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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 30836/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 del TRIBUNALE di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 14 maggio 2021 il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, commesso a Catanzaro il 6 settembre 2017 e lo ha condannato alla pena di C 2.000,00 di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali.

2. Per mezzo del proprio difensore, l'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza (inappellabile ex art. 593 comma 3 cod. proc. pen.) lamentando violazione di legge e carenza di motivazione con riferimento alla sussistenza della recidiva nel biennio, necessaria affinché sia integrata la fattispecie incriminatrice in parola.

La difesa osserva che la reiterazione dell'illecito è stata contestata a Passalacqua con riferimento a un verbale del 23 maggio 2017, ma non si è verificato che quel verbale non fosse più suscettibile di annullamento.

3. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

Il difensore ha depositato memoria di replica, insistendo per l'accoglimento.

4. Il motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.

5. La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che, in tema di guida senza patente, per l'integrazione della recidiva nel biennio, idonea, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dall'area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato, ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato (Sez. 4, n. 27398 del 06/04/2018, P.M. in proc.

Dedominici; Rv. 273405; Sez. 4, n. 6163 del 24/10/2017, dep. 2018, P.M. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27220901).

Devono essere considerati a tal fine anche episodi che non hanno rilievo penale, ma anch'essi devono essere stati accertati in via definitiva dall'autorità amministrativa.

È evidente, infatti, che «fino a quando la (precedente) violazione amministrativa sia suscettibile di annullamento, di essa non si può tenere conto ai fini della sussistenza del reato in questione» (Sez. 4, n. 27398 del 06/04/2018, P.M. in proc. [OSCURATO:PERSONA]; Rv. 273405, pag. 3 della motivazione).

Tali conclusioni trovano conferma nell'art. 8-bis della legge n. 689/81 (che disciplina la "reiterazione" degli illeciti amministrativi), in base al quale: la reiterazione «non opera nel caso di pagamento in misura ridotta»; «gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo»; «gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato».

Ne consegue che la reiterazione dell'illecito depenalizzato - su cui si basa la nozione di «recidiva nel biennio» di cui all'art. 116 comma 15 cod. strada - si fonda su un precedente illecito amministrativo che sia stato definitivamente accertato perché basato su un provvedimento non più annullabile secondo gli ordinari mezzi di impugnazione previsti dalla legge.

6. Dalla sentenza impugnata emerge: che Passalacqua aveva subito la revoca della patente di guida con provvedimento notificato il 28 novembre 2007; che in data 23 maggio 2017 gli fu contestato di aver guidato con patente revocata; che il 6 settembre 2017 fu di nuovo sorpreso alla guida di un'auto.

Alla data del 6 settembre i sessanta giorni previsti dall'art. 203 cod. strada per impugnare il verbale di accertamento dell'infrazione del 23 maggio 2017 erano decorsi.

Il ricorrente sostiene che, nonostante ciò, l'accertamento avrebbe potuto non essere definitivo, ma non fornisce argomenti a sostegno di questa affermazione.

Denuncia, quindi, in termini assertivi e meramente ipotetici, una violazione di legge che il ricorso non documenta e non può essere desunta dal tenore del capo di imputazione o dalla motivazione della sentenza.

7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 13 lug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 del TRIBUNALE di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 maggio 2021 il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, commesso a Catanzaro il 6 settembre 2017 e lo ha condannato alla pena di C 2.000,00 di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Per mezzo del proprio difensore, l'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza (inappellabile ex art. 593 comma 3 cod. proc. pen.) lamentando violazione di legge e carenza di motivazione con riferimento alla sussistenza della recidiva nel biennio, necessaria affinché sia integrata la fattispecie incriminatrice in parola. La difesa osserva che la reiterazione dell'illecito è stata contestata a Passalacqua con riferimento a un verbale del 23 maggio 2017, ma non si è verificato che quel verbale non fosse più suscettibile di annullamento. 3. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta concludendo per l'inammissibilità del ricorso. Il difensore ha depositato memoria di replica, insistendo per l'accoglimento. 4. Il motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 5. La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che, in tema di guida senza patente, per l'integrazione della recidiva nel biennio, idonea, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dall'area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato, ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato (Sez. 4, n. 27398 del 06/04/2018, P.M. in proc. Dedominici; Rv. 273405; Sez. 4, n. 6163 del 24/10/2017, dep. 2018, P.M. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27220901). Devono essere considerati a tal fine anche episodi che non hanno rilievo penale, ma anch'essi devono essere stati accertati in via definitiva dall'autorità amministrativa. È evidente, infatti, che «fino a quando la (precedente) violazione amministrativa sia suscettibile di annullamento, di essa non si può tenere conto ai fini della sussistenza del reato in questione» (Sez. 4, n. 27398 del 06/04/2018, P.M. in proc. [OSCURATO:PERSONA]; Rv. 273405, pag. 3 della motivazione). Tali conclusioni trovano conferma nell'art. 8-bis della legge n. 689/81 (che disciplina la "reiterazione" degli illeciti amministrativi), in base al quale: la reiterazione «non opera nel caso di pagamento in misura ridotta»; «gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo»; «gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato». Ne consegue che la reiterazione dell'illecito depenalizzato - su cui si basa la nozione di «recidiva nel biennio» di cui all'art. 116 comma 15 cod. strada - si fonda su un precedente illecito amministrativo che sia stato definitivamente accertato perché basato su un provvedimento non più annullabile secondo gli ordinari mezzi di impugnazione previsti dalla legge. 6. Dalla sentenza impugnata emerge: che Passalacqua aveva subito la revoca della patente di guida con provvedimento notificato il 28 novembre 2007; che in data 23 maggio 2017 gli fu contestato di aver guidato con patente revocata; che il 6 settembre 2017 fu di nuovo sorpreso alla guida di un'auto. Alla data del 6 settembre i sessanta giorni previsti dall'art. 203 cod. strada per impugnare il verbale di accertamento dell'infrazione del 23 maggio 2017 erano decorsi. Il ricorrente sostiene che, nonostante ciò, l'accertamento avrebbe potuto non essere definitivo, ma non fornisce argomenti a sostegno di questa affermazione. Denuncia, quindi, in termini assertivi e meramente ipotetici, una violazione di legge che il ricorso non documenta e non può essere desunta dal tenore del capo di imputazione o dalla motivazione della sentenza. 7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13 lug
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