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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 dicembre 2024

Cassazione n. 04752/2025

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la seguente ORDINANZA ec,up sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2024 del GIP TRIBUNALE di LUCCAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 18 settembre 2024 il GIP del Tribunale di Lucca ha applicato, su richiesta delle parti, all'imputato [OSCURATO:PERSONA], la pena concordata per il reato di cui agli artt. 584, 61 n.5 cod. pen. 2.

Avverso la decisione ha proposto ricorso il difensore e procuratore speciale articolando il seguente motivo di censura.

2.1. Con il motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n.5 cod. pen. 3.

Il ricorso è stato deciso ai sensi dell'art.610 comma 5 bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.1.0ccorre premettere che, in base a quanto disposto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. — comma introdotto con la novellazione della legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

1.1. Il motivo è manifestamente infondato non potendosi dedurre il vizio di motivazione in relazione ad una circostanza aggravante a seguito di accordo ex art.444 cod. proc. pen. a fronte, peraltro, di una motivazione della sentenza sul punto immune da vizi logici. 2.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, 11 dicembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA ec,up sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2024 del GIP TRIBUNALE di LUCCAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 18 settembre 2024 il GIP del Tribunale di Lucca ha applicato, su richiesta delle parti, all'imputato [OSCURATO:PERSONA], la pena concordata per il reato di cui agli artt. 584, 61 n.5 cod. pen. 2. Avverso la decisione ha proposto ricorso il difensore e procuratore speciale articolando il seguente motivo di censura. 2.1. Con il motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n.5 cod. pen. 3. Il ricorso è stato deciso ai sensi dell'art.610 comma 5 bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.1.0ccorre premettere che, in base a quanto disposto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. — comma introdotto con la novellazione della legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 1.1. Il motivo è manifestamente infondato non potendosi dedurre il vizio di motivazione in relazione ad una circostanza aggravante a seguito di accordo ex art.444 cod. proc. pen. a fronte, peraltro, di una motivazione della sentenza sul punto immune da vizi logici. 2.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, 11 dicembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04752/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris