CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 novembre 1983
Cassazione n. 10986/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] nato a (ALBANIA) il 28/11/1983avverso l'ordinanza del 28/10/2025 del TRIBUNALE di Foggiadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Foggia, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] di applicare ladisciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i fatti oggetto di due diverse sentenze di condanna;Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazionequanto alla ritenuta insussistenza del vincolo della continuazione;Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il provvedimentoimpugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinatidalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta alriconoscimentodella continuazione tra i reati indicati nell’istanza, con rilievo decisivo, l’assenza dicircostanze da cui desumere che il predetto, sin dalla consumazione del primo reato(evasione), avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall’art. 81, secondocomma, cod. pen., anche quello successivo (evasione ) tenuto della natura contingente ditali violazioni di legge e della mancata indicazione di elementi a conferma della dedottaunicità del medesimo disegno criminoso posto alla base di entrambe le violazioni dell’art.385 cod. pen. pur essendo le stesse avvenute a breve distanza di tempo l’una dall’altra percui, in tale contesto i reati commessi sono riconducibili ad autonome risoluzioni criminose edespressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell’applicazione di istituti difavore;Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitanouna lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione dasovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell’esecuzione;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte,anche tese a sollecitare una diversa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10986/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4249/2026MARCO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - 12/03/2026CARMINE RUSSO R.G.N. 39445/2025TERESA GRIECOALDO NATALINIha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] nato a (ALBANIA) il 28/11/1983avverso l'ordinanza del 28/10/2025 del TRIBUNALE di Foggiadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Foggia, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] di applicare ladisciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i fatti oggetto di due diverse sentenze di condanna;Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazionequanto alla ritenuta insussistenza del vincolo della continuazione;Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il provvedimentoimpugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinatidalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta alriconoscimentodella continuazione tra i reati indicati nell’istanza, con rilievo decisivo, l’assenza dicircostanze da cui desumere che il predetto, sin dalla consumazione del primo reato(evasione), avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall’art. 81, secondocomma, cod. pen., anche quello successivo (evasione ) tenuto della natura contingente ditali violazioni di legge e della mancata indicazione di elementi a conferma della dedottaunicità del medesimo disegno criminoso posto alla base di entrambe le violazioni dell’art.385 cod. pen. pur essendo le stesse avvenute a breve distanza di tempo l’una dall’altra percui, in tale contesto i reati commessi sono riconducibili ad autonome risoluzioni criminose edespressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell’applicazione di istituti difavore;Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitanouna lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione dasovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell’esecuzione;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte,anche tese a sollecitare una diversa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]