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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03862/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31474-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e FEDERICAPATERNO'; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 31474 sez.

ML -ud. 14-12-2022 -2- -intimato - avverso la sentenza n. 58/2021 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 14/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte di Appello di Cagliari, con la sentenza impugnata, ha confermato –per quanto qui ancora interessa – la pronuncia di primo grado con la quale il Tribunale, in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], in servizio presso l’aeroporto di C agliari, aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro decorrente dal 1° aprile 2003, con conseguente accertamento che tra il ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA] GH Napoli intercorreva un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dall’origine, con inquadramento nel livello 7° CCNL Assaeroporti, e aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e il [OSCURATO:PERSONA] GH Napoli, in solido, al pagamento, in favore del Siddi, a titolo risarcitorio, di una somma pari ad euro 4.695,83, con rivalutazione monetaria e interessi legali sino al saldo;

2. in sintesi, la Corte ha preliminarmente disatteso l’eccezione di risoluzione per mutuo consenso sollevata dalle società; ha poi respinto il motivo di gravame con cui si sosteneva che il ricorrente non avesse mai contestato l’esistenza della causale legittimante il contratto, riportando il passaggio dell’atto introduttivo del giudizio in cui si effettuava tale contestazione; rilevato, quindi, che la sentenza impugnata aveva ritenuto “in concreto che non fosse stata fornita la prova del collegamento causale tra l’assunzione del Siddi e le Ric. 2021 n. 31474 sez.

ML -ud. 14-12-2022 -3- causali indicate nel contratto, affermando innanzitutto che nessun nesso esisteva tra la prestazione dell’appellato e tutte le attività indicate nella causale estranee all’appalto delle linee per la Sardegna”, la Corte ha considerato che “l’appello, senza introdurre elementi di novità, trascrive i numerosi capi prova capitolati in primo grado al riguardo, senza però cercare di dimostrare che qualche collegamento tra l'assunzione del Siddi e quelle necessità esistesse.

La capitolazione di prova al riguardo, così come quella relativa alle linee aeree per la Sardegna, è formulata per assiomi generali, senza arrivare a specificare in concreto la necessità di assumere, tra gli altri, anche il ricorrente”; infine, quanto alla censura dell'appello secondo cui il Siddi non avrebbe mai dedotto né provato la propria appartenenza al ramo oggetto di cessione, la Corte ha reputato l'impugnazione sul punto “non pertinente al contenuto della sentenza ed alla specifica controversia, perché nel punto 5 del ricorso introduttivo in primo grado, si afferma espressamente che la posizione lavorativa dell'appellato era stata cedutaad Alitalia ai sensi dell'articolo 2112 c.c. a seguito della scissione parziale di [OSCURATO:PERSONA], e la stessa sentenza appellata sul punto, afferma che è pacifico (pagina 12).

Non solo l'affermazione dell'appello – continua la Corte – è, quindi, errata, ma anche non è chiara la sua finalità, dato che al momento del transito di cui sopra, l'appellato era già stato stabilizzato.

Non vi era, quindi, una situazione collegata ancora a vari contratti a tempo determinato per cui l'esistenza di un rapporto a tempo indeterminato fosse ancora non evidente, ma vi era proprio l'evidenza di un rapporto a tempo indeterminato in corso, e pacificamente il transito da [OSCURATO:PERSONA] ad Alitalia è avvenuto su questo presupposto”; 3.per la cassazione di tale sentenza hanno proposto un unico ricorso la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidato a quattro Ric. 2021 n. 31474 sez.

ML -ud. 14-12-2022 -4- motivi; ha resistito con controricorso il Siddi; non ha svolto attività difensiva l’intimato Consorzio GH; 4.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; le ricorrenti hanno comunicato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. col primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1372, 1418, 1419 e 2697 c.c., criticando la sentenza impugnata per non avere accolto l’eccezione di risoluzione del rapporto lavorativo per mutuo consenso; il motivo non può trovare accoglimento; infatti, in tema di contratti a tempo determinato, l’accertamento della sussistenza di una concorde volontà delle parti diretta allo scioglimento del vincolo contrattuale costituisce apprezzamento di merito che, se immune da vizi logici, giuridici e adeguatamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, secondo le rigorose regole sui motivi che possono essere fatti valere al fine di incrinare la ricostruzione di ogni vicenda storica antecedente al contenzioso giudiziale, previste dall’art. 360, n. 5, c.p.c., tempo per tempo vigente (v.

