5 e 6 del ricorso in primo grado mancavano inizialmente i contratti sicché ben difficilmente si poteva comprendere quali fosseroi lavori e quali materiali dovessero essere usati, quale fosse l'entità dei quantitativi necessari e che, peraltro , alcuni contratti risultavano anche di molto antecedenti all'inizio dell'attività di [OSCURATO:PERSONA](avvenuta il 2 ottobre 2006); inoltre, il consulente di parte aveva operato 7-8 anni dopo i fatti, sulla scorta di documenti offerti dallo Zara ed in particolare sulla scorta delle fatture, effettuando una valutazione del tutto teorica e non ancorata all'effettiva modalità di svolgimento delle lavorazioni; era irrilevante, ancora, l'allegazione delle fatture perché in ipotesi come quella in esame il profilo formale era sempre coerente, mentre era carente la correlazione tra questo e l'effettività delle operazioni fiscalmente rilevanti; dall'esame degli estratti conto risultavano dei prelevamenti di contante, ma nulla provava che detti prelevamenti fossero stati fatti per la consegna del danaro al Veilio; gli assegni erano 5, tutti allegati in fotocopia, privi di data e pacificamente mai incassati (sulle fotocopie mancava il retro del titolo ed i timbri bancari, risultando, in ogni caso, assolutamente inverosimile che la data non fosse stata apposta neppure all'atto dell'incasso) e dagli estratti conto allegati non emergeva la negoziazione di detti assegni; la dichiarazione di «ricevuta e/o quietanza di pagamento» datata 1 ottobre 2008, in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di aver ricevuto i pagamenti in contanti e assegni,non aveva alcuna rilevanza probatoria, perché priva di effettivo riscontro e, anzi, contrastata dalle circostanze richiamate, e perché proveniente da soggetto, a sua volta, artefice di condotte fiscalmente (e non solo) rilevanti, il quale risultava cointeressato agli esiti di questa vicenda; infine, era pure infondata la deduzione dello Zara in ordine al fatto di aver provato di avererealmente effettuato i pagamenti e comunque di non essere a conoscenza di eventuali condotte del Veilio fiscalmente non regolari e, comunque, di non poterne rispondere. 1.3Risulta, pertanto , evidente che la decisione impugnata assolve in misura adeguata al requisito di contenuto richiesto dalledisposizioni di legge di cui il ricorso lamenta la violazione, attesa l'esposizione delle ragioni di fatto e didiritto della decisione, sufficiente ad evidenziare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione 1.4Va osservato, con la giurisprudenza di questa Corte, che, dovendo l'obbligo motivazionale ritenersi compiutamente adempiuto allorché per mezzo della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione venga ad essere illustrato il percorso motivazionale che ha indotto il giudice a regolare la fattispecie al suo esame mediante la norma di diritto applicata, viene al contrario meno all'obbligo in parola - e si mostra perciò viziata dal difetto di motivazione apparente o di mancanza della motivazione - la decisione nella quale « il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento» (Cass.,30 giugno 2020, n. 13248;Cass., 5 agosto 2019, n. 20921; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105). 1.5 Più specificamente i n base alla costante giurisprudenza di legittimità, la «motivazione apparente» ricorre allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente -come parte del documento in cui consiste la sentenza (o altro provvedimento giudiziale) - non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché esibisce argomentazioni obiettivamente inidonee a far riconoscere l'iterlogico seguito per la formazione del convincimento e, pertanto, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento del giudice (Cass., Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881). 1.6Così delineati i principi statuiti da questa Corte, la censura svolta dal motivo non appare fondata, dal momento che dalla lettura della sentenza impugnata risultano chiaramente espost e , e nemmeno in forma concisa,le ragioni della decisione. 2. Il secondo mezzo deduce la violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost., dell’art. 36 del decreto legislativo n. 546 del 1992, dell’art. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ. e la nullità della sentenza per irrimediabile contraddittorietà della motivazione, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.., in quanto da un lato non aveva contestato l’effettiva esecuzione dei lavori pubblici eseguiti nell’anno 2007 dal contribuente e l’esclusivo acquisto dei materiali dalla ditta Veilio, dall’altro aveva considerato oggettivamente inesistenti le uniche operazioni di acquisto dei materiali impiegati. 