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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 20945/2023

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CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti del procedimento n. 27820/2021R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difesacome in atti; contro [OSCURATO:PERSONA], difesocome in atti ( controricorrent e e ricorrente incidentale ) ; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che né la parte ricorrente principale, né la parte ricorrente incidentale abbiano chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso principale e il ricorso incidentale devono intendersi rinunciati e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese processuali possano essere compensate, in ragione della reciproca soccombenza; P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; spese compensate.

Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.

Roma, 09/06/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti del procedimento n. 27820/2021R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difesacome in atti; contro [OSCURATO:PERSONA], difesocome in atti ( controricorrent e e ricorrente incidentale ) ; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che né la parte ricorrente principale, né la parte ricorrente incidentale abbiano chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso principale e il ricorso incidentale devono intendersi rinunciati e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese processuali possano essere compensate, in ragione della reciproca soccombenza; P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; spese compensate. Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma, 09/06/2
Decreto Cassazione n. 20945/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris