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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 26975/2022

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sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA B. TORTOLINI 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' PAOLETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - contro ricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Venezia n.1613/2019 pubblicata in data 11 luglio 2019; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; rilevato che, mancando l'accettazione di parte controricorrente, occorre provvedere sulle spese di questa fase del giudizio; 110/2022 RG 7297-2020 ritenuto che parte ricorrente ha rinunciato agli atti in relazione all'esito di analogo giudizio definito dalla Corte di Cassazione nel 2020; ritenuto che l'incertezza giurisprudenziale prima esistente giustifichi la compensazione delle spese sulla odierna rinuncia in relazione alla novità della questione; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA B. TORTOLINI 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' PAOLETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - contro ricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Venezia n.1613/2019 pubblicata in data 11 luglio 2019; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; rilevato che, mancando l'accettazione di parte controricorrente, occorre provvedere sulle spese di questa fase del giudizio; 110/2022 RG 7297-2020 ritenuto che parte ricorrente ha rinunciato agli atti in relazione all'esito di analogo giudizio definito dalla Corte di Cassazione nel 2020; ritenuto che l'incertezza giurisprudenziale prima esistente giustifichi la compensazione delle spese sulla odierna rinuncia in relazione alla novità della questione; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in R
Decreto Cassazione n. 26975/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris