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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00344/2026

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i tre motivi del ricorso unico presentato nell'interesse di tutti gli imputati e i due motivi del ricorso proposto soltanto nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA], con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 e 633 cod. pen., non sono deducibili in sede di legittimità perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, con particolare riguardo alla prima delle doglianze proposte, comune ad entrambi i ricorsi, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi integrativi della fattispecie di reato contestata, con particolare riguardo all'elemento soggettivo e alla natura pubblica dell'immobile occupato, la Corte territoriale, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (si vedano le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, dedicate alla specifica ed approfondita disamina delle risultanze probatorie, sulla base delle quali i giudici di appello hanno ritenuto pienamente integrato, tanto sotto al profilo materiale quanto a quello soggettivo, il reato di cui all'art. 633 cod. pen., anche con riferimento alla consapevolezza da parte degli imputati della natura pubblica del bene illegittimamente occupato); considerato, inoltre, che le medesime considerazioni devono svolgersi con riferimento al secondo motivo del ricorso unico proposto nell'interesse di tutti gli imputati, con cui si deduce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, atteso che la doglianza risulta priva di specificità perché meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si vedano le pagine da 3 a 5 della sentenza impugnata, ove si rileva come nel caso di specie non risultassero sussistenti gli elementi costitutivi dell'invocata scriminante per tutta la durata della condotta, che appariva finalizzata ad un'occupazione stabile e destinata a risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa e non già per resistere ad un pericolo attuale e transitorio, in evidente contrasto con i principi della giurisprudenza di legittimità ivi richiamati); che, infine, il terzo motivo del ricorso unico ed il secondo motivo di quello proposto soltanto nell'interesse della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con i quali si deduce l'errata valutazione della recidiva e del conseguente giudizio di comparazione fra opposte circostanze, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate ed argomentate del giudice del merito sono, pertanto, incensurabili (si veda pagina 6 della sentenza impugnata, ove si rileva come il richiesto giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva contestata risulti precluso da quanto disposto dall'art. 69, ultimo comma, cod. proc. pen., del quale la ricorrente offre una lettura opposta rispetto all'effettivo tenore letterale); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ~,rni in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i tre motivi del ricorso unico presentato nell'interesse di tutti gli imputati e i due motivi del ricorso proposto soltanto nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA], con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 e 633 cod. pen., non sono deducibili in sede di legittimità perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, con particolare riguardo alla prima delle doglianze proposte, comune ad entrambi i ricorsi, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi integrativi della fattispecie di reato contestata, con particolare riguardo all'elemento soggettivo e alla natura pubblica dell'immobile occupato, la Corte territoriale, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (si vedano le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, dedicate alla specifica ed approfondita disamina delle risultanze probatorie, sulla base delle quali i giudici di appello hanno ritenuto pienamente integrato, tanto sotto al profilo materiale quanto a quello soggettivo, il reato di cui all'art. 633 cod. pen., anche con riferimento alla consapevolezza da parte degli imputati della natura pubblica del bene illegittimamente occupato); considerato, inoltre, che le medesime considerazioni devono svolgersi con riferimento al secondo motivo del ricorso unico proposto nell'interesse di tutti gli imputati, con cui si deduce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, atteso che la doglianza risulta priva di specificità perché meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si vedano le pagine da 3 a 5 della sentenza impugnata, ove si rileva come nel caso di specie non risultassero sussistenti gli elementi costitutivi dell'invocata scriminante per tutta la durata della condotta, che appariva finalizzata ad un'occupazione stabile e destinata a risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa e non già per resistere ad un pericolo attuale e transitorio, in evidente contrasto con i principi della giurisprudenza di legittimità ivi richiamati); che, infine, il terzo motivo del ricorso unico ed il secondo motivo di quello proposto soltanto nell'interesse della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con i quali si deduce l'errata valutazione della recidiva e del conseguente giudizio di comparazione fra opposte circostanze, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate ed argomentate del giudice del merito sono, pertanto, incensurabili (si veda pagina 6 della sentenza impugnata, ove si rileva come il richiesto giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva contestata risulti precluso da quanto disposto dall'art. 69, ultimo comma, cod. proc. pen., del quale la ricorrente offre una lettura opposta rispetto all'effettivo tenore letterale); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ~,rni in favore della Cassa delle ammende. C
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