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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 agosto 2026

Cassazione n. 24803/2026

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te-avverso la sentenza n. 1411/2024 emessa dalla Corte d’Appello diCatanzaroVista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso.Numero registro generale 5268/2025Numero sezionale 874/2026Numero di raccolta generale 24803/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,Data pubblicazione 27/08/2026c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 2.400,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Così deciso in Roma, il 26 agosto 2026dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te-avverso la sentenza n. 1411/2024 emessa dalla Corte d’Appello diCatanzaroVista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso.Numero registro generale 5268/2025Numero sezionale 874/2026Numero di raccolta generale 24803/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,Data pubblicazione 27/08/2026c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 2.400,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Così deciso in Roma, il 26 agosto 2026dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24803/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris