CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 1970
Cassazione n. 01398/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/04/1970 avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che la Corte d'Appello di Lecce, con sentenza emessa in data 30 ottobre 2020, ha confermato la sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal GIP presso il Tribunale di Brindisi in data 30 settembre 2014, con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche valutate equivalenti all'aggravante e recidiva specifica ed infraquinquennale contestate, alla pena di un anno e mesi otto di reclusione ed euro 1.145.000,00 di multa, con la diminuente del rito abbreviato, perché ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 110 c.p., 291-bis, 291-ter DP.R. n.43/73; che avverso questa sentenza l'imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo con il quale lamenta il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p. in relazione all'art.133 c.p., per l'illogicità e l'insufficienza della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio inflitto al ricorrente; Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, atteso che ripropone censure già presentate con il gravame di appello nei medesimi contenuti, censure alla quale la sentenza impugnata ha fornito congrua risposta. Invero, la graduazione della pena, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex rnultis Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142); che nel caso di specie i giudici di secondo grado hanno confermato, con motivazione congrua ed immune da smagliature logiche, la valutazione relativa alla dosimetria della sanzione comminata; che pertanto, il ricorso deve dichiararsi inammissibile con conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2021. Il co igliere estensore Il Presidente E sobet a Ro