2.1In disparte la circostanza che la contraddittorietà denunciata non emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, avendo i giudici di secondo grado rilevato che da un lato mancavano i contratti e, dunque, non si comprendeva quali lavori fossero stati eseguiti e quali materiali dovessero essere usati e dall’altro che alcuni contratti erano di molto antecedenti all’inizio dell’attività svolta da [OSCURATO:PERSONA], il motivo è, comunque, inammissibile. 2.2 E difatti, in relazione al denunciato vizio motivazionale, lo stesso ricorrente fa riferimento ad una nozione di tale vizio (in termini di «contraddittoria motivazione») non più riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dal codice di rito, ed in particolare non sussumibile nel vizio contemplato dall'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. (nella formulazione disposta dall'art. 54 del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis), atteso che tale mezzo di impugnazione può concernere esclusivamente l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, e postula l'esatto adempimento degli specifici oneri di allegazione sanciti da Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053, qui, invece, rimasti assolutamente inosservati. 3. Il terzo mezzodeduce la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., per avere omesso la Commissione tributaria regionale di applicare alla fattispecie in esame la norma di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legge n. 16 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 2012.Il contribuente aveva sollevato, sin dal primo grado di giudizio, la questione della violazione del principio di capacità contributiva generato dalla contemporanea tassazione dei ricavi afferenti a spese per materiali considerate indeducibili. 4.Il quarto mezzo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8, comma 2, del decreto legge n. 16 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 2012, nonché dell'art. 53 Cost. in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la Commissione tributaria regionale applicato alla presente fattispecie la suddetta norma, che era applicabile, ove più favorevole, anche retroattivamente. 4.1 Il terzo e il quarto motivo, in quanto connessi, possono essere trattati congiuntamente e sono infondati. 4.2Deve in primo luogo rilevarsi che, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 8 del decreto legge n. 16 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 2012, sia in materia di accertamento dell'I.V.A., che delle imposte dei redditi, qualora l'Amministrazione, ritenendo fittizia — oggettivamente o soggettivamente — un'operazione di acquisto, ne avesse recuperato a tassazione i relativi costi, non avrebbe dovuto correlativamente ridurre i ricavi, non sussistendo alcun automatismo tra la ritenuta fittizietà dell'operazione e tale riduzione; l'Amministrazione non aveva pertanto l'obbligo di escludere, in proporzione, i ricavi esposti dallo stesso contribuente, né era tenuta ad accertare la dichiarazione nella sua interezza, potendo limitarsi ad analizzare l'esistenza dei costi dichiarati (cfr. Cass., 2 marzo 2012, n. 3267). 4.3 L'art. 8, comma 2, del decreto legge, citato, costituente ius superveniens, applicabile alla presente controversia in forza del successivo comma 3, avendo il ricorrente prospettato la questione nell’atto di appello, come, nel rispetto del principio di autosufficienza, emerge dalle pagine 16 – 20 del ricorso per cassazione (cfr. anche Cass., 21 marzo 2023, n. 8133, secondo cui «l'applicazione dello "ius superveniens" di cui all'art.8, comma 1, d.l. n. 16 del 2012 , conv. con modif. dallal. n. 44 del 2012, si estende anche a rapporti antecedenti al d.l. e non ancora esauriti, ma non opera nei giudizi in corso indiscriminatamente, dovendo essere coordinata con i principi che regolano l'onere della tempestiva introduzione della questione nel ricorso introduttivo, dell'impugnazione e delle relative preclusioni, con la conseguenza che la sua operatività trova ostacolo nel giudicato interno formatosi in relazioni alle questioni, sulla decisione delle quali avrebbe dovuto incidere la normativa sopravvenuta, e nella conseguente inesistenza di controversie in atto sui relativi punto») ha stabilito, con riguardo alle operazioni oggettivamente inesistenti, che i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese (Cass., 19 dicembre 2019, n. 33915; Cass.,20 aprile 2016, n. 7896; Cass., 19 dicembre 2014, n. 27040; Cass., 20 novembre 2013, n. 25967, le ultime due richiamate anche dal ricorrente), salva l’applicazione di una sanzione(Cass., 21 agosto 2023, n. 24880). 4.4 In siffatte ipotesi grava sul contribuente l'onere di provare che i componenti positivi, che si duole abbiano nell'accertamento concorso alla formazione del reddito, siano anch'essi fittizi, perché ricavi «correlati», ossia direttamente afferenti a spese o ad altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati (Cass., 20 novembre 2013, n. 25967e più di recente, Cass., 21 agosto 2023, n. 24880; Cass., 19 dicembre 2019, n. 33915, citate, e Cass . , 17 luglio 2018, n.19000). 4.5Orbene, nel caso in esame, il ricorrente ha contestato gli elementi presuntivi acquisiti dall'Ufficio, che hanno consentito di dedurre che l’impresa avesse contabilizzato operazioni mai compiute — elementi che sono stati poi recepiti e posti dai giudici di appello a fondamento del decisum - , e, in sede di giudizio di merito , ha sempre dedotto di avere ampiamente dimostrato l'effettiva realizzazione dei lavori di costruzione sottesi alle fatture di cui è stata accertata la fittizietà, e, pertanto, non può ritenersi che abbia offerto prova della fittizietà dei relativi ricavi conseguiti,cosicché deve escludersi la violazione sia della norma costituzionale richiamata (art. 53 Cost.), che garantisce la corretta corrispondenza dell'imposta all'imponibile effettivo, sia dello ius superveniensinvocato. 4.6 Per quanto detto, non sussiste il vizio di omessa pronuncia, in quanto il giudice del gravame avendo accertato, sulla base degli elementi presuntivi offerti dall’Amministrazione finanziaria, che le operazioni di acquisto dei materiali dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] erano oggettivamente inesistentie che il contribuente non ave va offerto la prova che le operazioni oggetto di accertamento fossero state realmente eseguite, ha riten uto , in tal modo, non provato dal contribuente che i ricavi fittizi da espungere fossero «corrispondenti» agli acquisti derivanti dalle operazioni inesistenti. 4.7Ed invero, in materia di operazioni inesistenti, ove il giudice abbia escluso la deducibilità dei costi a valle dell'accertamento dell'inesistenza delle operazioni, deve ritenersi che lo stesso non abbia indagato circa il fatto che i costi fossero o meno deducibili inragione della sussistenza dei requisiti di effettività e inerenza, ma abbia legittimamente tratto il convincimento negativo quale diretta conseguenza dell'inesistenza delle operazioni che li avrebbero generati (Cass., 8 febbraio 2023, n. 3835). 5. Il quinto mezzo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo costituito dalla mancata contestazione, ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ., dei pagamenti eseguiti in favore della ditta [OSCURATO:PERSONA], in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ..Il fatto storico il cui esame era stato omesso era costituito dalla prova offerta dal contribuente in ordine al pagamento dellefatture di acquisto avvenuto, sia pure limitatamente ad euro 81.255,66, mediante cinque assegni bancari, e, per la restante parte, in contanti. 5.1Il motivo è inammissibile. 5.2Anche questa censura esula dal limitato perimetro entro il quale può denunciarsi il vizio di motivazione della sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del decreto legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, poiché con esso deve farsi riferimento all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, e che, se esaminato, avrebbe potuto determinare un esito diverso della controversia (cfr. Cass., Sez. U., 7 aprile 2014 n. 8053). 5.3Ne deriva che il mancato esame di elementi istruttori non integra di per sé il fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. 5.4Inoltre, il vizio dedotto non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, spettando soltanto al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllare l'attendibilità e la concludenza delle prove, scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione dando liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova (Cass., 3 ottobre 2018, n. 24035; Cass., 8 ottobre 2014, n. 21152; Cass., 23 maggio 2014, n. 11511); né la Corte di cassazione può procedere ad un'autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass., 7 gennaio 2014, n. 91; Cass., Sez. U., 25 ottobre 2013, n. 24148). 5.5Va anche rilevato che il principio di non contestazione di cui all'art.115 cod. proc. civ. ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione didocumenti (cfr. Cass ., 5 marzo 2020, n. 6172;Cass., 15 novembre 2021, n. 35037), ovvero la non contestazione non può riguardare, come nel casoin esame, prima ancora che, comunque inammissibilmente, documenti (cfr. Cass., 21giugno 2016, n. 12748), una conclusione ricostruttiva concernente, pertanto, la valutazione degli stessi (cfr. anche Cass., 21 dicembre 2017, n. 30744) , che compete esclusivamente al giudice di merito. 6.Per le ragioni di cui sopra, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, sostenute dalla Agenzia controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Agenzia controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro5.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del