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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33458/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 624- bis, cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato e generico in quanto la Corte di merito, in maniera conforme al diritto, ha escluso i presupposti di applicazione dell'istituto invocato in ragione della commissione di più delitti della stessa indole da parte del ricorrente e il ricorso non ha mosso specifiche censure al riguardo (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); considerato che il secondo motivo - che deduce il vizio di motivazione, anche per il travisamento della prova, in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha prospettato,senza neppure denunciare il travisamento della prova, una ricostruzione alternativa qui non consentita (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), inidonea a costituire una critica di legittimità alla motivazione della sentenza impugnata (la quale ha indicato il compendio che ha ritenuto convergere nel senso della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], richiamando non solo l'esito dell'individuazione Afr,z fotografica,Tla deposizione di [OSCURATO:PERSONA], l'esito dell'attività di intercettazione, la disponibilità in capo al [OSCURATO:PERSONA] di taluni dei beni oggetto di furto); ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:PERSONA] 1 4 ET 2026 L' ASSJ.STEN'TT 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 624- bis, cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato e generico in quanto la Corte di merito, in maniera conforme al diritto, ha escluso i presupposti di applicazione dell'istituto invocato in ragione della commissione di più delitti della stessa indole da parte del ricorrente e il ricorso non ha mosso specifiche censure al riguardo (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); considerato che il secondo motivo - che deduce il vizio di motivazione, anche per il travisamento della prova, in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha prospettato,senza neppure denunciare il travisamento della prova, una ricostruzione alternativa qui non consentita (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), inidonea a costituire una critica di legittimità alla motivazione della sentenza impugnata (la quale ha indicato il compendio che ha ritenuto convergere nel senso della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], richiamando non solo l'esito dell'individuazione Afr,z fotografica,Tla deposizione di [OSCURATO:PERSONA], l'esito dell'attività di intercettazione, la disponibilità in capo al [OSCURATO:PERSONA] di taluni dei beni oggetto di furto); ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:PERSONA] 1 4 ET 2026 L' ASSJ.STEN'TT 2