Cass. n. 29781 del 2017; successive conf., in analoghe controversie, Cass. 10714 e 10715 del 2019);

2. con il secondo motivo di impugnazione, le ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, del d. lgs. 368/2001, dell’art.1362 c.c., e dell’art.421 c.p.c, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., lamentando che la Corte sarda avrebbe erroneamente “imputato alle Società presunte carenze allegatorie nonostante le stesse avessero compiutamente dimostrato fin dalle memorie difensive di primo grado, il reale verificarsi della esigenza indicata nel contratto Ric. 2021 n. 31474 sez.

ML -ud. 14-12-2022 -5- individuale”; si eccepisce che la controparte non aveva “contestato (in modo specifico e adeguato) che nei periodi di riferimento vi fosse stato un incremento dei voli”; si lamenta il mancato accoglimento della prova ed un insufficiente esame della documentazione prodotta; col terzo mezzo di gravame le ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 115 e 416 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo ancora che il Siddi non aveva mai contestato in ricorso che nel periodo di causa ci fosse l’esigenza di ricorrere ad assunzioni a tempo determinato, per cui “le società non erano dunque tenute a comprovare l’obiettiva ricorrenza delle ragioni oggettive sottese al contratto in assenza di avversa contestazione”; i due motivi, che possono trattarsi congiuntamente in quanto connessi, non meritano accoglimento sulla scorta di quanto già statuito da questa Corte in controversie analoghe (v.

Cass. n. 18479 e 18483 del 2022, cui si rinvia anche ai sensi dell’art.118 disp. att. c.p.c.); la sussistenza o meno, in fatto, dei presupposti che giustificano l’apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato oltre che del nesso causale tra la clausola contenuta nel contratto e la prestazione lavorativa costituiscono accertamenti di fatto di competenza del giudice di merito, che non possono essere sindacati da questa Corte con censure che, sebbene prospettate come violazione di legge, nella sostanza invocano una diversa valutazione della vicenda storica, perdi più in presenza di una c.d.

«doppia conforme», ex art. 348 ter, commi 4 e 5 , c.p.c. (cfr. Cass. n. 23021 del 2014; Cass. n. 30646 del 2019), anche con ampio riferimento ai materiali probatori non suscettibili di riesame in questa sede di legittimità; ancora di recente le Sezioni unite hanno ribadito l’inammissibilità di censure che “sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa Ric. 2021 n. 31474 sez.

ML -ud. 14-12-2022 -6- un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione”, così travalicando “dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360 cod. proc. civ., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti” (cfr. Cass.

SS.UU. n. 34476 del 2019; conf.

Cass.

SS.UU. n. 33373 del 2019; Cass.

SS.UU. n. 25950 del 2020); in controversie analoghe (Cass. n. 4688 del 2019; conf.

Cass. n. 4689, 10714 e 10714 del 2019, cui pure si rinvia per ogni ulteriore aspetto) è stato poi ribadito che il giudizio espresso sulla rilevanza delle prove non è suscettibile di riesame in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 27197 del 2011; Cass. n. 6288 del 2011); che il richiamo alla violazione delle regole sul riparto dell'onere probatorio non è pertinente, atteso che, a fronte della deduzione della illegittimità del termine apposto al contratto, è onere della società provare la esigenza organizzativa dedotta, nondovendo tale circostanza essere oggetto di contestazione da parte del lavoratore (cfr. Cass. n. 24954 del 2014); che un problema di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. si può porre solo allorché si alleghi che il giudice di merito: a) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposto di ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; b) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione; c) abbia invertito gli oneri probatori, situazioni non riscontrate nelle censure in esame, con la conseguenza che le relative doglianze sono mal poste, rifluendo in critiche sul merito non sindacabile; che nel rito del lavoro il mancato esercizio da parte del giudice dei poteri ufficiosi ex art. 421 c.p.c., preordinato al Ric. 2021 n. 31474 sez.

