CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2022
Cassazione n. 18094/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di appello di Bari accoglieva l'istanza ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], riconoscendo la continuazione fra i reati per i quali lo stesso era stato giudicato, con sentenze divenute irrevocabili in data 20 novembre 2005 e in data 8 gennaio 2019, considerando più grave il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 ascritto nel secondo giudizio rispetto agli altri di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, giudicati con la stessa sentenza e con la sentenza resa nell'altro giudizio. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, lamentando, con unico motivo, violazioni di legge e vizi della motivazione, in punto di determinazione dell'aumento per continuazione apportato in relazione ai reati giudicati nel primo giudizio e ritenuti satellite. I rilievi, ancora ribaditi con una memoria successivamente depositata, pongono a confronto l'entità degli aumenti di pena riferiti ai reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, censurando la sproporzione in eccesso della pena fissata per quelli di cui al primo giudizio. La difesa svolge al riguardo apprezzamenti sul numero dei reati giudicati unitamente al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, in contrapposizione a quelli di merito che mostrano motivatamente di apprezzare in concreto la gravità degli episodi giudicati nel primo processo, evidenziando la loro commissione in concorso, nonché la diversa tipologia e i quantitativi degli stupefacenti per come illustrati. Il ricorso, continuando a negare gli spazi decisionali del giudice dell'esecuzione ricollegabili all'apprezzamento dei fatti accertati, fa riferimento alle contestazioni intervenute nel secondo processo, introducendo considerazioni su mere qualificazioni e asserzioni sulle imputazioni nel secondo processo che, per la genericità, possono prestarsi a rappresentare solo parziali condizioni di assimilabilità di alcune caratteristiche dei fatti. E ciò anche con riguardo al tipo di droga e ai suoi quantitativi, come citati nel ricorso, che risultano in ogni caso inferiori a di quelli indicati nel provvedimento impugnato (pag. 3). Sicché, i rilievi non hanno alcuna attitudine a porre in crisi la motivazione di merito posta a supporto delle valutazioni sugli aumenti di pena specificatamente fissati per ciascun reato satellite, nell'ambito dei poteri discrezionali in materia che possono riconoscersi al giudice dell'esecuzione. 3. Ne discende la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con l conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e considerazione dei profili di colpa, al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, congruamente determinata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente b rto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]