CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2024
Cassazione n. 45095/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dall'art.116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285. L'unico motivo di impugnazione, con il quale l'imputato si è doluto del mancato contenimento del trattamento sanzionatorio per effetto della negata applicazione dell'art.81 cpv. cod.pen., è inammissibile atteso che il ricorrente non si confronta con il percorso motivazionale debitamente sviluppato sul punto dalla Corte territoriale, che appare corretto nell'esercizio della valutazione attribuita sul punto al giudice di merito. Il quale ha valutato - con motivazione immune dal denunciato vizio di illogicità - come non collegabile con il nesso della continuazione all'episodio oggetto del presente giudizio quello commesso il 18/06/2018 e di analoga oggettività giuridica; attesa la mancanza di unicità del disegno criminoso desunta dalla notevole distanza temporale tra i fatti relativi e non essendo il relativo elemento ricavabile dalla semplice presenza di un programma generico di attività illecite. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]