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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 31174/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.

R.G. civ. n. 23812 del 2023 proposto da MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in ROMA, via dei Portoghesi 12 è domiciliato ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la SENTENZA DELLA CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] n. 2245/2023 pubblicatail 28/06/2023 R.G. 1746/2022.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; non deve provvedersi sulle spese atteso che la controparte è rimasta intimata.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 28novembre 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ. n. 23812 del 2023 proposto da MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in ROMA, via dei Portoghesi 12 è domiciliato ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la SENTENZA DELLA CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] n. 2245/2023 pubblicatail 28/06/2023 R.G. 1746/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; non deve provvedersi sulle spese atteso che la controparte è rimasta intimata. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 28novembre 2024
Decreto Cassazione n. 31174/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris