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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19089/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

'appello di CataniaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore CinziaParasporo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Catania haconfermato la sentenza del Tribunale di Catania dell’8 febbraio 2023, che avevacondannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato dibancarotta distrattiva, capo a), realizzata mediante pagamenti ai soci privi digiustificazione; per il reato di bancarotta impropria da operazioni dolose per averecagionato o aggravato il dissesto, capo b), mediante la prosecuzione dell’attivitàaziendale in un’ottica di continuità pur a fronte della perdita del capitale sociale al31 dicembre 2014, senza procedere agli adempimenti di cui all’art. 2447 cod. civ.,proseguendo la gestione caratteristica, effettuando pagamenti, acquistando benistrumentali e astenendosi nel contempo dal pagamento dei debiti erariali, cosìmaturando ulteriori perdite e aggravando l’esposizione debitoria; nonché per ilreato di bancarotta preferenziale, capo c), mediante pagamenti effettuati inviolazione dell’ordine dei privilegi, allo scopo di favorire creditori chirografari indanno dei creditori privilegiati, in particolare dell’erario, il tutto nella qualità dilegale rappresentante e amministratore della società [OSCURATO:PERSONA] 1993 s.r.l.,dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Catania del 16 giugno 2016.2.

Contro l’anzidetta sentenza, l’imputato propone ricorso, affidato a quattromotivi, enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell’art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e carenzemotivazionali, in relazione al reato di cui al capo a), in punto di affermazione diresponsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva.

Si deduce l’assenzadi prova dell’effettivo distacco di risorse dal patrimonio e della destinazione dellesomme ai soci, a fronte di un dato contabile ritenuto inattendibile dal consulente.Con riguardo alle somme asseritamente destinate ai soci, la motivazione sarebbeapparente e contraddittoria, per avere trascurato che le erogazioni ai dipendenti(pagate in contanti con cadenza settimanale) non si traducono in “distrazione”,ma in fisiologiche uscite gestionali, come riconosciuto dal primo giudice, e che laparte residua sarebbe priva di prova in ordine all’effettivo pagamento.2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e carenzemotivazionali, in relazione al reato di cui al capo b), di bancarotta impropria daaggravamento del dissesto mediante operazioni dolose.Si duole della mancata individuazione di specifici atti intrinsecamente pericolosi efraudolenti, del nesso causale con il fallimento e della connotazione dolosa dellacondotta, avuto riguardo al caso di specie, caratterizzato – secondo laprospettazione difensiva – dalla mera prosecuzione dell’attività in una prospettivadi ragionevole risanamento.2.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio ditravisamento della prova decisiva, in relazione al reato di cui al capo c), dibancarotta preferenziale.

Si deduce l’erronea determinazione dell’arco temporale,quanto al dies a quo, indicato nel 13 ottobre 2015, mentre la domanda diconcordato è stata pubblicata il 13 maggio 2016, con inclusione di pagamentiestranei al periodo rilevante.Si deduce l’assenza dell’elemento soggettivo del dolo specifico, in quanto ipagamenti sarebbero stati effettuati allo scopo prevalente di salvaguardarel’attività e nella ragionevole convinzione di evitare il fallimento.Quanto ai pagamenti a dipendenti e fornitori, eseguiti per consentire laprosecuzione dell’impresa, non vi sarebbe violazione della par condicio creditorumné integrazione del reato per difetto del dolo di favore.2.4 Il quarto motivo di ricorso lamenta carenze motivazionali in punto ditrattamento sanzionatorio.

Si duole della mancata applicazione delle attenuantigeneriche nella massima estensione, nonostante la dedotta sussistenza dicondotte riparatorie (concordato, successivo auto-fallimento, pienacollaborazione).

Sul punto, la motivazione sarebbe assertiva e non coerente con idati processuali valorizzati dal Tribunale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei termini qui di seguito indicati.2.

Va premesso che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte (cfr.,tra le altre, Sez. 3, n. 4700 del 14 febbraio 1994, Scauri, Rv. 197497; Sez. 2, n.37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv.239735), le motivazioni della sentenza di primo grado e di quella di appello, oveconformi nelle valutazioni, si integrano a vicenda, fondendosi e confluendo in unrisultato organico e inscindibile, al quale occorre fare riferimento ai fini del giudiziosulla congruità della motivazione, tanto più quando il giudice di secondo gradoabbia esaminato le censure con criteri omogenei a quelli adottati dal primo e confrequenti riferimenti alle determinazioni ivi assunte e ai passaggi logico-giuridicidella decisione; sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di meritocostituiscono un’unica entità.Inoltre, secondo il prevalente e condiviso orientamento di questa Corte (Sez.U, 21 settembre 2000, n. 17, P. e altri, Rv. 216664), la motivazione “perrelationem” è ammissibile ove l’atto richiamato sia conosciuto o conoscibiledall’interessato, risulti congruo rispetto all’esigenza di giustificazione delprovvedimento e dia conto del fatto che il giudice abbia preso cognizione delcontenuto sostanziale delle ragioni richiamate, meditandole e ritenendole coerenticon la decisione adottata.I giudici di merito hanno ricostruito nel dettaglio le vicende societarie sullabase delle prove acquisite nel corso delle indagini preliminari, dandone conto conmotivazione precisa, congrua e priva di illogicità manifesta, peraltro in presenzadi una doppia conforme.Esula dai poteri della Corte di cassazione quello di procedere a una “rilettura”degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, la cuivalutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che possaintegrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per ilricorrente più favorevole, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 6, n. 5465del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.265482; Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651; Sez. 5, n. 12634del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 235507; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).Le valutazioni espresse dalla sentenza impugnata, ove coerenti sul pianologico con un’esauriente analisi delle risultanze probatorie acquisite, si sottraggonoal sindacato di legittimità, una volta accertato che il processo formativo del liberoconvincimento del giudice non abbia subito il condizionamento di una riduttivaindagine conoscitiva né gli effetti, parimenti negativi, di un’imprecisa ricostruzionedel contenuto della prova (Sez.

U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767).3.

Il primo motivo è meramente reiterativo di doglianze prospettate in appelloe disattese dalla Corte di merito con motivazione congrua e non manifestamenteillogica, dunque non censurabile in questa sede, la quale richiama integralmentela motivazione del Tribunale.3.1.

Si discute di distrazioni di liquidità mediante pagamenti per cassa percomplessivi euro 63.000, di cui euro 42.250 per maggiori compensi nei confrontidel socio-amministratore [OSCURATO:PERSONA] ed euro 21.250 per compensi neiconfronti del socio [OSCURATO:PERSONA] (gli unici rispetto ai quali in primo grado è statoriconosciuto il reato).

In termini generici si deduce che il consulente contabile,escusso in primo grado, ha evidenziato la fittizietà del conto “crediti diversi” eandamenti anomali del conto cassa, senza tuttavia offrire una diversa ricostruzioneidonea a dimostrare la fittizietà delle poste in questione.La Corte di appello ha premesso che il Tribunale ha escluso dalla distrazione ipagamenti ai dipendenti, ritenuti versamenti regolari in quanto destinati aretribuire il lavoro svolto, e ha specificato che i prelevamenti contestati nonpotevano ritenersi legittimi in quanto non supportati da alcuna deliberaassembleare idonea a fondare il relativo diritto, né da altra base giustificativa, ederano stati ricostruiti (cfr. sentenza di appello) dal consulente sulla base dellescritture ufficiali della società e confermati dai saldi di cassa e dalle poste contabilianalizzate.Tali prelevamenti, inoltre, risultavano effettuati in assenza di effettivi rapportiprofessionali o commerciali con i destinatari e senza che fosse stata accertataalcuna ragione giustificatrice del distacco del denaro, che avrebbe invece dovutoconcorrere alla formazione dell’attivo fallimentare.3.2.

È principio consolidato di questa Corte che il delitto di bancarottafraudolenta per distrazione, come ritenuto dalle sentenze di merito in doppiaconforme, sia integrato dalla condotta dell’amministratore che prelevi dalle cassesociali somme a sé spettanti a titolo di compenso, quando tali compensi siano sologenericamente indicati nello statuto e non vi sia stata determinazione mediantedelibera assembleare, giacché l’art. 2389 cod. civ. richiede che la misura delcompenso degli amministratori di società di capitali sia determinata con deliberaassembleare; in mancanza, il credito deve considerarsi illiquido, essendo certonell’an ma non nel quantum (Sez. 5, n. 3191 del 16/01/2020; Sez. 5, n. 30105del 05/06/2018, Pellegrini, Rv. 273767; Sez. 5, n. 17792 del 23/02/2017, Rv.269639; Sez. 5, n. 50836 del 03/11/2016, Rv. 268433; Sez. 5, n. 11405 del12/06/2014, Clerici e altro, Rv. 263056; Sez. 5, n. 50836 del 03/11/2016,Barbato, Rv. 268433; Sez. 5, n. 46959 del 27/10/2009, Rv. 245399).L’esame delle contestazioni mosse con l’imputazione consente di rilevare comenon sussista alcun fraintendimento né in ordine alla individuazione dei prelievicontestati a titolo distrattivo, né quanto alle ragioni della loro illegittimità,consistenti nell’indebito prelevamento di somme a titolo di maggiori compensidell’amministratore e di compensi ai soci in una fase di difficoltà della società.È, infatti, necessario ricordare che questa Corte ha precisato che integra ilreato di bancarotta per distrazione – e non quello di bancarotta preferenziale – lacondotta dell’amministratore di società di capitali che prelevi dalle casse socialisomme asseritamente corrispondenti a crediti da lui vantati, in assenzadell’indicazione di dati ed elementi idonei a consentirne una adeguata valutazione,quali, ad esempio, gli impegni orari, gli emolumenti riconosciuti a precedentiamministratori o a quelli di società del medesimo settore, nonché i risultaticonseguiti (Sez. 5, n. 49509 del 19 luglio 2017, Alija, Rv. 271464).In tema di bancarotta fraudolenta, spetta al giudice di merito verificare se, inassenza di una delibera assembleare o di una quantificazione statutaria delcompenso, il prelevamento di denaro dalle casse della società in dissesto configuriil delitto di bancarotta preferenziale ovvero quello di bancarotta fraudolenta perdistrazione, a seconda che il diritto al compenso sia correlato o meno a unaprestazione effettiva e il prelievo sia congruo rispetto all’impegno profuso (Sez. 5,n. 36416 del 11/05/2023, Rv. 285115).Questa Corte ha altresì affermato, con orientamento consolidato, che la provadella distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita èdesumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della lorodestinazione (Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204).L’imposizione di un onere giustificativo in capo all’amministratore si giustificaalla luce della posizione di garanzia che egli riveste nei confronti del ceto creditorio,essendo responsabile della gestione e della conservazione dell’integrità delpatrimonio sociale, quale garanzia delle obbligazioni assunte.

Ne consegue chesolo il gestore, in quanto artefice della gestione, è in grado di chiarire ladestinazione effettiva dei beni sociali.

In tale prospettiva si colloca la costanteelaborazione giurisprudenziale che valorizza la peculiarità della normativaconcorsuale e la funzione di tutela dei creditori, anche alla luce dell’art. 87, comma3, legge fall., che impone al fallito un obbligo di verità circa la destinazione deibeni.

La mancata giustificazione del loro impiego legittima, pertanto, l’inferenzadistrattiva, configurando un’ipotesi di apparente inversione dell’onere probatorio,che si traduce, in realtà, nella richiesta al soggetto direttamente interessato difornire spiegazioni su fatti rientranti nella sua sfera di conoscibilità (Sez. 5, n. 7588del 26 gennaio 2011, Buttitta e altri; Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016,Rv. 267710).Nella specie, in assenza di allegazioni idonee da parte del ricorrente, i giudicidi merito hanno rilevato la mancanza di delibere assembleari atte a legittimarel’apprensione delle somme a titolo di compenso, nonché l’assenza di riscontridocumentali.Con motivazione immune da vizi, la Corte di merito ha ritenuto infondata ladeduzione difensiva circa la presunta inattendibilità del conto “crediti diversi” e lesue ricadute sull’intero impianto probatorio, evidenziando come le anomaliecontabili descritte dal consulente siano state correttamente interpretate qualeindice di una gestione opaca e in violazione dei doveri imposti dall’art. 2486 cod.civ. in situazione di crisi.4.

Il secondo motivo di ricorso è infondato.4.1 La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che le operazioni doloselegge all’organo amministrativo nell’esercizio della carica ricoperta, ovvero ad attiintrinsecamente pericolosi per la salute economico-finanziaria dell’impresa, epostulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non giàdirettamente dall’azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione,occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale,riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o,comunque, una pluralità di atti coordinati verso un esito pregiudizievole.Sul punto, va richiamata la giurisprudenza (Sez. 5, n. 43562 del 11/06/2019, Rv.277125) secondo cui l’omessa convocazione dell’assemblea per le deliberazioni dicui all’art. 2447 cod. civ., a seguito dell’azzeramento del capitale sociale, nonchéla prosecuzione dell’attività d’impresa in violazione dell’art. 2449, comma 1, cod.civ., ove ne consegua un incremento dell’esposizione debitoria, integranooperazioni dolose ai sensi dell’art. 223, comma 2, n. 2, legge fall.Si è inoltre più volte affermato che il protratto, esteso e sistematicoinadempimento delle obbligazioni contributive, determinando un ingiustificatoincremento dell’esposizione nei confronti degli enti previdenziali, rende prevedibileil conseguente dissesto della società (Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Rv.261684; Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, Rv. 270046; Sez. 5, n.29586 del 15/05/2014, Rv. 260492; Sez. 5, n. 35093 del 04/06/2014, Rv.261446; Sez. 5, n. 12426 del 29/11/2013, dep. 2014, Rv. 259997; Sez. 5, n.17355 del 12/03/2015, Rv. 264080; Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, Rv.273337).Secondo ius receptum, non interrompono il nesso di causalità tral’operazione dolosa e l’evento fallimentare né la preesistenza di una causa di persé efficiente del dissesto, né il fatto che l’operazione contestata abbia cagionatoanche solo l’aggravamento di un dissesto già in atto, posto che la nozione difallimento, collegata al fatto storico della sentenza dichiarativa, è distinta da quelladi dissesto, che ha natura economica e può essere, in sé, reversibile (Sez. 5, n.40998 del 20/05/2014, Concu, Rv. 262189; Sez. 5, n. 8413 del 16/10/2013, dep.2014, Besurga, Rv. 259051; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 247316).4.2 Con riguardo all’elemento soggettivo, la giurisprudenza di legittimità èferma nell’affermare che il dolo deve investire le operazioni, nel senso che ènecessaria la coscienza e volontà dell’amministratore di porre in essere lacomplessa condotta arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementinaturalistici, in violazione dei doveri inerenti alla carica, ma non anche il dissesto,che deve essere unicamente prevedibile (Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015,Lubrina, Rv. 265510; Sez. 5, n. 38728 del 03/04/2014, Rampino, Rv. 262207;Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, cit., Rv. 247315).In sintesi, è richiesta la consapevolezza di porre in essere un’operazione che,concretandosi in un abuso o in un’infedeltà nell’esercizio della carica ovvero in unrenda in concreto prevedibile il dissesto quale effetto della condotta antidoverosa,senza che sia necessaria la rappresentazione e volontà dell’evento fallimentare(Sez. 5, n. 16111 del 08/02/2024, Rv. 286349; Sez. 5, n. 24692 del 17/06/2025,Rv. 288351).4.3 La decisione impugnata si conforma ai richiamati principi, sicché non èravvisabile alcuna violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc.pen.Nel caso di specie (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), la Corte d’appellosvolge una puntuale analisi dell’efficacia causale delle condotte illecite, che, inlinea con la decisione di primo grado, individua quali concause del dissesto, dallequali desumere la piena consapevolezza della situazione patrimoniale e debitoriadella società.

In tale prospettiva valorizza: la situazione di patrimonio nettonegativo già al 31 dicembre 2014; la mancata adozione dei provvedimenti impostidall’art. 2447 cod. civ. (ripianamento, scioglimento o trasformazione); laprosecuzione della gestione per oltre un anno e mezzo; l’aggravamentodell’indebitamento e del passivo, come ricostruiti dal consulente della curatela econfermati dalla relazione del curatore; le erogazioni a favore dei soci; l’omessopagamento dei debiti erariali; nonché gli acquisti di beni strumentali incompatibilicon una reale prospettiva di riequilibrio.Tale arco temporale, apprezzabile per durata, esclude la configurabilità diuna condotta meramente episodica e costituisce indice significativo del dolo neitermini sopra delineati.

La Corte territoriale individua, inoltre, specifici indici dellaprevedibilità del dissesto, evidenziando come, alla luce delle condotte descritte, ilfallimento costituisse l’unico esito plausibile, in assenza di concrete alternative dirisanamento.Si è altresì osservato (Sez. 5, n. 43562/2019, cit., in motivazione) che lavolontà deliberata, o quanto meno l’accettazione del rischio, che l’azione posta inessere si ponga quale causa, anche concorrente, del fallimento dell’impresaintegra l’elemento soggettivo almeno nella forma del dolo eventuale, essendosufficiente la coscienza e volontà del comportamento costituente l’operazione, conla consapevole attribuzione al patrimonio sociale di una destinazione diversa daquella imprenditoriale e idonea a recare pregiudizio ai creditori.La Corte territoriale ha, infine, sottolineato l’intenzionalità delle sceltegestorie, desunta anche dalla protrazione nel tempo delle stesse, non infirmatadal generico richiamo a finalità conservative, e ha correttamente evidenziato comel’omessa attivazione degli strumenti legali di gestione della crisi integri unaconsapevole violazione dei doveri gravanti sull’amministratore.5.

Il terzo motivo di ricorso è fondato.Va preliminarmente rilevato che, in considerazione della data diconsumazione del reato di bancarotta preferenziale, lo stesso risulta estinto perprescrizione, essendo decorso il termine massimo di anni sei, anche alla luce delrichiamo contenuto nella sentenza impugnata (cfr. pag. 5) ai pagamenti effettuatidall’imputato sino alla data di presentazione della domanda di concordatopreventivo del 10 maggio 2016; termine che, tenuto conto dell’aumento di unquarto (pari ad anni uno e mesi sei), risulta maturato alla data del 16 dicembre2023, antecedente alla pronuncia della sentenza di appello.Come è noto, è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce,anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizionematurata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dalgiudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep.2016, Ricci, Rv. 266819).La sentenza va, dunque, annullata senza rinvio per intervenuta prescrizionelimitatamente al reato di bancarotta preferenziale.6.

Il quarto motivo di ricorso è assorbito dall’accoglimento del terzo motivodi ricorso.7.

La sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente al reatodi bancarotta preferenziale perché il reato è estinto per prescrizione.La medesima sentenza va annullata limitatamente al trattamentosanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corted’appello di Catania.Nel resto il ricorso va rigettato.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato dibancarotta preferenziale perché il reato è estinto per prescrizione.

Annulla lamedesima sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio pernuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Catania.

Rigettanel resto il ricorso.Così deciso in Roma il 10/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'appello di CataniaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore CinziaParasporo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Catania haconfermato la sentenza del Tribunale di Catania dell’8 febbraio 2023, che avevacondannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato dibancarotta distrattiva, capo a), realizzata mediante pagamenti ai soci privi digiustificazione; per il reato di bancarotta impropria da operazioni dolose per averecagionato o aggravato il dissesto, capo b), mediante la prosecuzione dell’attivitàaziendale in un’ottica di continuità pur a fronte della perdita del capitale sociale al31 dicembre 2014, senza procedere agli adempimenti di cui all’art. 2447 cod. civ.,proseguendo la gestione caratteristica, effettuando pagamenti, acquistando benistrumentali e astenendosi nel contempo dal pagamento dei debiti erariali, cosìmaturando ulteriori perdite e aggravando l’esposizione debitoria; nonché per ilreato di bancarotta preferenziale, capo c), mediante pagamenti effettuati inviolazione dell’ordine dei privilegi, allo scopo di favorire creditori chirografari indanno dei creditori privilegiati, in particolare dell’erario, il tutto nella qualità dilegale rappresentante e amministratore della società [OSCURATO:PERSONA] 1993 s.r.l.,dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Catania del 16 giugno 2016.2. Contro l’anzidetta sentenza, l’imputato propone ricorso, affidato a quattromotivi, enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell’art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e carenzemotivazionali, in relazione al reato di cui al capo a), in punto di affermazione diresponsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva. Si deduce l’assenzadi prova dell’effettivo distacco di risorse dal patrimonio e della destinazione dellesomme ai soci, a fronte di un dato contabile ritenuto inattendibile dal consulente.Con riguardo alle somme asseritamente destinate ai soci, la motivazione sarebbeapparente e contraddittoria, per avere trascurato che le erogazioni ai dipendenti(pagate in contanti con cadenza settimanale) non si traducono in “distrazione”,ma in fisiologiche uscite gestionali, come riconosciuto dal primo giudice, e che laparte residua sarebbe priva di prova in ordine all’effettivo pagamento.2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e carenzemotivazionali, in relazione al reato di cui al capo b), di bancarotta impropria daaggravamento del dissesto mediante operazioni dolose.Si duole della mancata individuazione di specifici atti intrinsecamente pericolosi efraudolenti, del nesso causale con il fallimento e della connotazione dolosa dellacondotta, avuto riguardo al caso di specie, caratterizzato – secondo laprospettazione difensiva – dalla mera prosecuzione dell’attività in una prospettivadi ragionevole risanamento.2.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio ditravisamento della prova decisiva, in relazione al reato di cui al capo c), dibancarotta preferenziale. Si deduce l’erronea determinazione dell’arco temporale,quanto al dies a quo, indicato nel 13 ottobre 2015, mentre la domanda diconcordato è stata pubblicata il 13 maggio 2016, con inclusione di pagamentiestranei al periodo rilevante.Si deduce l’assenza dell’elemento soggettivo del dolo specifico, in quanto ipagamenti sarebbero stati effettuati allo scopo prevalente di salvaguardarel’attività e nella ragionevole convinzione di evitare il fallimento.Quanto ai pagamenti a dipendenti e fornitori, eseguiti per consentire laprosecuzione dell’impresa, non vi sarebbe violazione della par condicio creditorumné integrazione del reato per difetto del dolo di favore.2.4 Il quarto motivo di ricorso lamenta carenze motivazionali in punto ditrattamento sanzionatorio. Si duole della mancata applicazione delle attenuantigeneriche nella massima estensione, nonostante la dedotta sussistenza dicondotte riparatorie (concordato, successivo auto-fallimento, pienacollaborazione). Sul punto, la motivazione sarebbe assertiva e non coerente con idati processuali valorizzati dal Tribunale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini qui di seguito indicati.2. Va premesso che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte (cfr.,tra le altre, Sez. 3, n. 4700 del 14 febbraio 1994, Scauri, Rv. 197497; Sez. 2, n.37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv.239735), le motivazioni della sentenza di primo grado e di quella di appello, oveconformi nelle valutazioni, si integrano a vicenda, fondendosi e confluendo in unrisultato organico e inscindibile, al quale occorre fare riferimento ai fini del giudiziosulla congruità della motivazione, tanto più quando il giudice di secondo gradoabbia esaminato le censure con criteri omogenei a quelli adottati dal primo e confrequenti riferimenti alle determinazioni ivi assunte e ai passaggi logico-giuridicidella decisione; sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di meritocostituiscono un’unica entità.Inoltre, secondo il prevalente e condiviso orientamento di questa Corte (Sez.U, 21 settembre 2000, n. 17, P. e altri, Rv. 216664), la motivazione “perrelationem” è ammissibile ove l’atto richiamato sia conosciuto o conoscibiledall’interessato, risulti congruo rispetto all’esigenza di giustificazione delprovvedimento e dia conto del fatto che il giudice abbia preso cognizione delcontenuto sostanziale delle ragioni richiamate, meditandole e ritenendole coerenticon la decisione adottata.I giudici di merito hanno ricostruito nel dettaglio le vicende societarie sullabase delle prove acquisite nel corso delle indagini preliminari, dandone conto conmotivazione precisa, congrua e priva di illogicità manifesta, peraltro in presenzadi una doppia conforme.Esula dai poteri della Corte di cassazione quello di procedere a una “rilettura”degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, la cuivalutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che possaintegrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per ilricorrente più favorevole, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 6, n. 5465del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.265482; Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651; Sez. 5, n. 12634del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 235507; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).Le valutazioni espresse dalla sentenza impugnata, ove coerenti sul pianologico con un’esauriente analisi delle risultanze probatorie acquisite, si sottraggonoal sindacato di legittimità, una volta accertato che il processo formativo del liberoconvincimento del giudice non abbia subito il condizionamento di una riduttivaindagine conoscitiva né gli effetti, parimenti negativi, di un’imprecisa ricostruzionedel contenuto della prova (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767).3. Il primo motivo è meramente reiterativo di doglianze prospettate in appelloe disattese dalla Corte di merito con motivazione congrua e non manifestamenteillogica, dunque non censurabile in questa sede, la quale richiama integralmentela motivazione del Tribunale.3.1. Si discute di distrazioni di liquidità mediante pagamenti per cassa percomplessivi euro 63.000, di cui euro 42.250 per maggiori compensi nei confrontidel socio-amministratore [OSCURATO:PERSONA] ed euro 21.250 per compensi neiconfronti del socio [OSCURATO:PERSONA] (gli unici rispetto ai quali in primo grado è statoriconosciuto il reato). In termini generici si deduce che il consulente contabile,escusso in primo grado, ha evidenziato la fittizietà del conto “crediti diversi” eandamenti anomali del conto cassa, senza tuttavia offrire una diversa ricostruzioneidonea a dimostrare la fittizietà delle poste in questione.La Corte di appello ha premesso che il Tribunale ha escluso dalla distrazione ipagamenti ai dipendenti, ritenuti versamenti regolari in quanto destinati aretribuire il lavoro svolto, e ha specificato che i prelevamenti contestati nonpotevano ritenersi legittimi in quanto non supportati da alcuna deliberaassembleare idonea a fondare il relativo diritto, né da altra base giustificativa, ederano stati ricostruiti (cfr. sentenza di appello) dal consulente sulla base dellescritture ufficiali della società e confermati dai saldi di cassa e dalle poste contabilianalizzate.Tali prelevamenti, inoltre, risultavano effettuati in assenza di effettivi rapportiprofessionali o commerciali con i destinatari e senza che fosse stata accertataalcuna ragione giustificatrice del distacco del denaro, che avrebbe invece dovutoconcorrere alla formazione dell’attivo fallimentare.3.2. È principio consolidato di questa Corte che il delitto di bancarottafraudolenta per distrazione, come ritenuto dalle sentenze di merito in doppiaconforme, sia integrato dalla condotta dell’amministratore che prelevi dalle cassesociali somme a sé spettanti a titolo di compenso, quando tali compensi siano sologenericamente indicati nello statuto e non vi sia stata determinazione mediantedelibera assembleare, giacché l’art. 2389 cod. civ. richiede che la misura delcompenso degli amministratori di società di capitali sia determinata con deliberaassembleare; in mancanza, il credito deve considerarsi illiquido, essendo certonell’an ma non nel quantum (Sez. 5, n. 3191 del 16/01/2020; Sez. 5, n. 30105del 05/06/2018, Pellegrini, Rv. 273767; Sez. 5, n. 17792 del 23/02/2017, Rv.269639; Sez. 5, n. 50836 del 03/11/2016, Rv. 268433; Sez. 5, n. 11405 del12/06/2014, Clerici e altro, Rv. 263056; Sez. 5, n. 50836 del 03/11/2016,Barbato, Rv. 268433; Sez. 5, n. 46959 del 27/10/2009, Rv. 245399).L’esame delle contestazioni mosse con l’imputazione consente di rilevare comenon sussista alcun fraintendimento né in ordine alla individuazione dei prelievicontestati a titolo distrattivo, né quanto alle ragioni della loro illegittimità,consistenti nell’indebito prelevamento di somme a titolo di maggiori compensidell’amministratore e di compensi ai soci in una fase di difficoltà della società.È, infatti, necessario ricordare che questa Corte ha precisato che integra ilreato di bancarotta per distrazione – e non quello di bancarotta preferenziale – lacondotta dell’amministratore di società di capitali che prelevi dalle casse socialisomme asseritamente corrispondenti a crediti da lui vantati, in assenzadell’indicazione di dati ed elementi idonei a consentirne una adeguata valutazione,quali, ad esempio, gli impegni orari, gli emolumenti riconosciuti a precedentiamministratori o a quelli di società del medesimo settore, nonché i risultaticonseguiti (Sez. 5, n. 49509 del 19 luglio 2017, Alija, Rv. 271464).In tema di bancarotta fraudolenta, spetta al giudice di merito verificare se, inassenza di una delibera assembleare o di una quantificazione statutaria delcompenso, il prelevamento di denaro dalle casse della società in dissesto configuriil delitto di bancarotta preferenziale ovvero quello di bancarotta fraudolenta perdistrazione, a seconda che il diritto al compenso sia correlato o meno a unaprestazione effettiva e il prelievo sia congruo rispetto all’impegno profuso (Sez. 5,n. 36416 del 11/05/2023, Rv. 285115).Questa Corte ha altresì affermato, con orientamento consolidato, che la provadella distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita èdesumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della lorodestinazione (Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204).L’imposizione di un onere giustificativo in capo all’amministratore si giustificaalla luce della posizione di garanzia che egli riveste nei confronti del ceto creditorio,essendo responsabile della gestione e della conservazione dell’integrità delpatrimonio sociale, quale garanzia delle obbligazioni assunte. Ne consegue chesolo il gestore, in quanto artefice della gestione, è in grado di chiarire ladestinazione effettiva dei beni sociali. In tale prospettiva si colloca la costanteelaborazione giurisprudenziale che valorizza la peculiarità della normativaconcorsuale e la funzione di tutela dei creditori, anche alla luce dell’art. 87, comma3, legge fall., che impone al fallito un obbligo di verità circa la destinazione deibeni. La mancata giustificazione del loro impiego legittima, pertanto, l’inferenzadistrattiva, configurando un’ipotesi di apparente inversione dell’onere probatorio,che si traduce, in realtà, nella richiesta al soggetto direttamente interessato difornire spiegazioni su fatti rientranti nella sua sfera di conoscibilità (Sez. 5, n. 7588del 26 gennaio 2011, Buttitta e altri; Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016,Rv. 267710).Nella specie, in assenza di allegazioni idonee da parte del ricorrente, i giudicidi merito hanno rilevato la mancanza di delibere assembleari atte a legittimarel’apprensione delle somme a titolo di compenso, nonché l’assenza di riscontridocumentali.Con motivazione immune da vizi, la Corte di merito ha ritenuto infondata ladeduzione difensiva circa la presunta inattendibilità del conto “crediti diversi” e lesue ricadute sull’intero impianto probatorio, evidenziando come le anomaliecontabili descritte dal consulente siano state correttamente interpretate qualeindice di una gestione opaca e in violazione dei doveri imposti dall’art. 2486 cod.civ. in situazione di crisi.4. Il secondo motivo di ricorso è infondato.4.1 La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che le operazioni doloselegge all’organo amministrativo nell’esercizio della carica ricoperta, ovvero ad attiintrinsecamente pericolosi per la salute economico-finanziaria dell’impresa, epostulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non giàdirettamente dall’azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione,occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale,riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o,comunque, una pluralità di atti coordinati verso un esito pregiudizievole.Sul punto, va richiamata la giurisprudenza (Sez. 5, n. 43562 del 11/06/2019, Rv.277125) secondo cui l’omessa convocazione dell’assemblea per le deliberazioni dicui all’art. 2447 cod. civ., a seguito dell’azzeramento del capitale sociale, nonchéla prosecuzione dell’attività d’impresa in violazione dell’art. 2449, comma 1, cod.civ., ove ne consegua un incremento dell’esposizione debitoria, integranooperazioni dolose ai sensi dell’art. 223, comma 2, n. 2, legge fall.Si è inoltre più volte affermato che il protratto, esteso e sistematicoinadempimento delle obbligazioni contributive, determinando un ingiustificatoincremento dell’esposizione nei confronti degli enti previdenziali, rende prevedibileil conseguente dissesto della società (Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Rv.261684; Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, Rv. 270046; Sez. 5, n.29586 del 15/05/2014, Rv. 260492; Sez. 5, n. 35093 del 04/06/2014, Rv.261446; Sez. 5, n. 12426 del 29/11/2013, dep. 2014, Rv. 259997; Sez. 5, n.17355 del 12/03/2015, Rv. 264080; Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, Rv.273337).Secondo ius receptum, non interrompono il nesso di causalità tral’operazione dolosa e l’evento fallimentare né la preesistenza di una causa di persé efficiente del dissesto, né il fatto che l’operazione contestata abbia cagionatoanche solo l’aggravamento di un dissesto già in atto, posto che la nozione difallimento, collegata al fatto storico della sentenza dichiarativa, è distinta da quelladi dissesto, che ha natura economica e può essere, in sé, reversibile (Sez. 5, n.40998 del 20/05/2014, Concu, Rv. 262189; Sez. 5, n. 8413 del 16/10/2013, dep.2014, Besurga, Rv. 259051; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 247316).4.2 Con riguardo all’elemento soggettivo, la giurisprudenza di legittimità èferma nell’affermare che il dolo deve investire le operazioni, nel senso che ènecessaria la coscienza e volontà dell’amministratore di porre in essere lacomplessa condotta arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementinaturalistici, in violazione dei doveri inerenti alla carica, ma non anche il dissesto,che deve essere unicamente prevedibile (Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015,Lubrina, Rv. 265510; Sez. 5, n. 38728 del 03/04/2014, Rampino, Rv. 262207;Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, cit., Rv. 247315).In sintesi, è richiesta la consapevolezza di porre in essere un’operazione che,concretandosi in un abuso o in un’infedeltà nell’esercizio della carica ovvero in unrenda in concreto prevedibile il dissesto quale effetto della condotta antidoverosa,senza che sia necessaria la rappresentazione e volontà dell’evento fallimentare(Sez. 5, n. 16111 del 08/02/2024, Rv. 286349; Sez. 5, n. 24692 del 17/06/2025,Rv. 288351).4.3 La decisione impugnata si conforma ai richiamati principi, sicché non èravvisabile alcuna violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc.pen.Nel caso di specie (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), la Corte d’appellosvolge una puntuale analisi dell’efficacia causale delle condotte illecite, che, inlinea con la decisione di primo grado, individua quali concause del dissesto, dallequali desumere la piena consapevolezza della situazione patrimoniale e debitoriadella società. In tale prospettiva valorizza: la situazione di patrimonio nettonegativo già al 31 dicembre 2014; la mancata adozione dei provvedimenti impostidall’art. 2447 cod. civ. (ripianamento, scioglimento o trasformazione); laprosecuzione della gestione per oltre un anno e mezzo; l’aggravamentodell’indebitamento e del passivo, come ricostruiti dal consulente della curatela econfermati dalla relazione del curatore; le erogazioni a favore dei soci; l’omessopagamento dei debiti erariali; nonché gli acquisti di beni strumentali incompatibilicon una reale prospettiva di riequilibrio.Tale arco temporale, apprezzabile per durata, esclude la configurabilità diuna condotta meramente episodica e costituisce indice significativo del dolo neitermini sopra delineati. La Corte territoriale individua, inoltre, specifici indici dellaprevedibilità del dissesto, evidenziando come, alla luce delle condotte descritte, ilfallimento costituisse l’unico esito plausibile, in assenza di concrete alternative dirisanamento.Si è altresì osservato (Sez. 5, n. 43562/2019, cit., in motivazione) che lavolontà deliberata, o quanto meno l’accettazione del rischio, che l’azione posta inessere si ponga quale causa, anche concorrente, del fallimento dell’impresaintegra l’elemento soggettivo almeno nella forma del dolo eventuale, essendosufficiente la coscienza e volontà del comportamento costituente l’operazione, conla consapevole attribuzione al patrimonio sociale di una destinazione diversa daquella imprenditoriale e idonea a recare pregiudizio ai creditori.La Corte territoriale ha, infine, sottolineato l’intenzionalità delle sceltegestorie, desunta anche dalla protrazione nel tempo delle stesse, non infirmatadal generico richiamo a finalità conservative, e ha correttamente evidenziato comel’omessa attivazione degli strumenti legali di gestione della crisi integri unaconsapevole violazione dei doveri gravanti sull’amministratore.5. Il terzo motivo di ricorso è fondato.Va preliminarmente rilevato che, in considerazione della data diconsumazione del reato di bancarotta preferenziale, lo stesso risulta estinto perprescrizione, essendo decorso il termine massimo di anni sei, anche alla luce delrichiamo contenuto nella sentenza impugnata (cfr. pag. 5) ai pagamenti effettuatidall’imputato sino alla data di presentazione della domanda di concordatopreventivo del 10 maggio 2016; termine che, tenuto conto dell’aumento di unquarto (pari ad anni uno e mesi sei), risulta maturato alla data del 16 dicembre2023, antecedente alla pronuncia della sentenza di appello.Come è noto, è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce,anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizionematurata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dalgiudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep.2016, Ricci, Rv. 266819).La sentenza va, dunque, annullata senza rinvio per intervenuta prescrizionelimitatamente al reato di bancarotta preferenziale.6. Il quarto motivo di ricorso è assorbito dall’accoglimento del terzo motivodi ricorso.7. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente al reatodi bancarotta preferenziale perché il reato è estinto per prescrizione.La medesima sentenza va annullata limitatamente al trattamentosanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corted’appello di Catania.Nel resto il ricorso va rigettato. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato dibancarotta preferenziale perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla lamedesima sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio pernuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Catania. Rigettanel resto il ricorso.Così deciso in Roma il 10/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19089/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris