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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 17635/2026

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esa, perprocura speciale in atti, dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (pec:[OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Moschetti (pec: [OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dell’Avvocatura Generale dello Stato (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente -Numero registro generale 13344/2025Numero sezionale 3642/2026Numero di raccolta generale 17635/2026Data pubblicazione 03/06/2026avverso la sentenza n. 135/03/2025 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado del FRIULI-[OSCURATO:PERSONA], depositata in data[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata delgiorno 29 aprile 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];RILEVATO che:- l’Agenzia delle entrate, accertato che la contribuente [OSCURATO:PERSONA],esercente la professione di massofisioterapista in possesso del relativodiploma triennale conseguito in data 17/07/2007, iscritta nell’“elencospeciale ad esaurimento dei massofisioterapisti il cui titolo è statoconseguito ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403”, previsto dalcomma 4-bis, dell’art. 4, L. n. 42 del 1999 (aggiunto dall’art. 1, comma537, della L. 145 del 30.12.2018 e modificato dal D.L. 30.12.2019, n.162, convertito con modificazioni dalla L. n. 162 del 30.12.2019) epresupposto che:«i possessori di un titolo di Massofisioterapista conseguito dopol’entrata in vigore della legge n. 42/99, al termine di corsi di duratabiennale o triennale, possono svolgere la propria attività tanto in regimelibero professionale, quanto come dipendente presso strutture sanitarieprivate e private convenzionate, ma non potranno usufruire, in caso diemissione di documentazione fiscale per prestazioni rese in regime liberoprofessionale, dell’esenzione IVA prevista dal citato D.M. 17 maggio2002»,emise nei confronti della predetta contribuente tre avvisi diaccertamento con cui recuperava l’IVA sulle prestazioni effettuate inesenzione negli anni d’imposta 2015, 2018 e 2019;- la CTR del Friuli-[OSCURATO:PERSONA] con la sentenza in epigrafe indicataaccoglieva, previa riunione, gli appelli proposti dall’Ufficio avverso leNumero registro generale 13344/2025Numero sezionale 3642/2026Numero di raccolta generale 17635/2026Data pubblicazione 03/06/2026sfavorevoli sentenze di primo grado facendo applicazione del principioaffermato da questa Corte nell’ordinanza n. 20681/2024;- avverso tale statuizione la contribuente propone ricorso percassazione affidato a tre motivi, illustrati con memoria, cui replical’intimata con controricorso.CONSIDERATO che:- con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 10, comma1, n. 18, del d.P.R. n. 633 del 1972, in combinato disposto dall’art. 99 delR.D. n. 1265 del 1934 (c.d. [OSCURATO:PERSONA] delle leggi sanitarie) e l’art. 4della L. n. 99 del 1992 (“Disposizioni in materia di professioni sanitarie”),comma 4-bis (aggiunto dall’art. 1, comma 537, della L. 145 del30.12.2018 e modificato dal D.L. 30.12.2019, n. 162, convertito conmodificazioni dalla L. n. 162 del 30.12.2019);- con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 10,comma 1, n. 18, del d.P.R. n. 633 del 1972 e 4, comma 4-bis, della leggen. 99 del 1992 (letti, conformemente al diritto comunitario, in uno con iprincipi di parità del trattamento e neutralità), censurando la sentenzaimpugnata per avere disconosciuto l’esenzione IVA per le prestazionimassofisioterapiche effettuate dietro prescrizione medica;- con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza perché corredata da motivazione soloapparente in violazione degli artt. 61 e 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n.546 del 1992, artt. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att.c.p.c.;- il ricorso pone la questione dell’esentabilità delle prestazioni resedai massofisioterapisti a seconda del periodo di conseguimento deldiploma professionale che questa Corte aveva esaminato con l’ordinanzan. 20681/2024 affermando il principio secondo cui, «In tema di IVA, leNumero registro generale 13344/2025Numero sezionale 3642/2026Numero di raccolta generale 17635/2026Data pubblicazione 03/06/2026prestazioni rese dal massofisioterapista, diplomatosi dopo il 17 marzo1999, non sono esentate dall'imposta, poiché tale figura professionalenon è equiparabile a quella del massaggiatore, a cui fa riferimento l'art.99, comma 2, del TULS, richiamato, ai fini dell'esenzione dell'IVA, dall'art.10, comma 1, n. 18, del d.P.R. n. 633 del 1972, e poiché l'equipollenzacon il diploma di fisioterapista è limitata a coloro che si sono diplomati inepoca antecedente alla data suindicata, ciò non essendo in contrasto coni principi di eguaglianza, ragionevolezza e neutralità fiscale, in quanto ilcomplessivo riordino della disciplina delle professioni sanitarie, finalizzatoad elevare il livello di formazione degli operatori e la qualità dellaprestazione sanitaria, richiede il conseguimento di titoli di studio di tipouniversitario, così escludendo la possibilità di comparazione con coloroche hanno acquisito il diploma sulla base del precedente ordinamento».