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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02913/2023

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e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 17190/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA]: società c.d.

“di comodo” –IRES - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sez. staccata di Salerno n. 6327/05/20 depositata in data 17/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avvero l’avviso di accertamento notificatole per l’anno 2013, relativo alla omessa dichiarazione del reddito minimoex art. 30 L. n. 724/1994; - la CTP accoglieva il ricorso; gravava tal pronuncia di appello principale l’Ufficio; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’impugnazione; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; resiste con controricorso la società; Considerato che: - il primo motivo di ricorso si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 1 e dell’art. 36 del d.

Lgs. n. 546 del 1992 in combinato disposto con l’art. 132 n. 4 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., per avere la CTR reso motivazione apparente considerando una non meglio precisata documentazione fornita dalla società contribuente, senza spiegare le ragioni per cui gli elementi ivi forniti fossero idonei a contrastare con successo le contestazioni dell’Ufficio; - il secondo motivo si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 30 c. 4 bis e 4 ter della L. n. 724 del 1994 e dell’art.2697 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., per avere la CTR mancato di rilevare che la presunzione di non operatività può essere superata dalla parte contribuente solo dimostrando la sussistenza di oggettive situazioni tali da impedire al raggiungimento di una determinata soglia dei ricavi; detta prova nel presente caso doveva essere rigorosa e non era stata fornita in assenza della specificazione della durata dei lavori e dell'interessamento contemporaneo di tutto il compendio immobiliare; inoltre l'inclusione dell'edificio nel bilancio alla voce immobilizzazioni materiali anziché immobilizzazioni in corso non era questi fini dato del tutto irrilevante come ha ritenuto il giudice dell'appello facendo sì che la villa fosse considerata già dalla stessa società quale bene produttivo idonea a creare unutile; - i motivi, suscettibili di trattazione congiunta , in quanto strettamente connessi, sono fondati; - invero, la pronuncia gravata non indica minimamente la documentazione ritenuta probante al fine della sussistenza dello stato d’inagibilità dell’immobile, né quale sia stata la durata dei lavori occorrenti al ripristino del compendio immobiliare e, soprattutto non specifica in alcun modo, come sarebbe stato necessario, perché resterebbe qui irrilevante l’inserimento dell’immobile in bilancio come immobilizzazione materiale in luogo della sua iscrizione tra le immobilizzazioni in corso; - la natura meramente assertiva della motivazione non consente quindi di apprezzare se il giudice di merito abbia fatto corretta applicazione in materia dell’onere probatorio incombente alla contribuente al fine di superare la presunzione di non operatività della società controricorrente per l’anno in questione; - conseguentemente, in accoglimento di entrambe le censur e proposte, la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell’appello; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sez. staccata di Salerno, in diversa composizione, che statuirà anche quanto alle spese del prese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 17190/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA]: società c.d. “di comodo” –IRES - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sez. staccata di Salerno n. 6327/05/20 depositata in data 17/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avvero l’avviso di accertamento notificatole per l’anno 2013, relativo alla omessa dichiarazione del reddito minimoex art. 30 L. n. 724/1994; - la CTP accoglieva il ricorso; gravava tal pronuncia di appello principale l’Ufficio; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’impugnazione; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; resiste con controricorso la società; Considerato che: - il primo motivo di ricorso si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 1 e dell’art. 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in combinato disposto con l’art. 132 n. 4 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., per avere la CTR reso motivazione apparente considerando una non meglio precisata documentazione fornita dalla società contribuente, senza spiegare le ragioni per cui gli elementi ivi forniti fossero idonei a contrastare con successo le contestazioni dell’Ufficio; - il secondo motivo si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 30 c. 4 bis e 4 ter della L. n. 724 del 1994 e dell’art.2697 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., per avere la CTR mancato di rilevare che la presunzione di non operatività può essere superata dalla parte contribuente solo dimostrando la sussistenza di oggettive situazioni tali da impedire al raggiungimento di una determinata soglia dei ricavi; detta prova nel presente caso doveva essere rigorosa e non era stata fornita in assenza della specificazione della durata dei lavori e dell'interessamento contemporaneo di tutto il compendio immobiliare; inoltre l'inclusione dell'edificio nel bilancio alla voce immobilizzazioni materiali anziché immobilizzazioni in corso non era questi fini dato del tutto irrilevante come ha ritenuto il giudice dell'appello facendo sì che la villa fosse considerata già dalla stessa società quale bene produttivo idonea a creare unutile; - i motivi, suscettibili di trattazione congiunta , in quanto strettamente connessi, sono fondati; - invero, la pronuncia gravata non indica minimamente la documentazione ritenuta probante al fine della sussistenza dello stato d’inagibilità dell’immobile, né quale sia stata la durata dei lavori occorrenti al ripristino del compendio immobiliare e, soprattutto non specifica in alcun modo, come sarebbe stato necessario, perché resterebbe qui irrilevante l’inserimento dell’immobile in bilancio come immobilizzazione materiale in luogo della sua iscrizione tra le immobilizzazioni in corso; - la natura meramente assertiva della motivazione non consente quindi di apprezzare se il giudice di merito abbia fatto corretta applicazione in materia dell’onere probatorio incombente alla contribuente al fine di superare la presunzione di non operatività della società controricorrente per l’anno in questione; - conseguentemente, in accoglimento di entrambe le censur e proposte, la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell’appello; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sez. staccata di Salerno, in diversa composizione, che statuirà anche quanto alle spese del prese
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