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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 dicembre 1990

Cassazione n. 44094/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/12/1990; avverso l'ordinanza del 15/07/2024 emessa del Tribunale dell'Aquila; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale dell'Aquila ha rigettato l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara in data 24 giugno 2024, che ha rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari.

2. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di Guarnieri, ha proposto ricorso avverso tale ordinanza e ne ha chiesto l'annullamento.

Con unico motivo di ricorso il difensore ha eccepito la violazione degli art. 274, comma 1, lett. c) e 299 cod. proc. pen. e il vizio di omessa motivazione sul punto.

Il difensore ha dedotto che il Giudice per le indagini preliminari ha omesso ogni considerazione dell'aspetto dinamico della misura cautelare e, segnatamente, dell'efficacia deterrente del tempo trascorso dal ricorrente in vinculis.

3. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 26 settembre 2024, il Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

Con dichiarazione depositata in data 3 ottobre 2024, gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di Guarnieri, hanno dichiarato di rinunciare al ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Occorre rilevare, in via preliminare, che la rinuncia al ricorso depositata in data 3 ottobre 2024 è inefficace, in quanto è stata sottoscritta solo dai difensori, privi di procura speciale.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è inefficace l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione non sottoscritto dall'indagato, ma dal solo difensore sprovvisto di procura speciale, posto che la rinuncia, non costituendo esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale (ex plurimis: Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, Esposito, Rv. 285663 - 01).

3. Con unico motivo, il ricorrente deduce la violazione degli art. 274, comma 1, lett. c) e 299 cod. proc. pen. e il vizio di omessa motivazione in ordine all'incidenza del tempo decorso dall'inizio dell'esecuzione della misura coercitiva sulle esigenze cautelari.

4. Il motivo è, tuttavia, inammissibile per aspecificità.

Il ricorrente non si è, infatti, confrontato con la motivazione del provvedimento impugnato, limitandosi a formulare rilievi generali sulla valenza del decorso del tempo sulle esigenze cautelari, e questa radicale omissione rende il ricorso inammissibile.

Sono, del resto, inammissibili, per difetto di specificità, i motivi che si risolvono nella mera enunciazione dei principi giurisprudenziali (Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611), privi di un pur minimale riferimento alle statuizioni della sentenza impugnata.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230631; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano, Rv. 223217; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., 281521).

5. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrentedeve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/12/1990; avverso l'ordinanza del 15/07/2024 emessa del Tribunale dell'Aquila; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale dell'Aquila ha rigettato l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara in data 24 giugno 2024, che ha rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. 2. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di Guarnieri, ha proposto ricorso avverso tale ordinanza e ne ha chiesto l'annullamento. Con unico motivo di ricorso il difensore ha eccepito la violazione degli art. 274, comma 1, lett. c) e 299 cod. proc. pen. e il vizio di omessa motivazione sul punto. Il difensore ha dedotto che il Giudice per le indagini preliminari ha omesso ogni considerazione dell'aspetto dinamico della misura cautelare e, segnatamente, dell'efficacia deterrente del tempo trascorso dal ricorrente in vinculis. 3. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 26 settembre 2024, il Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. Con dichiarazione depositata in data 3 ottobre 2024, gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di Guarnieri, hanno dichiarato di rinunciare al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Occorre rilevare, in via preliminare, che la rinuncia al ricorso depositata in data 3 ottobre 2024 è inefficace, in quanto è stata sottoscritta solo dai difensori, privi di procura speciale. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è inefficace l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione non sottoscritto dall'indagato, ma dal solo difensore sprovvisto di procura speciale, posto che la rinuncia, non costituendo esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale (ex plurimis: Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, Esposito, Rv. 285663 - 01). 3. Con unico motivo, il ricorrente deduce la violazione degli art. 274, comma 1, lett. c) e 299 cod. proc. pen. e il vizio di omessa motivazione in ordine all'incidenza del tempo decorso dall'inizio dell'esecuzione della misura coercitiva sulle esigenze cautelari. 4. Il motivo è, tuttavia, inammissibile per aspecificità. Il ricorrente non si è, infatti, confrontato con la motivazione del provvedimento impugnato, limitandosi a formulare rilievi generali sulla valenza del decorso del tempo sulle esigenze cautelari, e questa radicale omissione rende il ricorso inammissibile. Sono, del resto, inammissibili, per difetto di specificità, i motivi che si risolvono nella mera enunciazione dei principi giurisprudenziali (Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611), privi di un pur minimale riferimento alle statuizioni della sentenza impugnata. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230631; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano, Rv. 223217; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., 281521). 5. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrentedeve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-
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