CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 novembre 2021
Cassazione n. 00827/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2020 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Napoli con la sentenza in epigrafe riconosceva v? MEGLIO Luca colpevole del reato contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza di cui all'art.186 comma 2 lett.b) C.d.S. e, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la riduzione per la scelta del rito, lo condannava alla pena pecuniaria di euro 2.500 di ammenda di cui euro 1.500 in sostituzione della pena detentiva. Rilevava come il reato dovesse ritenersi integrato in tutti i suoi presupposti materiali e soggettivi laddove ilVMEGLIO, invitato a sottoporsi a prova spirometrica mediante alcoltest dopo essere stato opportunamente avvisato delle finalità dell'esame e della facoltà di farsi assistere, era in effetti sottoposto alla prima prova che forniva il valore di gr. 0,92 ma, in seguito rifiutava di procedere alla seconda prova. 2. Ricorre direttamente per la cassazione la difesa dell'imputato denunciando violazione di legge atteso che per giurisprudenza costante, in presenza di esame alcolimetrico scandito in due prove, il rifiuto del conducente di sottoporsi alla seconda prova non valeva ad integrare il reato di guida in stato di ebbrezza ma semmai il rifiuto dell'accertamento alcolimetrico di cui all'art.186 comma 7 C.d.S. Con una distinta articolazione lamenta violazione di legge in punto di omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen, in ragione della particolare tenuità dell'offesa. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è fondato atteso che integra il reato di cui all'art. 186, comma settimo, C.d.S. (rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici), la condotta di colui che, pur essendosi sottoposto alla prima prova del relativo test, rifiuti di eseguire la seconda, in quanto, ai fini del perfezionamento della fattispecie criminosa in questione, è sufficiente che il soggetto rifiuti di completare l'iter degli accertamenti previsti, i quali constano di due prove da effettuarsi a breve distanza l'una dall'altra (sez.4, 45919 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Hockrainer, Rv.257540; sez.6, n. 15967 del 8.3.2016, Ghezzi, Rv 266994) In sostanza il mancato completamento dell'iter delle due prove non consente la realizzazione del reato di cui all'art.186 comma 2 lett b, mentre il rifiuto può intervenire nel corso della esecuzione della prova e non necessariamente al momento in cui il conducente è invitato a sottoporsi all'accertamento che, appunto consta in due prove e quindi, fino al completamento non può ritenersi esaurito. f5-7 2. Neppure nella specie può ravvisarci, come prospettato dal Procuratore Generale presso la Suprema Corte di Cassazione e come sostanzialmente ritenuto dal primo giudice, una ipotesi di concorso apparente (peraltro esplicitato in imputazione) di norme incriminatrici atteso che le ipotesi rispettivamente previste dall'art.186 comma 2 e 186 comma 7 presentano una diversa autonomia giuridica e differenti presupposti di applicabilità, non consentono la contestazione suppletiva (sez.4, n.22558 del 15.5.2019, Abdessalem, Rv.276269), né il regresso dell'intero procedimento per la contestazione del fatto nuovo da parte del pubblico ministero (sez.4, n.17213 del 8 Marzo 2017, PM in proc.Lanceni, Rv.269459) e giustificano astrattamente il riconoscimento del concorso tra i reati laddove l'accertamento della condizione di ebbrezza potrebbe ricondursi ad una valutazione dei profili sintomatici della stessa (sez.4, n.13862 del 12 Novembre 2017, Fattizzo, Rv.262870). 3. Peraltro nel caso in specie il Tribunale di Napoli, a fronte della contestazione di entrambe le fattispecie criminose, ha operato una scelta tra le due ipotesi criminosa sulla base di una valutazione del tutto arbitraria, assumendo che la fattispecie di guida in stato di ebbrezza risultava più aderente alle emergenze processuali e si trattava di ipotesi più favorevole per l'imputato, ma ciò facendo non ha fornito alcuna spiegazione delle ragioni per cui una sola prova dell'alcoltest, a fronte della previsione normativa della necessità di due prove, potesse fondare un giudizio di responsabilità penale, in assenza di qualsivoglia riferimento ai profili sintomatici di tale condizione, incorrendo pertanto in una violazione di legge relativa alla norma del codice della strada che prevede l'acquisizione di due prove spirometriche per fondare un giudizio sul tasso di alcol presente nel sangue da utilizzare ai fini dell'accertamento della responsabilità del conducente. Deve pertanto essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Tribunale di Napoli per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, in diversa persona fisica. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9.11.2021 DEPOSITATO 'A CANCELLERIA Il giudice estensore [OSCURATO:PERSONA]