CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34362/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere [OSCURATO:PERSONA];t N. 9159/26 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata Esaminato il motivo di ricorso; Rilevato che il ricorrente lamenta violazione del contraddittorio per omessa comunicazione al difensore delle conclusioni del Procuratore Generale presso la Corte di appello; Considerato che la mancata trasmissione al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore Generale non integra per sé stessa una nullità per violazione del diritto di difesa, in quanto, per il carattere tassativo delle nullità e per l'assenza di una specifica sanzione processuale, è necessario indicare il concreto pregiudizio derivato alle ragioni difensive, quando le conclusioni del Procuratore Generale contenevano - come nel caso di specie - la mera richiesta di conferma della sentenza di primo grado ( tra le molte, v. Sez. 2, n. 49964 del 14/11/2023, Corridore, Rv. 285645 - 01); Considerato che il ricorrente non ha dedotto alcun concreto pregiudizio, conseguente alla lamentata omissione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara in P.Q.M