CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 giugno 2022
Cassazione n. 26124/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere hapronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9425/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.con unico socio,elettivamente domiciliati in Roma , v ia [OSCURATO:PERSONA] n.3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che l i rappresenta e difende unitamente a gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - ricorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. d i [OSCURATO:PERSONA] i n liquidazione, in persona del curatore fallimentare pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in Roma, v ia [OSCURATO:PERSONA] n. 72 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresenta to e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di PADOVA, depositato il 18/03/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022 dal cons.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Padova ha dichiarato inammissibile l’opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. proposta da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ( per «l’accertamento del diritto di uso perpetuo degli spazi destinati a parcheggio posti al piano secondo sotto terra dello stabile sito in Padova, meglio indicato in atti in forza del contratto preliminare di compravendita stipulato con la società in bonis in data 29 ottobre 2005, nonché l'accertamento dell'obbligo del curatore a trasferire all'opponente medesimo la proprietà dei beni suddetti in forza del contratto preliminare di compravendita del 29 ottobre 2005, oppure l'accertamento dell'obbligo del curatore al trasferimento della proprietà dei medesimi beni in applicazione del disposto dell'art. 72, comma VIII, l.f.»), ritenendo che fosse assorbente rispetto a tutte le domande svolte l’intervenuto scioglimento del curatore fallimentare, ai sensi dell’art. 72 l.fall., sia dal contratto preliminare del 2005, autenticato nel 2011, sia «dalle obbligazioni cosiddette preliminari contenute nei contratti di compravendita definitivi del 2003 e del 2009, contenenti la previsione che la società [OSCURATO:PERSONA] «avrebbe destinato a parcheggio il piano secondo sottoterra e che i proprietari dei fabbricati avrebbero acquisito in proprietà o in uso esclusivo perpetuo dei posti destinati a parcheggio».1.1. –Avverso detta decisione il Molinari, agendo in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con unico socio, «questa occorrendo anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA].», ha proposto quattro motivi di ricorso per cassazione, cui il Fallimento intimato ha resistito con controricorso. 1.2. –Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2. – Con il primo motivo si deduce violazione o falsa applicazione delle norme sulla interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. (art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.), nonché errore motivazionale (art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.) «per omessa o inesatta ricognizione della volontà delle parti con mancato o carente omesso esame di un punto decisivo della controversia», per avere il Tribunale di Padova erroneamente ritenuto che i contratti di compravendita immobiliare intervenuti nel 2003 e nel 2009 tra la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (poi trasformatasi in [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA], di seguito “[OSCURATO:PERSONA]”) e il ricorrente, posti a fondamento della domanda, «contenessero anche un contratto preliminare», sotto forma di accordo preparatorio bisognevole di attuazione attraverso un atto identificativo dei posti auto ai fini della loro acquisizione in proprietà o uso esclusivo. 2.1. –Il motivo è inammissibile sotto entrambi i profili censurati. 2.2. –Quanto alla violazione di legge, premesso che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente che voglia far valere in sede di legittimità la violazione dei canoni legali diinterpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. è onerato non solo di fare esplicito riferimento alle regole legali diinterpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma anche di precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati, ovvero se li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non potendo invece la censura risolversi, come avvenuto nel caso di specie, nella mera contrapposizione dell'interpretazionedel ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata (ex multis, Cass. 9461/2021, 16987/2018, 28319/2017). 2.3. –La censura motivazionale a sua volta è inammissibile poiché, dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ad opera dell'art. 54del d.l. n. 83 del 2012 ( conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012),non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della decisione impugnata, restand o il si ndacato di legittimità sulla motivazione circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., il quale risulta violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché ilvizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali,concretandosi in tal caso una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1 , n. 4, c od .p roc .civ . ( ex multis , Cass. Sez.U, 8053/2014; Cass. 7090/2022, 22598/2018, 23940/2017). 