- la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria,occupandosi della medesima questione in altro giudizio (RGA n.282/2024), ha ritenuto «sussistenti i presupposti per il deferimento dellaseguente questione alla Corte europea», affinché «Valuti la Corte se violii principi [di diritto dell’Unione europea] di tutela della concorrenza e dineutralità fiscale la mancata concessione della esenzione IVA alle fattureper prestazioni rese dai massoterapisti, operatori sanitari, in applicazionedel criterio interpretativo della amministrazione finanziaria ("i possessoridel titolo di massoterapista conseguito dopo l’entrata in vigore della leggen. 42/99, al termine di corsi di durata biennale o triennale, possonosvolgere la propria attività tanto in regime libero professionale, quantocome dipendente presso strutture private e private convenzionate, manon possono usufruire, in caso di emissione di documentazione fiscale perprestazioni rese in regime libero professionale, dell’esenzione IVA")».- ritenendo, quindi, necessario attendere, ai fini della decisione diquel giudizio, «l’interpretazione della Corte europea sulla interpretazionenormativa conforme ai principi di diritto europeo», ha sottoposto alNumero registro generale 13344/2025Numero sezionale 3642/2026Numero di raccolta generale 17635/2026Data pubblicazione 03/06/2026Tribunale unionale il quesito «Se sia conforme ai principi di diritto[dell’Unione europea] il disconoscimento del diritto alla esenzione IVA inrelazione alle prestazioni rese da massoterapisti iscritti all’albo specialead esaurimento successivamente alla data del 17 marzo 1999 in virtùdella interpretazione della legge 42/99 e relative [disposizioni] citatecontrarie ai principi medesimi».-pende, pertanto, il giudizio T-171/26 dinanzi al Tribunale dell’Unioneeuropea, la cui decisione è destinata ad incidere anche nel presentegiudizio con la conseguenza che appare necessario disporre il rinvio dellacausa a nuovo ruolo in attesa della definizione di detto giudizio.

P.Q.Mdispone il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della decisionedel Tribunale dell’Unione europea nella causa T-171/26.Così deciso in Roma, in data 29 aprile 2026.La PresidenteAngelina-Maria PERRINO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esa, perprocura speciale in atti, dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (pec:[OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Moschetti (pec: [OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dell’Avvocatura Generale dello Stato (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente -Numero registro generale 13344/2025Numero sezionale 3642/2026Numero di raccolta generale 17635/2026Data pubblicazione 03/06/2026avverso la sentenza n. 135/03/2025 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado del FRIULI-[OSCURATO:PERSONA], depositata in data[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata delgiorno 29 aprile 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];RILEVATO che:- l’Agenzia delle entrate, accertato che la contribuente [OSCURATO:PERSONA],esercente la professione di massofisioterapista in possesso del relativodiploma triennale conseguito in data 17/07/2007, iscritta nell’“elencospeciale ad esaurimento dei massofisioterapisti il cui titolo è statoconseguito ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403”, previsto dalcomma 4-bis, dell’art. 4, L. n. 42 del 1999 (aggiunto dall’art. 1, comma537, della L. 145 del 30.12.2018 e modificato dal D.L. 30.12.2019, n.162, convertito con modificazioni dalla L. n. 162 del 30.12.2019) epresupposto che:«i possessori di un titolo di Massofisioterapista conseguito dopol’entrata in vigore della legge n. 42/99, al termine di corsi di duratabiennale o triennale, possono svolgere la propria attività tanto in regimelibero professionale, quanto come dipendente presso strutture sanitarieprivate e private convenzionate, ma non potranno usufruire, in caso diemissione di documentazione fiscale per prestazioni rese in regime liberoprofessionale, dell’esenzione IVA prevista dal citato D.M. 17 maggio2002»,emise nei confronti della predetta contribuente tre avvisi diaccertamento con cui recuperava l’IVA sulle prestazioni effettuate inesenzione negli anni d’imposta 2015, 2018 e 2019;- la CTR del Friuli-[OSCURATO:PERSONA] con la sentenza in epigrafe indicataaccoglieva, previa riunione, gli appelli proposti dall’Ufficio avverso leNumero registro generale 13344/2025Numero sezionale 3642/2026Numero di raccolta generale 17635/2026Data pubblicazione 03/06/2026sfavorevoli sentenze di primo grado facendo applicazione del principioaffermato da questa Corte nell’ordinanza n. 20681/2024;- avverso tale statuizione la contribuente propone ricorso percassazione affidato a tre motivi, illustrati con memoria, cui replical’intimata con controricorso.CONSIDERATO che:- con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 10, comma1, n. 18, del d.P.R. n. 633 del 1972, in combinato disposto dall’art. 99 delR.D. n. 1265 del 1934 (c.d. [OSCURATO:PERSONA] delle leggi sanitarie) e l’art. 4della L. n. 99 del 1992 (“Disposizioni in materia di professioni sanitarie”),comma 4-bis (aggiunto dall’art. 1, comma 537, della L. 145 del30.12.2018 e modificato dal D.L. 30.12.2019, n. 162, convertito conmodificazioni dalla L. n. 162 del 30.12.2019);- con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 10,comma 1, n. 18, del d.P.R. n. 633 del 1972 e 4, comma 4-bis, della leggen. 99 del 1992 (letti, conformemente al diritto comunitario, in uno con iprincipi di parità del trattamento e neutralità), censurando la sentenzaimpugnata per avere disconosciuto l’esenzione IVA per le prestazionimassofisioterapiche effettuate dietro prescrizione medica;- con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza perché corredata da motivazione soloapparente in violazione degli artt. 61 e 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n.546 del 1992, artt. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att.c.p.c.;- il ricorso pone la questione dell’esentabilità delle prestazioni resedai massofisioterapisti a seconda del periodo di conseguimento deldiploma professionale che questa Corte aveva esaminato con l’ordinanzan. 20681/2024 affermando il principio secondo cui, «In tema di IVA, leNumero registro generale 13344/2025Numero sezionale 3642/2026Numero di raccolta generale 17635/2026Data pubblicazione 03/06/2026prestazioni rese dal massofisioterapista, diplomatosi dopo il 17 marzo1999, non sono esentate dall'imposta, poiché tale figura professionalenon è equiparabile a quella del massaggiatore, a cui fa riferimento l'art.99, comma 2, del TULS, richiamato, ai fini dell'esenzione dell'IVA, dall'art.10, comma 1, n. 18, del d.P.R. n. 633 del 1972, e poiché l'equipollenzacon il diploma di fisioterapista è limitata a coloro che si sono diplomati inepoca antecedente alla data suindicata, ciò non essendo in contrasto coni principi di eguaglianza, ragionevolezza e neutralità fiscale, in quanto ilcomplessivo riordino della disciplina delle professioni sanitarie, finalizzatoad elevare il livello di formazione degli operatori e la qualità dellaprestazione sanitaria, richiede il conseguimento di titoli di studio di tipouniversitario, così escludendo la possibilità di comparazione con coloroche hanno acquisito il diploma sulla base del precedente ordinamento».- la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria,occupandosi della medesima questione in altro giudizio (RGA n.282/2024), ha ritenuto «sussistenti i presupposti per il deferimento dellaseguente questione alla Corte europea», affinché «Valuti la Corte se violii principi [di diritto dell’Unione europea] di tutela della concorrenza e dineutralità fiscale la mancata concessione della esenzione IVA alle fattureper prestazioni rese dai massoterapisti, operatori sanitari, in applicazionedel criterio interpretativo della amministrazione finanziaria ("i possessoridel titolo di massoterapista conseguito dopo l’entrata in vigore della leggen. 42/99, al termine di corsi di durata biennale o triennale, possonosvolgere la propria attività tanto in regime libero professionale, quantocome dipendente presso strutture private e private convenzionate, manon possono usufruire, in caso di emissione di documentazione fiscale perprestazioni rese in regime libero professionale, dell’esenzione IVA")».- ritenendo, quindi, necessario attendere, ai fini della decisione diquel giudizio, «l’interpretazione della Corte europea sulla interpretazionenormativa conforme ai principi di diritto europeo», ha sottoposto alNumero registro generale 13344/2025Numero sezionale 3642/2026Numero di raccolta generale 17635/2026Data pubblicazione 03/06/2026Tribunale unionale il quesito «Se sia conforme ai principi di diritto[dell’Unione europea] il disconoscimento del diritto alla esenzione IVA inrelazione alle prestazioni rese da massoterapisti iscritti all’albo specialead esaurimento successivamente alla data del 17 marzo 1999 in virtùdella interpretazione della legge 42/99 e relative [disposizioni] citatecontrarie ai principi medesimi».-pende, pertanto, il giudizio T-171/26 dinanzi al Tribunale dell’Unioneeuropea, la cui decisione è destinata ad incidere anche nel presentegiudizio con la conseguenza che appare necessario disporre il rinvio dellacausa a nuovo ruolo in attesa della definizione di detto giudizio. P.Q.Mdispone il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della decisionedel Tribunale dell’Unione europea nella causa T-171/26.Così deciso in Roma, in data 29 aprile 2026.La PresidenteAngelina-Maria PERRINO