CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 luglio 2023
Cassazione n. 00038/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 10.07.2023, la Corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della sentenza pronunciata dal Pretore di Napoli in data 12.12.1996, parzialmente modificata dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 3451/98 emessa il 7.05.1998, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 1 di arresto e 10.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 20 lett. B L. 47/85, irrevocabile il 13.04.1999, a seguito di rigetto della Corte di Cassazione con sentenza n. 1257 del 13.04.1999. 1.1. Deve premettersi che l'istanza di revisione era diretta a rimettere in discussione la data di completamento delle opere abusive accertate consistenti nella realizzazione sul preesistente fabbricato abusivo di un'elevazione di un terzo piano di 55 mq, chiuso perimetralmente da muri in tufo sormontati da panelli in alluminio e vetri, e quindi ritenere sulla base di rilievi aereofotogrammetrici mai sottoposti e mai valutati nel corso dell'iter giudiziario unitamente alla consulenza asseverata che le opera erano già completate e quindi il reato estinto per prescrizione già prima della sentenza di primo grado. 1.2. La Corte d'appello di Roma sez. feriale ha ritenuto insussistenti i presupposti a cui è subordinata la revisione ex art. 634 cod.proc.pen. ed ha dichiarato inammissibile la stessa. Ha argomentato che la prescrizione non è stata mai invocata nè dedotta per il capo a) in quanto la linea difensiva era stata tutta incentrata sulla domanda di condono edilizio e l'avvenuto pagamento dell'oblazione e che le opere fossero state ultimate entro il 31.12.1993. prima della data di accertamento del 1.12.1994, come anche dedotto nel ricorso presso la Corte di cassazione 2. Hanno proposto ricorso per cassazione Canini° Gaetana e [OSCURATO:PERSONA] per violazione di legge e omissione della motivazione con riferimento alla istanza di revisione sulla base delle prove nuove allegate in particolare i rilievi aereofotogramnnetrici e una relazione tecnica in cui il CTU nominato dal Tribunale per verificare l'epoca della costruzione del manufatto ha depositato relazione in cui ha concluso la sicura esistenza alla data del 31.12.1993 del manufatto al terzo piano, ultimato e abitato dal 1990. In conclusione alla luce della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'esclusione della rilevanza delle nuove prove a fondare la revisione della sentenza chiedono l'annullamento della ordinanza. 3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è fondato nei termini appresso sepcificati. 4.1.Deve darsi atto che la Corte d'appello di Roma, ha dichiarato inammissibile la richiesta senza una delibazione degli elementi indicati dalle parti a giustificare la revisione ( consulenza tecnica e fotoaerogramnni) e senza pronunciarsi sull'inefficacia del novum, a condurre il proscioglimento degli istanti per estinzione del reato a seguito di intervenuta prescrizione. Il vaglio di ammissibilità compiuto dalla Corte d'appello non è immune da censure ed è non corretto sul piano del diritto. Pur in presenza di una mutata struttura del giudizio di revisione che, come è noto, prevede ora una fase preliminare, che si svolge dinanzi alla Corte d'appello giudice competente per la revisione, volta ad effettuare un vaglio di ammissibilità al fine di fermare le iniziative proposte fuori dalle ipotesi previste dalla legge o senza l'osservanza delle forme prescritte ovvero quando la richiesta "risulta manifestamente infondata" ex art.634 comma 1 cod.proc.pen., seguito poi dal giudizio di revisione al quale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 465 cod.proc.pen. e si conclude con una pronuncia di sentenza, non di meno, di fronte alla mutata struttura del giudizio di revisione, la giurisprudenza di questa Corte è concorde nell'affermare che la delibazione dell'ammissibilità dell'istanza concerne la verifica della potenzialità delle nuove prova a pervenire ad una pronuncia di proscioglimento ex art. 529, 530 e 531 cod.proc.pen. (art. 631 cod.proc.pen.). Da qui, l'assunto secondo il quale per manifesta infondatezza della richiesta di revisione che ne determina l'inammissibilità de plano, deve intendersi l'evidente inidoneità delle ragioni poste a suo fondamento a consentire una verifica circa l'esito del giudizio nei termini di cui all'art. 631 cod.proc.pen.In altri termini, l'inammissibilità della richiesta di revisione per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen. sussiste, dunque, solo quando le ragioni poste a suo fondamento risultano, all'evidenza, inidonee a consentire una verifica circa l'esito del giudizio nel senso di pervenire ad un epilogo tra quelli indicati nell'art. 631 cod.proc.pen. 4.2. In linea di principio deve ammettersi che le prove nuove idonee ad innescare il giudizio di revisione non sono solo quelle che conducono al proscioglimento nel merito, ma anche quelle che determinano una causa di proscioglimento ex art. 529, 530 e 531 cod.proc.pen. e, dunque, anche quelle che determinano la prescrizione del reato, stante il chiaro disposto normative Non di meno, con riferimento alla causa estintiva della prescrizione del reato, questa Corte di legittimità ha ritenuto inammissibile dedurre per la prima volta una cause di estinzione per prescrizione in sede di revisione, laddove nel giudizio la prescrizione era già maturata, poiché il dispositivo di revisione non ha la funzione di "rimettere in termini" rispetto al contenuto carente delle difese svolte nel giudizio giunto all'accertamento che si chiede di modificare (Sez. 3, n. 43421de1 28/10/2010, P., Rv. 248726). Nella citata pronuncia è stato osservato che la revisione è pur sempre un mezzo d'impugnazione straordinario e non un rimedio utilizzabile per dedurre o fare valere successivamente qualsiasi negligenza della parte o omesso rilievo del giudice ancorché non diretta al riconoscimento dell'innocenza del condannato, tanto più che l'art. 637 comma 3 cod.proc.pen. vieta di pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio. La Corte ha ritenuto che la prescrizione, essendo legata al decorso del tempo assume rilevanza solo a partire da un determinato momento, non può essere assimilata alle prove acquisite al processo ma non valutate, le quali, secondo qualche decisione di questa Corte, non rientrerebbero nel divieto di cui all'art. 637 c.p.p., comma 3. 5. Il caso in scrutinio è diverso, poiché i ricorrenti giustificano la istanza in ragione di una causa estintiva del reato edilizio, causa • estintiva venuta a .giuridica esistenza prima del passaggio in giudicato della sentenza di cui si chiede la revisione, per effetto di una prova nuova costituita da aereotofogrammi e una relazione tecnica del 5.02.2022 del perito di Ufficio, disposta dal Tribunale civile di Napoli, nel giudizio civile instaurato per querela di falso del verbale redatto dal capo sezione del servizio municipale del Comune di Napoli in cui si era dichiarata l'inesistenza delle opera in contestazione alla data del 28.03.1994 e per il quale verbale il capo sezione ha disconosciuto la sua sottoscrizione in calce. li Tribunale conseguentemente aveva disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Napoli. Il CTU, ha depositato la perizia dinanzi al Tribunale civile allegata al ricorsoldalla quale risulta accertato ch il manufatto al terzo piano dell'edifkio sito in Napoli per circa 50 mq era gia realizzato al 31.12.1993. 6. La Corte di appello di Roma nell'ordinanza impugnata ha omesso qualsiasi vaglio della prova nuova; conseguentemente deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugna