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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 gennaio 2023

Cassazione n. 05167/2023

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18958/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Roma, via dei [OSCURATO:PERSONA], 48, come da procura a margine del ricorso introduttivo; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; -controricorrente – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto, n.76/26/14, depositata il 20 gennaio 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’Agenzia delle entrate procedeva nei confronti del contribuente (taxista nautico in Venezia) alla notifica di avviso di Incompetenza e carenza potere rettifica per l’anno d’imposta 2006 tramite accertamento analitico induttivo.

Il contribuente proponeva ricorso e la C.T.P. lo respingeva, e così pure faceva la C.T.R. con riferimento al gravame proposto dal medesimo contribuente.

2. Quest’ultimo propone, quindi, ricorso in cassazione affidato a sei motivi.

L’Agenzia si è costituita con controricorso per resistere all’impugnativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione degli artt. 21-septies, l. 7 agosto 1990, n. 241 e 31, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ritenendo che la violazione della competenza territoriale costituisca causa di nullità dell’atto.

Nella specie, il contribuente assume di risiedere in un comune rientrante nella competenza dell’Ufficio di Venezia 2, mentre l’accertamento venne eseguito da Venezia 1.

1.1. Il vizio di nullità cui fa riferimento l’art. 21-septies, l. 241/1990 (in virtù del quale “È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge”) attiene al difetto assoluto di attribuzione, pertanto all’ipotesi di carenza di potere in astratto in capo all’amministrazione, in contrapposizione all’ipotesi di mero cattivo uso del (esistente) potere, ad esempio per violazione delle regole di competenza, come assunto nella specie.

Il motivo, che attiene ad una questione di distinzione tra uffici della medesima Agenzia - espressione di una articolazione delle competenze ad essa intrinseca, disposta con un atto interno priva di efficacia verso il pubblico degli utenti (Cass. 15/12/2004, n. 23349) – è , peraltro, stato proposto tardivamente solo in sede d’appello come eccepito dalla controricorrente e rilevato dalla C.T.R.

2. Col secondo motivo il contribuente deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 3 cod. proc.civ.la violazione degli artt. 33, comma 1, d.P.R. n. 600/1973; 52, d.P.R. 28 ottobre 1972, n. 633; 10 e 12, comma 7, l. 27 luglio 2000, n. 212, per mancata redazione del processo verbale e dell’instaurazione del contraddittorio.

2.1. In proposito va rileva to che il ricorrente malgrado abbia evidenziato l’omessa pronuncia su tale questione da parte della C.T.R. abbia poi dedotto con il mezzo di impugnazione la violazione di legge nella quale sarebbe incorso il giudice di appello con il rigetto implicito.

Lacensura è infondat a posto che è pacifico come , nella specie, l’accertamento sia conseguito alle risposte del contribuente al questionario inviato al contribuente, e quindi non nei locali dello stesso.

Orbene, come noto “In tema di accertamento fiscale, il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 opera soltanto in caso di controllo eseguito presso la sede del contribuente e non anche alla diversa ipotesi, non assimilabile alla precedente, di accertamenti cd. a tavolino, atteso che la naturale "vis expansiva" dell'istituto del contraddittorio procedimentale nei rapporti tra fisco e contribuente non giunge fino al punto di imporre termini dilatori all'azione di accertamento derivanti da controlli eseguiti nella sede dell'Amministrazione sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente o acquisiti documentalmente. stato nella specie effettuato a seguito delle risposte fornite dal contribuente al questionario inviatogli” (ex plurimisCass. 05/11/2020, n. 24793).

In simili evenienze, dunque, non occorre alcun previo p.v.c., posto che la necessità dello stesso è ricollegata dall’art. 52, d.P.R. n. 633/1972, richiamato dall’art. 33, d.P.R. n. 600/1973, all’effettuazione di un accesso.

3. Col terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., per non essersi la sentenza pronunciata in ordine all’eccepita illegittimità dell’avviso in assenza di p.v.c. e di possibilità di instaurazione del contraddittorio.

Alla reiezione del motivo precedente consegueanche il rigetto de l presente motivo.

4. Col quarto motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. ritenendosi la motivazione della sentenza d’appello meramente apparente, poiché la stessa avrebbe ritenuto provata la pretesa dell’erario in quanto “le circostanze indicate nel provvedimento di accertamento del reddito d'impresa sarebbero state obiettive e in particolare per quanto riguarda i consumi, perché essi sarebbero stati evinti dal dato tecnico presso la Veneziana motoscafi, per cui lo stesso appare del tutto attendibile”.

5. Col quinto motivo si denuncia il medesimo asserito vizio della sentenza per ragioni del tutto analoghe, peraltro richiamando la violazione in relazione, questa volta, dell’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.

6. I due motivi, da trattarsi congiuntamente, sono inammissibili, poiché è evidente come il ricorrente tenti con tali mezzi di sottoporre a questa Corte una revisione dell’accertamento di merito, sottratto invece allo scrutinio di legittimità.

I motivi tendono infatti a richiedere una nuova analisi degli accertamenti dell’ufficio ritenendo insoddisfacente quella svolta dai giudici del merito, cioè esattamente una revisione del giudizio e della relativa valutazione delle prove.

In ogni caso, la motivazione non è affatto apparente, poiché, oltre a quanto richiamato dal ricorrente, essa fa riferimento agli elementi su cui si basa la ricostruzione dei costi (dichiarazione dei redditi, consumo carburanti, fonti ufficiali sull’afflusso di turisti, tempi di percorrenza delle corse, tariffari, consumi medi, valori della licenza, documentazione allegata richiamata nel verbale di accertamento), nonché all’inattendibilità delle dichiarazioni dei redditi in relazione alle spese per il mantenimento della famiglia ed all’antieconomicità dell’attività (reddito dichiarato quasi inesistente, in relazione alle ore lavorate, al valore della licenza ed a quello del motoscafo, oltre al già richiamato tenore di vita ed esborsi per mutui, auto, moto, nonché a un giudizio di inattendibilità sul numero di corse dichiarato) e infine alla ricostruzione effettuata dall’ufficio (basata a sua volta sul numero di viaggi ragionevolmente eseguiti, consumo complessivo di carburante, ore di lavoro, tariffario).

7. Col sesto ed ultimo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., asserendo che i giudici d’appello non si sarebbero pronunciati sul mancato scomputo dai ricavi ricostruiti dei costi, invece quantificati in maniera forfettaria.

7.1. Anche questo motivo è inammissibile laddove tende a qualificare come omessa pronuncia una valutazione di fatto svolta dai giudici di merito, che, infatti , hanno esaminato la ricostruzione dei costi operata dall’ufficio, come sopra rassegnata, ed hanno altresì osservato che a fronte di ciò il contribuente “non aveva prodotto e non produce neppure ora alcun elemento di contrasto”.

8. Il ricorso dev’essere dunque respinto, con aggravio di spese, nella misura liquidata in dispositivo, per il contribuente soccombente.

Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P. Q. M. La Corte respinge il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 4.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Dichiara la sussistenza dei pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18958/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Roma, via dei [OSCURATO:PERSONA], 48, come da procura a margine del ricorso introduttivo; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; -controricorrente – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto, n.76/26/14, depositata il 20 gennaio 2014. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle entrate procedeva nei confronti del contribuente (taxista nautico in Venezia) alla notifica di avviso di Incompetenza e carenza potere rettifica per l’anno d’imposta 2006 tramite accertamento analitico induttivo. Il contribuente proponeva ricorso e la C.T.P. lo respingeva, e così pure faceva la C.T.R. con riferimento al gravame proposto dal medesimo contribuente. 2. Quest’ultimo propone, quindi, ricorso in cassazione affidato a sei motivi. L’Agenzia si è costituita con controricorso per resistere all’impugnativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione degli artt. 21-septies, l. 7 agosto 1990, n. 241 e 31, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ritenendo che la violazione della competenza territoriale costituisca causa di nullità dell’atto. Nella specie, il contribuente assume di risiedere in un comune rientrante nella competenza dell’Ufficio di Venezia 2, mentre l’accertamento venne eseguito da Venezia 1. 1.1. Il vizio di nullità cui fa riferimento l’art. 21-septies, l. 241/1990 (in virtù del quale “È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge”) attiene al difetto assoluto di attribuzione, pertanto all’ipotesi di carenza di potere in astratto in capo all’amministrazione, in contrapposizione all’ipotesi di mero cattivo uso del (esistente) potere, ad esempio per violazione delle regole di competenza, come assunto nella specie. Il motivo, che attiene ad una questione di distinzione tra uffici della medesima Agenzia - espressione di una articolazione delle competenze ad essa intrinseca, disposta con un atto interno priva di efficacia verso il pubblico degli utenti (Cass. 15/12/2004, n. 23349) – è , peraltro, stato proposto tardivamente solo in sede d’appello come eccepito dalla controricorrente e rilevato dalla C.T.R. 2. Col secondo motivo il contribuente deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 3 cod. proc.civ.la violazione degli artt. 33, comma 1, d.P.R. n. 600/1973; 52, d.P.R. 28 ottobre 1972, n. 633; 10 e 12, comma 7, l. 27 luglio 2000, n. 212, per mancata redazione del processo verbale e dell’instaurazione del contraddittorio. 2.1. In proposito va rileva to che il ricorrente malgrado abbia evidenziato l’omessa pronuncia su tale questione da parte della C.T.R. abbia poi dedotto con il mezzo di impugnazione la violazione di legge nella quale sarebbe incorso il giudice di appello con il rigetto implicito. Lacensura è infondat a posto che è pacifico come , nella specie, l’accertamento sia conseguito alle risposte del contribuente al questionario inviato al contribuente, e quindi non nei locali dello stesso. Orbene, come noto “In tema di accertamento fiscale, il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 opera soltanto in caso di controllo eseguito presso la sede del contribuente e non anche alla diversa ipotesi, non assimilabile alla precedente, di accertamenti cd. a tavolino, atteso che la naturale "vis expansiva" dell'istituto del contraddittorio procedimentale nei rapporti tra fisco e contribuente non giunge fino al punto di imporre termini dilatori all'azione di accertamento derivanti da controlli eseguiti nella sede dell'Amministrazione sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente o acquisiti documentalmente. stato nella specie effettuato a seguito delle risposte fornite dal contribuente al questionario inviatogli” (ex plurimisCass. 05/11/2020, n. 24793). In simili evenienze, dunque, non occorre alcun previo p.v.c., posto che la necessità dello stesso è ricollegata dall’art. 52, d.P.R. n. 633/1972, richiamato dall’art. 33, d.P.R. n. 600/1973, all’effettuazione di un accesso. 3. Col terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., per non essersi la sentenza pronunciata in ordine all’eccepita illegittimità dell’avviso in assenza di p.v.c. e di possibilità di instaurazione del contraddittorio. Alla reiezione del motivo precedente consegueanche il rigetto de l presente motivo. 4. Col quarto motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. ritenendosi la motivazione della sentenza d’appello meramente apparente, poiché la stessa avrebbe ritenuto provata la pretesa dell’erario in quanto “le circostanze indicate nel provvedimento di accertamento del reddito d'impresa sarebbero state obiettive e in particolare per quanto riguarda i consumi, perché essi sarebbero stati evinti dal dato tecnico presso la Veneziana motoscafi, per cui lo stesso appare del tutto attendibile”. 5. Col quinto motivo si denuncia il medesimo asserito vizio della sentenza per ragioni del tutto analoghe, peraltro richiamando la violazione in relazione, questa volta, dell’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. 6. I due motivi, da trattarsi congiuntamente, sono inammissibili, poiché è evidente come il ricorrente tenti con tali mezzi di sottoporre a questa Corte una revisione dell’accertamento di merito, sottratto invece allo scrutinio di legittimità. I motivi tendono infatti a richiedere una nuova analisi degli accertamenti dell’ufficio ritenendo insoddisfacente quella svolta dai giudici del merito, cioè esattamente una revisione del giudizio e della relativa valutazione delle prove. In ogni caso, la motivazione non è affatto apparente, poiché, oltre a quanto richiamato dal ricorrente, essa fa riferimento agli elementi su cui si basa la ricostruzione dei costi (dichiarazione dei redditi, consumo carburanti, fonti ufficiali sull’afflusso di turisti, tempi di percorrenza delle corse, tariffari, consumi medi, valori della licenza, documentazione allegata richiamata nel verbale di accertamento), nonché all’inattendibilità delle dichiarazioni dei redditi in relazione alle spese per il mantenimento della famiglia ed all’antieconomicità dell’attività (reddito dichiarato quasi inesistente, in relazione alle ore lavorate, al valore della licenza ed a quello del motoscafo, oltre al già richiamato tenore di vita ed esborsi per mutui, auto, moto, nonché a un giudizio di inattendibilità sul numero di corse dichiarato) e infine alla ricostruzione effettuata dall’ufficio (basata a sua volta sul numero di viaggi ragionevolmente eseguiti, consumo complessivo di carburante, ore di lavoro, tariffario). 7. Col sesto ed ultimo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., asserendo che i giudici d’appello non si sarebbero pronunciati sul mancato scomputo dai ricavi ricostruiti dei costi, invece quantificati in maniera forfettaria. 7.1. Anche questo motivo è inammissibile laddove tende a qualificare come omessa pronuncia una valutazione di fatto svolta dai giudici di merito, che, infatti , hanno esaminato la ricostruzione dei costi operata dall’ufficio, come sopra rassegnata, ed hanno altresì osservato che a fronte di ciò il contribuente “non aveva prodotto e non produce neppure ora alcun elemento di contrasto”. 8. Il ricorso dev’essere dunque respinto, con aggravio di spese, nella misura liquidata in dispositivo, per il contribuente soccombente. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P. Q. M. La Corte respinge il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 4.000,00, oltre spese prenotate a debito. Dichiara la sussistenza dei pr
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