ML -ud. 14-12-2022 -7- superamento di una meccanica applicazione della regola di giudizio fondata sull'onere della prova, non è censurabile con ricorso per cassazione ove la parte non abbia investito lo stesso giudice di una richiesta in tal senso, indicando anche i relativi mezzi istruttori (cfr. Cass. n. 6023 del 2009) e che, in ogni caso, gli indicati poteri di ufficio non possono essere dilatati fino a richiedere che il giudice supplisca alle carenze allegatorie e probatorie delle parti, in assenza di una pista probatoria rilevabile dal materiale processuale acquisito agli atti di causa;

3. con il quarto e ultimo motivo le ricorrenti deducono la violazione dell’art. 2112 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per non avere la Corte d’Appello operato una corretta applicazione della disposizione, non rivenendosi, nella specie, i suoi presupposti costitutivi e applicativi; la censura è inammissibile; essa è priva di adeguata specificità considerato che, con riferimento alla violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., il vizio va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrastocon le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 287 del 2016; Cass. n. 635 del 2015; Cass. n. 25419 del 2014; Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 del 2012); Ric. 2021 n. 31474 sez.

ML -ud. 14-12-2022 -8- inoltre, l’error in iudicandoricorre o non ricorre per l'esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (tra le molteplici, Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n. 22348 del 2007); sicché il sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata perché è quella che è stata operata dai giudici del merito; al contrario, laddove si critichi la ricostruzione della vicenda storica quale risultante dalla sentenza impugnata, si è fuori dall’ambito di operatività dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e la censura è attratta inevitabilmente nei confini del sindacabile esclusivamente ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nella formulazione tempo per tempo vigente, vizio che appunto postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti; infine, la doglianza neanche confuta adeguatamente il decisum riportato nello storico della lite, circa la non pertinenza dell’appello delle società alla sentenza impugnata e alla specifica controversia;

4. alla stregua di tutte le argomentazioni esposte il ricorso deve essere respintonel suo complesso; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; nulla per le spese in favore dell’intimato Consorzio che non ha svolto attività difensiva; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012, se dovuto (Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M.

Ric. 2021 n. 31474 sez.

ML -ud. 14-12-2022 -9- La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrent i al pagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31474-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e FEDERICAPATERNO'; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 31474 sez. ML -ud. 14-12-2022 -2- -intimato - avverso la sentenza n. 58/2021 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 14/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte di Appello di Cagliari, con la sentenza impugnata, ha confermato –per quanto qui ancora interessa – la pronuncia di primo grado con la quale il Tribunale, in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], in servizio presso l’aeroporto di C agliari, aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro decorrente dal 1° aprile 2003, con conseguente accertamento che tra il ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA] GH Napoli intercorreva un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dall’origine, con inquadramento nel livello 7° CCNL Assaeroporti, e aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e il [OSCURATO:PERSONA] GH Napoli, in solido, al pagamento, in favore del Siddi, a titolo risarcitorio, di una somma pari ad euro 4.695,83, con rivalutazione monetaria e interessi legali sino al saldo; 2. in sintesi, la Corte ha preliminarmente disatteso l’eccezione di risoluzione per mutuo consenso sollevata dalle società; ha poi respinto il motivo di gravame con cui si sosteneva che il ricorrente non avesse mai contestato l’esistenza della causale legittimante il contratto, riportando il passaggio dell’atto introduttivo del giudizio in cui si effettuava tale contestazione; rilevato, quindi, che la sentenza impugnata aveva ritenuto “in concreto che non fosse stata fornita la prova del collegamento causale tra l’assunzione del Siddi e le Ric. 2021 n. 31474 sez. ML -ud. 14-12-2022 -3- causali indicate nel contratto, affermando innanzitutto che nessun nesso esisteva tra la prestazione dell’appellato e tutte le attività indicate nella causale estranee all’appalto delle linee per la Sardegna”, la Corte ha considerato che “l’appello, senza introdurre elementi di novità, trascrive i numerosi capi prova capitolati in primo grado al riguardo, senza però cercare di dimostrare che qualche collegamento tra l'assunzione del Siddi e quelle necessità esistesse. La capitolazione di prova al riguardo, così come quella relativa alle linee aeree per la Sardegna, è formulata per assiomi generali, senza arrivare a specificare in concreto la necessità di assumere, tra gli altri, anche il ricorrente”; infine, quanto alla censura dell'appello secondo cui il Siddi non avrebbe mai dedotto né provato la propria appartenenza al ramo oggetto di cessione, la Corte ha reputato l'impugnazione sul punto “non pertinente al contenuto della sentenza ed alla specifica controversia, perché nel punto 5 del ricorso introduttivo in primo grado, si afferma espressamente che la posizione lavorativa dell'appellato era stata cedutaad Alitalia ai sensi dell'articolo 2112 c.c. a seguito della scissione parziale di [OSCURATO:PERSONA], e la stessa sentenza appellata sul punto, afferma che è pacifico (pagina 12). Non solo l'affermazione dell'appello – continua la Corte – è, quindi, errata, ma anche non è chiara la sua finalità, dato che al momento del transito di cui sopra, l'appellato era già stato stabilizzato. Non vi era, quindi, una situazione collegata ancora a vari contratti a tempo determinato per cui l'esistenza di un rapporto a tempo indeterminato fosse ancora non evidente, ma vi era proprio l'evidenza di un rapporto a tempo indeterminato in corso, e pacificamente il transito da [OSCURATO:PERSONA] ad Alitalia è avvenuto su questo presupposto”; 3.per la cassazione di tale sentenza hanno proposto un unico ricorso la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidato a quattro Ric. 2021 n. 31474 sez. ML -ud. 14-12-2022 -4- motivi; ha resistito con controricorso il Siddi; non ha svolto attività difensiva l’intimato Consorzio GH; 4.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; le ricorrenti hanno comunicato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. col primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1372, 1418, 1419 e 2697 c.c., criticando la sentenza impugnata per non avere accolto l’eccezione di risoluzione del rapporto lavorativo per mutuo consenso; il motivo non può trovare accoglimento; infatti, in tema di contratti a tempo determinato, l’accertamento della sussistenza di una concorde volontà delle parti diretta allo scioglimento del vincolo contrattuale costituisce apprezzamento di merito che, se immune da vizi logici, giuridici e adeguatamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, secondo le rigorose regole sui motivi che possono essere fatti valere al fine di incrinare la ricostruzione di ogni vicenda storica antecedente al contenzioso giudiziale, previste dall’art. 360, n. 5, c.p.c., tempo per tempo vigente (v. Cass. n. 29781 del 2017; successive conf., in analoghe controversie, Cass. 10714 e 10715 del 2019); 2. con il secondo motivo di impugnazione, le ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, del d. lgs. 368/2001, dell’art.1362 c.c., e dell’art.421 c.p.c, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., lamentando che la Corte sarda avrebbe erroneamente “imputato alle Società presunte carenze allegatorie nonostante le stesse avessero compiutamente dimostrato fin dalle memorie difensive di primo grado, il reale verificarsi della esigenza indicata nel contratto Ric. 2021 n. 31474 sez. ML -ud. 14-12-2022 -5- individuale”; si eccepisce che la controparte non aveva “contestato (in modo specifico e adeguato) che nei periodi di riferimento vi fosse stato un incremento dei voli”; si lamenta il mancato accoglimento della prova ed un insufficiente esame della documentazione prodotta; col terzo mezzo di gravame le ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 115 e 416 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo ancora che il Siddi non aveva mai contestato in ricorso che nel periodo di causa ci fosse l’esigenza di ricorrere ad assunzioni a tempo determinato, per cui “le società non erano dunque tenute a comprovare l’obiettiva ricorrenza delle ragioni oggettive sottese al contratto in assenza di avversa contestazione”; i due motivi, che possono trattarsi congiuntamente in quanto connessi, non meritano accoglimento sulla scorta di quanto già statuito da questa Corte in controversie analoghe (v. Cass. n. 18479 e 18483 del 2022, cui si rinvia anche ai sensi dell’art.118 disp. att. c.p.c.); la sussistenza o meno, in fatto, dei presupposti che giustificano l’apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato oltre che del nesso causale tra la clausola contenuta nel contratto e la prestazione lavorativa costituiscono accertamenti di fatto di competenza del giudice di merito, che non possono essere sindacati da questa Corte con censure che, sebbene prospettate come violazione di legge, nella sostanza invocano una diversa valutazione della vicenda storica, perdi più in presenza di una c.d. «doppia conforme», ex art. 348 ter, commi 4 e 5 , c.p.c. (cfr. Cass. n. 23021 del 2014; Cass. n. 30646 del 2019), anche con ampio riferimento ai materiali probatori non suscettibili di riesame in questa sede di legittimità; ancora di recente le Sezioni unite hanno ribadito l’inammissibilità di censure che “sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa Ric. 2021 n. 31474 sez. ML -ud. 14-12-2022 -6- un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione”, così travalicando “dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360 cod. proc. civ., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti” (cfr. Cass. SS.UU. n. 34476 del 2019; conf. Cass. SS.UU. n. 33373 del 2019; Cass. SS.UU. n. 25950 del 2020); in controversie analoghe (Cass. n. 4688 del 2019; conf. Cass. n. 4689, 10714 e 10714 del 2019, cui pure si rinvia per ogni ulteriore aspetto) è stato poi ribadito che il giudizio espresso sulla rilevanza delle prove non è suscettibile di riesame in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 27197 del 2011; Cass. n. 6288 del 2011); che il richiamo alla violazione delle regole sul riparto dell'onere probatorio non è pertinente, atteso che, a fronte della deduzione della illegittimità del termine apposto al contratto, è onere della società provare la esigenza organizzativa dedotta, nondovendo tale circostanza essere oggetto di contestazione da parte del lavoratore (cfr. Cass. n. 24954 del 2014); che un problema di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. si può porre solo allorché si alleghi che il giudice di merito: a) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposto di ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; b) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione; c) abbia invertito gli oneri probatori, situazioni non riscontrate nelle censure in esame, con la conseguenza che le relative doglianze sono mal poste, rifluendo in critiche sul merito non sindacabile; che nel rito del lavoro il mancato esercizio da parte del giudice dei poteri ufficiosi ex art. 421 c.p.c., preordinato al Ric. 2021 n. 31474 sez. ML -ud. 14-12-2022 -7- superamento di una meccanica applicazione della regola di giudizio fondata sull'onere della prova, non è censurabile con ricorso per cassazione ove la parte non abbia investito lo stesso giudice di una richiesta in tal senso, indicando anche i relativi mezzi istruttori (cfr. Cass. n. 6023 del 2009) e che, in ogni caso, gli indicati poteri di ufficio non possono essere dilatati fino a richiedere che il giudice supplisca alle carenze allegatorie e probatorie delle parti, in assenza di una pista probatoria rilevabile dal materiale processuale acquisito agli atti di causa; 3. con il quarto e ultimo motivo le ricorrenti deducono la violazione dell’art. 2112 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per non avere la Corte d’Appello operato una corretta applicazione della disposizione, non rivenendosi, nella specie, i suoi presupposti costitutivi e applicativi; la censura è inammissibile; essa è priva di adeguata specificità considerato che, con riferimento alla violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., il vizio va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrastocon le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 287 del 2016; Cass. n. 635 del 2015; Cass. n. 25419 del 2014; Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 del 2012); Ric. 2021 n. 31474 sez. ML -ud. 14-12-2022 -8- inoltre, l’error in iudicandoricorre o non ricorre per l'esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (tra le molteplici, Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n. 22348 del 2007); sicché il sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata perché è quella che è stata operata dai giudici del merito; al contrario, laddove si critichi la ricostruzione della vicenda storica quale risultante dalla sentenza impugnata, si è fuori dall’ambito di operatività dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e la censura è attratta inevitabilmente nei confini del sindacabile esclusivamente ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nella formulazione tempo per tempo vigente, vizio che appunto postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti; infine, la doglianza neanche confuta adeguatamente il decisum riportato nello storico della lite, circa la non pertinenza dell’appello delle società alla sentenza impugnata e alla specifica controversia; 4. alla stregua di tutte le argomentazioni esposte il ricorso deve essere respintonel suo complesso; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; nulla per le spese in favore dell’intimato Consorzio che non ha svolto attività difensiva; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012, se dovuto (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. Ric. 2021 n. 31474 sez. ML -ud. 14-12-2022 -9- La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrent i al pagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti p
Sentenza Cassazione n. 03862/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris