CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 aprile 2026
Cassazione n. 09830/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avvocatoGIUSEPPE BOSCARELLI giusta procura in calce al ricorso;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];– intimati –avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di BENEVENTO depositatal’11/03/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del15/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 23292/2021Numero sezionale 966/2026Numero di raccolta generale 9830/2026Data pubblicazione 16/04/2026Lette le memorie del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dei Cavoti e delSannio – Calvi propose innanzi al Tribunale di Beneventoopposizione con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. avverso il decreto diliquidazione del compenso del CTU emesso dal medesimoTribunale in favore del dott. [OSCURATO:PERSONA], per la prestazione daquesti resa nel giudizio N.R.G. 2968/2018.Lamentò l’Istituto che il Tribunale avesse liquidato il compenso inmodo errato e ingiusto, poiché «non conforme ai criteri indicatidalla normativa in materia ed ai relativi arresti giurisprudenziali enon adeguata alla concreta attività effettivamente svolta dalConsulente” (pp. 8 e 9 del ricorso per cassazione).In particolare, la Banca sostenne che il Tribunale avesse erratonell’individuazione del valore della controversia, applicando uncriterio non previsto e ritenuto illegittimo dalla giurisprudenza dilegittimità, suggerendo l’applicazione del criterio residualeprevisto dall’art. 1 dell’Allegato al D.M. 30 maggio 2002, vale adire quello delle vacazioni. Propose, inoltre, la Banca un’ipotesi diliquidazione dei compensi, dettagliatamente articolata nei suoiparametri di computo, per un compenso complessivamente pari a€ 821,53 per 100 vacazioni.Si costituì in giudizio il dott. [OSCURATO:PERSONA], concludendo per laconferma del decreto in via principale, mentre in via subordinatadomandò che il Tribunale, in sede di opposizione, procedesse adun diverso computo del compenso, per un totale di € 7.103,59oltre a IVA e Cassa.Ric. 2021 n. 23292 sez. S2 - ad. 15-04-2026 -2-Numero registro generale 23292/2021Numero sezionale 966/2026Numero di raccolta generale 9830/2026Data pubblicazione 16/04/2026Si è pronunciato sull’opposizione il Tribunale di Benevento conl’ordinanza n. 3195/2021.Il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso ritenendo, da unlato, corrette le argomentazioni relative all’erroneità dellaliquidazione e dei suoi parametri di calcolo, e dall’altro haproceduto a un calcolo che non è risultato conforme a quantosostenuto dall’opponente.Infatti, il Tribunale, sia pur facendo applicazione del criterio dellevacazioni, ha liquidato un compenso pari a € 3.918,53 in favoredel [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che questi avesse svolto due consulenzetecniche d’ufficio – contrariamente a quanto sostenuto dallaBanca, che riteneva ve ne fosse stata una soltanto – e hacalcolato le vacazioni in base al numero di giorni occorsi perespletare la consulenza, in considerazione del tempo concesso dalgiudice all’ausiliario.2. Avverso l’ordinanza n. 3195/2021 ha proposto ricorso percassazione la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] deiCavoti e del Sannio – Calvi, articolando quattro motivi di ricorso,illustrati da memorie.Gli intimati non hanno svolto difese in questa fase.3. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta laviolazione degli artt. 1, 2, 3 e 4 della L. 319/1980 e degli articoli1 e 29 del D.M. 30 maggio 2002 (G.U. 182 del 5 agosto 2002) aisensi dell’articolo 360, co. 1, n. 3, c.p.c.Si lamenta che la liquidazione, da parte del Tribunale, avrebberiguardato un duplice compenso: un primo, per la consulenzatecnica originariamente espletata, e un secondo per i chiarimentirichiesti.Ric. 2021 n. 23292 sez. S2 - ad. 15-04-2026 -3-Numero registro generale 23292/2021Numero sezionale 966/2026Numero di raccolta generale 9830/2026Data pubblicazione 16/04/2026Il Tribunale avrebbe dunque errato, poiché avrebbe dovutoliquidare un compenso unitario in quanto unica è stata laprestazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]: si tratta in realtà di una singolaconsulenza, senza che possa tenersi conto anche del temponecessario a redigere i chiarimenti,A sostegno di tale deduzione il ricorrente richiama l’ordinanza del17 marzo 2020 del Tribunale di Benevento, con la quale è statoordinato al CTU di «diffond[ersi] più particolareggiatamente, mapur sempre sinteticamente […] in risposta alle osservazionipervenute» (p. 15 del ricorso) in ordine alla propria relazione.Non si sarebbe trattato, dunque, di una seconda consulenza,meritevole di un autonomo compenso, ma di un’attivitàintegrativa dell’unica consulenza espletata.Argomenta a fortiori il ricorrente che il Giudice avrebbe altresìsospeso la liquidazione degli onorari nelle more del deposito dellarelazione integrativa, circostanza dalla quale si inferirebbel’unitarietà della prestazione svolta.Ne sarebbe in particolare derivata la violazione dell’articolo 29 delD.M. 30 maggio 2002 (rectius, dell’allegato al decreto), nellamisura in cui questo sancisce il principio di onnicomprensivitàdella liquidazione degli onorari, la quale si estende a tutte lefunzionalmente collegate all’accertamento tecnico, soprattuttonell’ipotesi di incompletezza della relazione» (p. 19 del ricorso).4. Con il secondo motivo di ricorso l’Istituto di credito deduce, anorma dell’art. 360, n. 3, c.p.c. la violazione dell’art. 4 dellaLegge 319/1980 e dell’art. 1 del D.M. 30 maggio 2002 (o meglio,del suo allegato).Ric. 2021 n. 23292 sez. S2 - ad. 15-04-2026 -4-Numero registro generale 23292/2021Numero sezionale 966/2026Numero di raccolta generale 9830/2026Data pubblicazione 16/04/2026Il giudice dell’opposizione avrebbe infatti errato nell’applicare ilcriterio di calcolo dei compensi, poiché avrebbe avuto riguardo altempo complessivamente assegnato per il deposito dellaconsulenza anziché alle attività concretamente svolte dalconsulente. Il Tribunale avrebbe, infatti, calcolato le vacazionicon riguardo al tempo intercorrente tra l’inizio e la conclusionedelle operazioni peritali, ignorando invece che bisognava farriferimento al tempo resosi necessario impiegare per le attivitàeffettivamente svolte.In particolare, il giudice si sarebbe limitato a moltiplicare ilnumero di giorni occorsi per l’espletamento della CTU (120) per ilnumero massimo di vacazioni giornaliere (4), ottenendo un totaledi 480 vacazioni.5. Con il terzo motivo di ricorso viene lamentato dalla ricorrentel’omesso esame e l’omessa motivazione, ai sensi del n. 5 dell’art.360 del Codice di rito, circa le prospettazioni di parte in ordinealla determinazione del compenso tramite le vacazioni.Il giudice, ignorando le proposte ricostruttive di entrambe leparti, avrebbe proceduto a liquidare il compenso al CTU senzaidonea argomentazione al riguardo.6. Con il quarto e ultimo motivo di ricorso la Banca denuncia,invece, la violazione degli articoli 91 e 92 del Codice di rito anorma dell’art. 360, n. 3, c.p.c., alla luce dell’erronea statuizionesulla soccombenza e sulla compensazione delle spese di lite.Sostiene la ricorrente che le spese avrebbero dovuto essereliquidate in tutto o in parte in proprio favore, giacché il Tribunaleaveva effettivamente riconosciuto la fondatezza dei motivi diopposizione.Ric. 2021 n. 23292 sez. S2 - ad. 15-04-2026 -5-Numero registro generale 23292/2021Numero sezionale 966/2026Numero di raccolta generale 9830/2026Data pubblicazione 16/04/20267. Il primo motivo di ricorso è fondato.Nel caso di specie, il giudice del merito, avvalsosi dell’assistenzadel CTU e ottenuta la sua relazione definitiva, ha ritenuto che lastessa non fosse sufficiente. Lo si può chiaramente evincere daltesto dell’ordinanza del 17 marzo 2020, ove si dispone che il Pilladovesse procedere alla redazione «prima della liquidazione, di unelaborato integrativo» nel quale diffondersi «piùparticolareggiatamente, ma pur sempre sinteticamente» sui temitrattati nella relazione. Avrebbe, inoltre, dovuto rispondere alleosservazioni pervenute, nonché svolgere chiarimenti edeffettuare dei riconteggi. Ancora, la liquidazione dei compensi erastata differita, come risulta dal corpo della citata ordinanza, adun momento successivo, corrispondente al completamento delleintegrazioni richieste.Emerge, dunque, che il Tribunale abbia in tanto dispostoun’attività ulteriore in quanto la consulenza originariamentedepositata era stata reputata bisognosa di completamento edintegrazione. In effetti, il Tribunale non ha inteso disporre unanuova, distinta e autonoma CTU, né tanto meno conferire unnuovo incarico suppletivo, bensì ha ordinato dei semplicichiarimenti. Una volta appurato che l’attività svolta dall’ausiliariofosse meramente integrativa e accessoria rispetto a quellaprecedentemente realizzata, appare evidente la violazione dilegge nella quale è incorso il Tribunale di Benevento che, in sededi opposizione, ha erroneamente ritenuto che fossero stateespletate due consulenze, anche e soprattutto ai fini dellaliquidazione del compenso.Ric. 2021 n. 23292 sez. S2 - ad. 15-04-2026 -6-Numero registro generale 23292/2021Numero sezionale 966/2026Numero di raccolta generale 9830/2026Data pubblicazione 16/04/2026Infatti, l’art. 29 dell’allegato al D.M. 30 maggio 2002 sancisce cheil calcolo dei compensi assuma carattere onnicomprensivorelativamente a qualsiasi attività pertinente l’incarico ricevuto dalconsulente: “Tutti gli onorari, ove non diversamente stabilitonelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione suirisultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze edi ogni altra attività concernente i quesiti”.Questa Corte ha peraltro già espresso il proprio convincimentosul punto, affermando che “in tema di liquidazione del compensoin favore del consulente tecnico d'ufficio, i chiarimenti noncostituiscono un'attività ulteriore ed estranea rispetto a quella,già espletata e remunerata, oggetto di consulenza, ma un'attivitàcomplementare, integrativa e necessaria, al cui compimento ilc.t.u. può essere tenuto qualora gli venga richiesto (ciò chenormalmente accade quando la relazione depositata non possadirsi esaustiva), sicché, in relazione ad essi, non gli competealcun compenso ulteriore” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21549 del25/10/2016; che richiama Cass. n. 4655/2006).In sintesi, l’ordinanza impugnata è viziata nella misura in cui haliquidato i compensi dovuti al CTU sulla base dell’erroneopresupposto che fossero state espletate due consulenze.8. L’ordinanza impugnata deve pertanto essere cassata con rinvioper nuovo esame al Tribunale di Benevento, in diversacomposizione che provvederà anche sulle spese del presentegiudizio.9. Restano assorbiti, in conseguenza dell’accoglimento del primomotivo, sia il secondo che il terzo motivo, stante la necessità insede di rinvio di procedere ad una nuova determinazione delRic. 2021 n. 23292 sez. S2 - ad. 15-04-2026 -7-Numero registro generale 23292/2021Numero sezionale 966/2026Numero di raccolta generale 9830/2026Data pubblicazione 16/04/2026compenso dovuto sulla base del criterio delle vacazioni (che nonrisulta essere stato oggetto di contestazione in questa sede),nonché il quarto motivo, essendo la regolazione delle spesedell’intero giudizio riservata all’esito della definizione del giudiziodi rinvio.Accoglie il primo motivo di ricorso, nei limiti di cui in motivazione,ed assorbiti gli altri motivi, cassa l’ordinanza impugnata inrelazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Benevento,in diversa composizione, anche per le spese del giudizio dilegittimità.Così deciso nella camera di consiglio del 15 aprile 2026Il PresidenteRic. 2021 n. 23292 sez. S2 - ad. 15-04-2026 -8-