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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 marzo 2024

Cassazione n. 12045/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 27 marzo 2024 la Corte di appello di Catania, riformava parzialmente la precedente sentenza del giorno 20 ottobre 2022 con cui il Tribunale il Siracusa aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1, mesi 1 e giorni 1 di reclusione ed C 1.400,00 di multa, rideterminando la pena complessiva in mesi 10 di reclusione ed C 1.400 di multa perché ritenuto colpevole del reato ascritto; che per l'annullamento di predetta sentenza il prevenuto ha proposto ricorso per cassazione affidandolo ad i due motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduceva il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità; che con il secondo motivo eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano ritenuto di non concedere le circostanze attenuanti generiche.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta inammissibile in quanto impingente in argomenti di merito volti a fornire una diversa ricostruzione dei fatti di causa sottratti al sindacato di questa Corte di legittimità; che il secondo motivo di impugnazione risulta manifestamente infondato in quanto con esso il ricorrente si è limitato a censurare la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche omettendo di indicare quali elementi favorevoli alla loro applicazione avrebbero omesso di valutato o valutato erroneamente i Giudici del merito; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 27 marzo 2024 la Corte di appello di Catania, riformava parzialmente la precedente sentenza del giorno 20 ottobre 2022 con cui il Tribunale il Siracusa aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1, mesi 1 e giorni 1 di reclusione ed C 1.400,00 di multa, rideterminando la pena complessiva in mesi 10 di reclusione ed C 1.400 di multa perché ritenuto colpevole del reato ascritto; che per l'annullamento di predetta sentenza il prevenuto ha proposto ricorso per cassazione affidandolo ad i due motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduceva il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità; che con il secondo motivo eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano ritenuto di non concedere le circostanze attenuanti generiche. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta inammissibile in quanto impingente in argomenti di merito volti a fornire una diversa ricostruzione dei fatti di causa sottratti al sindacato di questa Corte di legittimità; che il secondo motivo di impugnazione risulta manifestamente infondato in quanto con esso il ricorrente si è limitato a censurare la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche omettendo di indicare quali elementi favorevoli alla loro applicazione avrebbero omesso di valutato o valutato erroneamente i Giudici del merito; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 12045/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris