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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 ottobre 2015

Cassazione n. 29752/2026

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orte di appello di Palermo;visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo haritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto previsto dall’art. 385 cod. pen.,riconoscendo l’attenuante prevista dal quarto comma della fattispecieincriminatrice.La Corte territoriale ha ritenuto che la condotta dell’imputato – allontanatosidal luogo ove era sottoposto ad arresti domiciliari, avendo preventivamentecomunicato all’autorità incaricata dei controlli la propria intenzione di farsiarrestare per andare in carcere, indicando preventivamente il tragitto che egliavrebbe seguito dalla casa al Commissariato di Pubblica sicurezza – fossesussumibile nella fattispecie in contestazione e che fosse sorretta dal necessariocoefficiente psicologico.La Corte territoriale – pur dando atto del fatto che il ricorrente è stato poitratto in arresto a distanza di circa un chilometro da casa e lungo il tragittopreventivamente comunicato in direzione del Commissariato – ha escluso di potereprosciogliere l’imputato per particolare tenuità del fatto, ostandovi l’abitualità dellacondotta, avendo il ricorrente già riportato condanna irrevocabile per evasione indue precedenti (e recenti) occasioni.2.

Il ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, proponendo un unicomotivo di ricorso, qui sintetizzato nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc.pen., con il quale deduce l’esistenza di una violazione della legge penale (art. 385e 49, secondo comma, cod. pen.) e di un vizio di motivazione.Nel ricorso si deduce l’inoffensività della condotta; il bene giuridico protettodalla fattispecie incriminatrice codificata all’art. 385 cod. pen., infatti, non siesaurisce nel formale rispetto del provvedimento giudiziario, ma trova la sua ratiogiustificatrice nell’esigenza di assicurare un costante controllo sulla personasottoposta a regime cautelare.

Infatti: (i) l’avere il ricorrente preventivamentecomunicato l’intenzione di allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arrestidomiciliari; (ii) l’avere egli seguìto il percorso preventivamente comunicato aglioperatori di pubblica sicurezza; (iii) l’avere egli consentito l’arresto, senza opporrealcuna resistenza, rappresentano elementi di fatto che dimostrano come non vi siastata alcuna interruzione nel controllo della condotta del ricorrente, conconseguente inidoneità assoluta della condotta ad offendere concretamente il benegiuridico protetto (si evoca al riguardo un precedente di questa Corte: Sez. 6, n.44595 del 06/10/2015, Ranieri, Rv. 265451 – 01).Quantomeno, i medesimi elementi di fatto pongono altresì in discussione lavolontà di ledere il bene giuridico.3.

Nella requisitoria scritta, il Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di rigettare ilricorso.4.

Il procedimento è stato deciso all’udienza del 08/07/2026, in camera diconsiglio, in quanto nessuna delle parti ha chiesto la trattazione in pubblicaudienza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non è fondato.2.

La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di occuparsi di casianaloghi a quello ora in esame, raggiungendo, tuttavia, soluzioni non univoche.2.1.

È stata esclusa l’offensività della condotta, ai sensi dell’art. 49, secondocomma, cod. pen., nel caso di una persona che, senza sottrarsi alla possibilità dicontrollo, essendo sottoposta alla misura degli arresti domiciliari è stata rinvenutadai carabinieri sul pianerottolo della propria abitazione, per essere poiaccompagnata presso la vicina caserma per formalizzare la volontà di trovare unadiversa collocazione (Sez. 6, n. 16460 del 08/04/2026, Cancelmo, Rv. 289966 -01).

Analoga conclusione è stata raggiunta in un caso in cui la persona sottopostaa detenzione domiciliare, si era allontanata dalla propria abitazione per farsitrovare al di fuori di essa, in attesa dei carabinieri, prontamente informati dellasua intenzione di volere andare in carcere (Sez. 6, n. 44595 del 06/10/2015,Ranieri, Rv. 265451 – 01, che ha evidenziato come l’imputato non si fosse sottrattoalla possibilità di controllo da parte dell'autorità tenuta alla vigilanza).Altra decisione ha raggiunto il medesimo approdo nel caso di volontarioallontanamento dal luogo di detenzione domiciliare e di presentazione pressol'autorità di polizia per poter ottenere un colloquio con il magistrato disorveglianza, sul rilievo che non si era verificata alcuna sottrazione ai controlli dipolizia (Sez. 6, n. 43791 del 09/10/2013, Somaio, Rv. 257487 – 01; conf.

Sez. 6,n. 32668 del 02/03/2010, Marchi, Rv. 247997 - 01).In altra decisione, questa Corte ha escluso il dolo di evasione, nel caso di chi,trovandosi agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, se ne eraallontanato (per sottrarsi ad una situazione di convivenza con i familiari fattasiinsostenibile), per recarsi, per la via più diretta, alla stazione dei Carabinieri (Sez.6, n. 25583 del 05/02/2013, P.g. in proc.

Giannone, Rv. 256806 - 01).2.2.

In casi non dissimili, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha inveceraggiunto esiti opposti, ritenendo tanto la sussistenza dell’offensività dellacondotta, quanto la sussistenza dell’elemento psicologico del reato.È stata ritenuta la responsabilità dell’imputato per il delitto di evasione nelcaso di allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare e di presentazionepresso la stazione dei Carabinieri per chiedere di essere ricondotto in carcere, nonpreceduta da un avviso all’autorità incaricata dei controlli (Sez. 6, Sentenza n.8614 del 25/02/2016, Cantiello, Rv. 266508 – 01).

Analoga conclusione è stataraggiunta nel caso di allontanamento volontario dal luogo di restrizionedomiciliare, seguita dalla presentazione presso la stazione dei Carabinieri perchiedere di essere ricondotto in carcere (Sez. 6, Sentenza n. 22109 del13/05/2014, Costa, Rv. 262537 – 01, in un caso di allontanamento dalla Comunitàterapeutica presso la quale l’imputato era ristretto in seguito ad una lite con ildirettore della struttura).Tale orientamento muove dalla considerazione del fatto che – ai finidell’integrazione della fattispecie di evasione, che tutela l’autorità delle decisionigiudiziarie – è sufficiente il semplice fatto dell’allontanamento dal luogo di custodiadomestica, sorretto dal necessario coefficiente psicologico; trattandosi difattispecie di reato a dolo generico, è sufficiente la mera consapevolezza e volontàdi allontanarsi dal domicilio (Sez. 6 - , Sentenza n. 52496 del 03/10/2018, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 274295 – 01), risultando irrilevanti i motivi di tale condotta (Sez. 6, n. 36518del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118 – 01, in un caso in cui l'imputato, dopol’allontanamento dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, si era recato incaserma, rappresentando l'insostenibilità della convivenza con la coniuge e lavolontà di rientrare in carcere).3.

Il delitto di evasione dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari è reatodi condotta, connotato da dolo generico, che tutela non solo l’autorità delledecisioni giudiziarie, ma anche l’efficace presidio delle esigenze cautelari, per lacui tutela è stata applicata la misura cautelare.Perché la tutela delle esigenze cautelari sia efficace, è indispensabile chel’autorità incaricata dei controlli abbia la concreta possibilità – non esposta amargini di aleatorietà – di conoscere in modo immediato il luogo ove si trova lapersona sottoposta a cautela.Nel caso in esame, il ricorrente si è volontariamente allontanato dal luogo diesecuzione della misura cautelare e, pertanto, ha volontariamente trasgredito aidoveri connessi al regime custodiale a lui imposto dal provvedimento giudiziario.Non solo: il ricorrente – seppure per un lasso di tempo circoscritto enonostante il preventivo avviso alla polizia giudiziaria – ha autonomamentedeliberato di riappropriarsi di uno spazio di libertà che la misura cautelare avevaritenuto inconciliabile con la tutela delle esigenze cautelari; inoltre, egli si è anchesottratto alla possibilità di immediato controllo da parte dell’autorità incaricata deicontrolli: i giudici di merito hanno infatti accertato che il ricorrente è statorinvenuto a distanza di un chilometro dal luogo di esecuzione degli arrestidomiciliari.Il caso in esame è dunque diverso da quello in cui la persona sottoposta adarresti domiciliari comunichi la propria intenzione di allontanarsi dal luogo diesecuzione degli arresti domiciliari per poi attendere il sopraggiungere dell’autoritàincaricata dei controlli nelle immediate vicinanze del predetto luogo (come nei casiesaminati da Sez. 6, n. 16460 del 08/04/2026, Cancelmo, Rv. 289966 – 01 e daSez. 6, n. 44595 del 06/10/2015, Ranieri, Rv. 265451 – 01).Nel caso in esame – non essendo nemmeno possibile sapere ex ante da partedella polizia giudiziaria se il ricorrente avrebbe poi effettivamente seguito ilpercorso preventivamente comunicato – si è dunque determinata una situazionein cui – in tempi non trascurabili e in una dimensione spaziale non irrilevante – lapolizia giudiziaria non ha avuto la possibilità di controllare, con la necessariaimmediatezza e senza margini di aleatorietà, se la condotta dell’imputato,sottrattosi alla condizione custodiale, costituisse o meno un pericolo per leesigenze cautelari considerate nel provvedimento applicativo.Ne discende che la decisione impugnata si sottrae alle censure di erroneaapplicazione della legge penale dedotte nel ricorso; i giudici di merito hanno infattievidenziato – con motivazione congrua e non manifestamente illogica – che lacondotta dell’imputato arreca un’offesa al bene giuridico protetto (con un livello dioffensività che, pur modesto, è stato comunque ritenuto sussistente econcretamente punibile, ostando all’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.l’esistenza di precedenti condanne per evasione).4.

Con riferimento alla dedotta insussistenza del dolo, si tratta di censuramanifestamente infondata.Correttamente i giudici di merito hanno ricordato che la fattispecie incontestazione richiede – sotto il profilo dell’elemento soggettivo – la meraconsapevolezza dell’esistenza di un provvedimento custodiale valido ed efficace,cui si associa la volontarietà della condotta di allontanamento dal luogo diesecuzione della misura cautelare.5.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Ne discende, ai sensi dell'art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 08/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndrea [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte di appello di Palermo;visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo haritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto previsto dall’art. 385 cod. pen.,riconoscendo l’attenuante prevista dal quarto comma della fattispecieincriminatrice.La Corte territoriale ha ritenuto che la condotta dell’imputato – allontanatosidal luogo ove era sottoposto ad arresti domiciliari, avendo preventivamentecomunicato all’autorità incaricata dei controlli la propria intenzione di farsiarrestare per andare in carcere, indicando preventivamente il tragitto che egliavrebbe seguito dalla casa al Commissariato di Pubblica sicurezza – fossesussumibile nella fattispecie in contestazione e che fosse sorretta dal necessariocoefficiente psicologico.La Corte territoriale – pur dando atto del fatto che il ricorrente è stato poitratto in arresto a distanza di circa un chilometro da casa e lungo il tragittopreventivamente comunicato in direzione del Commissariato – ha escluso di potereprosciogliere l’imputato per particolare tenuità del fatto, ostandovi l’abitualità dellacondotta, avendo il ricorrente già riportato condanna irrevocabile per evasione indue precedenti (e recenti) occasioni.2. Il ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, proponendo un unicomotivo di ricorso, qui sintetizzato nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc.pen., con il quale deduce l’esistenza di una violazione della legge penale (art. 385e 49, secondo comma, cod. pen.) e di un vizio di motivazione.Nel ricorso si deduce l’inoffensività della condotta; il bene giuridico protettodalla fattispecie incriminatrice codificata all’art. 385 cod. pen., infatti, non siesaurisce nel formale rispetto del provvedimento giudiziario, ma trova la sua ratiogiustificatrice nell’esigenza di assicurare un costante controllo sulla personasottoposta a regime cautelare. Infatti: (i) l’avere il ricorrente preventivamentecomunicato l’intenzione di allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arrestidomiciliari; (ii) l’avere egli seguìto il percorso preventivamente comunicato aglioperatori di pubblica sicurezza; (iii) l’avere egli consentito l’arresto, senza opporrealcuna resistenza, rappresentano elementi di fatto che dimostrano come non vi siastata alcuna interruzione nel controllo della condotta del ricorrente, conconseguente inidoneità assoluta della condotta ad offendere concretamente il benegiuridico protetto (si evoca al riguardo un precedente di questa Corte: Sez. 6, n.44595 del 06/10/2015, Ranieri, Rv. 265451 – 01).Quantomeno, i medesimi elementi di fatto pongono altresì in discussione lavolontà di ledere il bene giuridico.3. Nella requisitoria scritta, il Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di rigettare ilricorso.4. Il procedimento è stato deciso all’udienza del 08/07/2026, in camera diconsiglio, in quanto nessuna delle parti ha chiesto la trattazione in pubblicaudienza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è fondato.2. La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di occuparsi di casianaloghi a quello ora in esame, raggiungendo, tuttavia, soluzioni non univoche.2.1. È stata esclusa l’offensività della condotta, ai sensi dell’art. 49, secondocomma, cod. pen., nel caso di una persona che, senza sottrarsi alla possibilità dicontrollo, essendo sottoposta alla misura degli arresti domiciliari è stata rinvenutadai carabinieri sul pianerottolo della propria abitazione, per essere poiaccompagnata presso la vicina caserma per formalizzare la volontà di trovare unadiversa collocazione (Sez. 6, n. 16460 del 08/04/2026, Cancelmo, Rv. 289966 -01). Analoga conclusione è stata raggiunta in un caso in cui la persona sottopostaa detenzione domiciliare, si era allontanata dalla propria abitazione per farsitrovare al di fuori di essa, in attesa dei carabinieri, prontamente informati dellasua intenzione di volere andare in carcere (Sez. 6, n. 44595 del 06/10/2015,Ranieri, Rv. 265451 – 01, che ha evidenziato come l’imputato non si fosse sottrattoalla possibilità di controllo da parte dell'autorità tenuta alla vigilanza).Altra decisione ha raggiunto il medesimo approdo nel caso di volontarioallontanamento dal luogo di detenzione domiciliare e di presentazione pressol'autorità di polizia per poter ottenere un colloquio con il magistrato disorveglianza, sul rilievo che non si era verificata alcuna sottrazione ai controlli dipolizia (Sez. 6, n. 43791 del 09/10/2013, Somaio, Rv. 257487 – 01; conf. Sez. 6,n. 32668 del 02/03/2010, Marchi, Rv. 247997 - 01).In altra decisione, questa Corte ha escluso il dolo di evasione, nel caso di chi,trovandosi agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, se ne eraallontanato (per sottrarsi ad una situazione di convivenza con i familiari fattasiinsostenibile), per recarsi, per la via più diretta, alla stazione dei Carabinieri (Sez.6, n. 25583 del 05/02/2013, P.g. in proc. Giannone, Rv. 256806 - 01).2.2. In casi non dissimili, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha inveceraggiunto esiti opposti, ritenendo tanto la sussistenza dell’offensività dellacondotta, quanto la sussistenza dell’elemento psicologico del reato.È stata ritenuta la responsabilità dell’imputato per il delitto di evasione nelcaso di allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare e di presentazionepresso la stazione dei Carabinieri per chiedere di essere ricondotto in carcere, nonpreceduta da un avviso all’autorità incaricata dei controlli (Sez. 6, Sentenza n.8614 del 25/02/2016, Cantiello, Rv. 266508 – 01). Analoga conclusione è stataraggiunta nel caso di allontanamento volontario dal luogo di restrizionedomiciliare, seguita dalla presentazione presso la stazione dei Carabinieri perchiedere di essere ricondotto in carcere (Sez. 6, Sentenza n. 22109 del13/05/2014, Costa, Rv. 262537 – 01, in un caso di allontanamento dalla Comunitàterapeutica presso la quale l’imputato era ristretto in seguito ad una lite con ildirettore della struttura).Tale orientamento muove dalla considerazione del fatto che – ai finidell’integrazione della fattispecie di evasione, che tutela l’autorità delle decisionigiudiziarie – è sufficiente il semplice fatto dell’allontanamento dal luogo di custodiadomestica, sorretto dal necessario coefficiente psicologico; trattandosi difattispecie di reato a dolo generico, è sufficiente la mera consapevolezza e volontàdi allontanarsi dal domicilio (Sez. 6 - , Sentenza n. 52496 del 03/10/2018, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 274295 – 01), risultando irrilevanti i motivi di tale condotta (Sez. 6, n. 36518del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118 – 01, in un caso in cui l'imputato, dopol’allontanamento dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, si era recato incaserma, rappresentando l'insostenibilità della convivenza con la coniuge e lavolontà di rientrare in carcere).3. Il delitto di evasione dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari è reatodi condotta, connotato da dolo generico, che tutela non solo l’autorità delledecisioni giudiziarie, ma anche l’efficace presidio delle esigenze cautelari, per lacui tutela è stata applicata la misura cautelare.Perché la tutela delle esigenze cautelari sia efficace, è indispensabile chel’autorità incaricata dei controlli abbia la concreta possibilità – non esposta amargini di aleatorietà – di conoscere in modo immediato il luogo ove si trova lapersona sottoposta a cautela.Nel caso in esame, il ricorrente si è volontariamente allontanato dal luogo diesecuzione della misura cautelare e, pertanto, ha volontariamente trasgredito aidoveri connessi al regime custodiale a lui imposto dal provvedimento giudiziario.Non solo: il ricorrente – seppure per un lasso di tempo circoscritto enonostante il preventivo avviso alla polizia giudiziaria – ha autonomamentedeliberato di riappropriarsi di uno spazio di libertà che la misura cautelare avevaritenuto inconciliabile con la tutela delle esigenze cautelari; inoltre, egli si è anchesottratto alla possibilità di immediato controllo da parte dell’autorità incaricata deicontrolli: i giudici di merito hanno infatti accertato che il ricorrente è statorinvenuto a distanza di un chilometro dal luogo di esecuzione degli arrestidomiciliari.Il caso in esame è dunque diverso da quello in cui la persona sottoposta adarresti domiciliari comunichi la propria intenzione di allontanarsi dal luogo diesecuzione degli arresti domiciliari per poi attendere il sopraggiungere dell’autoritàincaricata dei controlli nelle immediate vicinanze del predetto luogo (come nei casiesaminati da Sez. 6, n. 16460 del 08/04/2026, Cancelmo, Rv. 289966 – 01 e daSez. 6, n. 44595 del 06/10/2015, Ranieri, Rv. 265451 – 01).Nel caso in esame – non essendo nemmeno possibile sapere ex ante da partedella polizia giudiziaria se il ricorrente avrebbe poi effettivamente seguito ilpercorso preventivamente comunicato – si è dunque determinata una situazionein cui – in tempi non trascurabili e in una dimensione spaziale non irrilevante – lapolizia giudiziaria non ha avuto la possibilità di controllare, con la necessariaimmediatezza e senza margini di aleatorietà, se la condotta dell’imputato,sottrattosi alla condizione custodiale, costituisse o meno un pericolo per leesigenze cautelari considerate nel provvedimento applicativo.Ne discende che la decisione impugnata si sottrae alle censure di erroneaapplicazione della legge penale dedotte nel ricorso; i giudici di merito hanno infattievidenziato – con motivazione congrua e non manifestamente illogica – che lacondotta dell’imputato arreca un’offesa al bene giuridico protetto (con un livello dioffensività che, pur modesto, è stato comunque ritenuto sussistente econcretamente punibile, ostando all’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.l’esistenza di precedenti condanne per evasione).4. Con riferimento alla dedotta insussistenza del dolo, si tratta di censuramanifestamente infondata.Correttamente i giudici di merito hanno ricordato che la fattispecie incontestazione richiede – sotto il profilo dell’elemento soggettivo – la meraconsapevolezza dell’esistenza di un provvedimento custodiale valido ed efficace,cui si associa la volontarietà della condotta di allontanamento dal luogo diesecuzione della misura cautelare.5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Ne discende, ai sensi dell'art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 08/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndrea [OSCURATO:PERSONA]
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