CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 05572/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] e altri, avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 17 marzo 2021 il Tribunale di Napoli ha revocato l'ordine di demolizione delle opere edili realizzate in Napoli, al viale [OSCURATO:PERSONA], n. 63, piano terra, sub 37, contenuto nella sentenza della Pretura di Napoli n. 8557 del 21 novembre 1997, divenuta irrevocabile il 9 gennaio 2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli ricorre per cassazione per violazione di legge e di norme processuali. Espone che a carico di [OSCURATO:PERSONA] pendevano per lo stesso immobile abusivo tre sentenze di condanna, emesse 1'8 novembre 1994 (irrevocabile il 28 dicembre 1994), il 21 novembre 1997 (irrevocabile il 9 gennaio 1998), il 4 maggio 1998 (irrevocabile il 25 giugno 1998), e due procedure RESA, la 413/98 e la 61/98. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato nell'interesse delle eredi Mariangela e [OSCURATO:PERSONA] due incidenti di esecuzione, facendo valere le sanatorie n. 9404/95 e 9495/95. Nella procedura avverso l'ingiunzione a demolire RESA 413/98 il Giudice dell'esecuzione di Napoli, [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato l'illegittimità del condono disposto con la determina dirigenziale n. 32321/2013, perché in violazione dei limiti volumetrici e dei limiti temporali. Il ricorso avverso l'ordinanza era dichiarato inammissibile da questa Sezione con sentenza n. 6336 del 02/12/2020. Invece, nella procedura avverso l'ingiunzione a demolire RESA 61/98 il Giudice dell'esecuzione di Napoli, [OSCURATO:PERSONA], aveva revocato l'ordine di demolizione in virtù del condono disposto con la determina dirigenziale n. 32321/2013. Segnala quindi l'incongruenza dell'ordinanza impugnata rispetto a quella divenuta irrevocabile. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] presenta una memoria difensiva nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in cui allega dichiarazione del funzionario del Comune di Napoli secondo cui non v'è ragione per revocare la disposizione dirigenziale n. 32321/2013. Il PG Molino nella parte motiva della sua memoria ritiene la fondatezza del ricorso del Pubblico ministero anche se conclude nella parte dispositiva chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato perché nell'ordinanza impugnata si ignora del tutto il precedente del Giudice dell'esecuzione, [OSCURATO:PERSONA], che ha dichiarato l'illegittimità della disposizione dirigenziale n. 32321/13 e la sentenza della Corte di cassazione n. 6336 del 02/12/2020 che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso tale ordinanza. E' necessario pertanto che il Giudice dell'esecuzione di Napoli esamini con puntualità i profili di fatto della vicenda per verificare se siano maturate o meno preclusioni processuali o se l'invocata disposizione dirigenziale vada applicata nel caso in esame. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 1° dicembre 2021 I