2.4. – Il preteso errore motivazionale non è stato nemmeno veicolato in conformità ai canoni imposti dal novellato art. 360, n. 5, c.p.c., in base al quale il ricorrente è tenuto a indicare – nel rispetto degli artt. 366, co. 1, n. 6), e 369, co. 2, n. 4), c.p.c. – il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti, nonché la sua "decisività" (ex multis, Cass. Sez. U, 8053/2014, 8054/2014; Cass. 19987/2017, 27415/2018). 2.5. – In ultima analisi il motivo , sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, mancanza assoluta di motivazione e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, mira inammissibilmente a lla rivalutazione dei fatti e d elle risultanze probatorie operata daigiudici di merito (Cass. Sez. U, 34476/2019). 3. – Il secondo mezzo denunzia « un vizio di motivazion e (…) per mancato o insufficiente ed erroneo esame di un punto decisivo della controversia,per avere ritenu to che il Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] si fosse sciolto dal contratto preliminare contenuto nei rogiti di vendita del 2003 e del 2009» in base al la mera produzione giudiziale del provvedimento di “presa d’atto” del giudice delegato (depositato dalla difesa della curatela all’udienza del 20 maggio 2015) sull’istanza del curatore di sciogliersi « anche dalle obbligazioni c.d. preliminari contenute nel contratto di compravendita del 7 novembre 2003 e del 22 dicembre 2009», essendo invece necessariauna manifestazione di volontà diretta personalmente dal curatore a tutte le parti contraenti. 3.1. – Il motivo , affetto dalle medesime ragioni di inammissibil ità già evidenziate con riguardo alla censura motivazionale del primo mezzo, manca anche di autosufficienza, sia con riguardo alle effettive modalità dello scioglimento in questione, sia con riguardo alla relativa contestazione nel corso del giudizio di opposizione (donde il rilievo di novità della questione sollevatoa pag. 14 del controricorso). 3.2. –Va in ogni caso dato atto che, per costante giurisprudenza di questa Corte, l'es ercizio da parte del curatore della facoltà di scelta tra lo scioglimento o il subentro nel contratto pendente, ai sensi dell'art. 72 l.fall. può avvenire anche tacitamente o per fatti concludenti (Cass. 20215/2019, 25876/2011, 19035/2010, 18834/2008).4. – Con il terzo motivo si deduce cumulativamente «un vizio di motivazione (art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.) per omesso esame di un punto decisivo della controversia, con disapplicazione (art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.) dell’art. 72, co. 8, l.fall., per aver (il tribunale) ritenuto che il Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] si fosse sciolto dal contratto preliminare del 29 ottobre 2005 (…) per effetto del silenzio osservato dal curatore di fronte all’istanza di messa in mora ex art. 72, co. 2, l.fall.», che sarebbe stata «formulata solo cautelativamente» da i ricorrenti, convinti invece dell’applicabilità dell’art. 72, co. 8, l.fall. 4.1. – Il motivo è inammissibile, non solo per la sua formulazione promiscua ed ellittica, ma anche e soprattutto perché non indica, in realtà,il fatto decisivo che non sarebbe stato esaminato , censurando piuttosto la statuizione sull’intervenuto scioglimento del contratto preliminare del 2005, a seguito del silenzio mantenuto dal curatore sull’istanza di messa in mora– asseritamente for mulata da llo stesso ricorrente solo in via cautelativa , ed in uno alla “ribadita” tesi dell’applicabilità dell’art. 72, co. 8, l.fall. - senza che , sul punto, risultino assolti gli oneri di cui all’art. 366, n. 6), c.p.c. 5. – Con il quarto mezzo si denun zia, «ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., per l’omessa pronuncia, con vizio motivazionale, sul capo di domanda riguardante «il diritto reale di uso perpetuo degli spazi destinati a posto-auto quali pertinenze delle unità immobiliari cedute con i contratti» del 2003 e del 2009, asseritamente spettante «alla [OSCURATO:SOCIETA] e per essa alla [OSCURATO:PERSONA]». 5.1. – Si tratta ancora un volta di censura inammissibile, poiché veicola confusamente vizi eterogeneie difetta altresì di specificità con riguardo al contenuto della domanda asseritamente non esaminata dal tribunale,rispetto al cui petitum ( riconoscimento del diritto di uso perpetuo degli spazi destinati a posti auto , quali pertinenze delle unità immobiliari acquistate con i contratti del 2003 e del 2009 ) la causa petendi viene ricondotta non già ad una fonte legale, bensì a d unagenerica clausola ricognitiva contenuta nei predetti contratti – dei quali però il tribunale ha accertato lo scioglimento - s enza che sia precisato come quella causa petendi fosse stata rappresentata nel giudizio di opposizione de quo. 5.2. – Il rilievo risulta assorbente rispetto all ’ulteriore profilo segnalato dalla Procura generale,p er cui i suddetti contratti del 2003 e del 2009 non potevano avere un effetto reale ed un contenuto traslativo immediatocon riguardo ai posti auto in questione, essendo la loro individuazione rimessa ad un successivo momento e ad una successiva volizione consensuale, e non essendo concepibile una vendita generica immobiliare, se non con gli effetti obbligatori tipici di un contratto preliminare (Cass. 5480/1991, 21449/2017). 6. – Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna alle spese, liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto (Cass. Sez. U, 20867/2020, 4315/2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrent i al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , di un ulteriore i