Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 19672/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Roma rigettava l'istanza di riesame, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma, con la quale era stata applicata al predetto la misura della custodia cautelare in carcere in relazione a reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990 contestati ai capi 2), 33), 34) e 35) dell'imputazione provvisoria.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce nullità della ordinanza per assenza di motivazione in relazione alla condotta partecipativa dell'indagato, lamentando che nell'ordinanza custodiale era stata omessa qualsiasi motivazione in ordine al fatto cautelare addebitato provvisoriamente al predetto.

Il Tribunale del riesame, pur riconoscendo il vulnus motivazionale segnalato dalla difesa, riteneva, comunque, che l'ordinanza genetica non tralasciasse affatto di descrivere lo specifico ruolo associativo del ricorrente e ne richiamava le pagine ritenute esplicative di detto ruolo; i richiami del Tribunale, pero, non colmavano il vuoto motivazionale eccepito dalla difesa e non consentivano di decifrare gli elementi di fatto dai quali erano stati evinti i gravi indizi di cui all'art. 273 cod.proc.pen.

Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia.

2. Il ricorrente, a mezzo del difensore di fiducia, ha fatto pervenire in Cancelleria rituale atto di rinuncia, ai sensi dell'articolo 589 comma 2 cod. proc. pen.

Tale rinuncia, avente natura di atto negoziale processuale abdicativo e recettizio, produce l'effetto estintivo del gravame.

Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'articolo 591 lett. d) cod. proc. pen. 3.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 2 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez.5, n.28691 del 06/06/2016, Rv. 267373 - 01; Sez.6,n.26255 del 17/06/2015, Rv. 263921 - 01; Sez.4, n. 2188 del 09/12/2014, dep.16/01/2015, Rv.261775 - 01; Sez.3, n. 26477 del 30/04/2014, Rv.259193 - 01).

4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp.att.cod.proc.pen.

Il Consigliere estensore A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Roma rigettava l'istanza di riesame, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma, con la quale era stata applicata al predetto la misura della custodia cautelare in carcere in relazione a reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990 contestati ai capi 2), 33), 34) e 35) dell'imputazione provvisoria. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce nullità della ordinanza per assenza di motivazione in relazione alla condotta partecipativa dell'indagato, lamentando che nell'ordinanza custodiale era stata omessa qualsiasi motivazione in ordine al fatto cautelare addebitato provvisoriamente al predetto. Il Tribunale del riesame, pur riconoscendo il vulnus motivazionale segnalato dalla difesa, riteneva, comunque, che l'ordinanza genetica non tralasciasse affatto di descrivere lo specifico ruolo associativo del ricorrente e ne richiamava le pagine ritenute esplicative di detto ruolo; i richiami del Tribunale, pero, non colmavano il vuoto motivazionale eccepito dalla difesa e non consentivano di decifrare gli elementi di fatto dai quali erano stati evinti i gravi indizi di cui all'art. 273 cod.proc.pen. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia. 2. Il ricorrente, a mezzo del difensore di fiducia, ha fatto pervenire in Cancelleria rituale atto di rinuncia, ai sensi dell'articolo 589 comma 2 cod. proc. pen. Tale rinuncia, avente natura di atto negoziale processuale abdicativo e recettizio, produce l'effetto estintivo del gravame. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'articolo 591 lett. d) cod. proc. pen. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 2 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez.5, n.28691 del 06/06/2016, Rv. 267373 - 01; Sez.6,n.26255 del 17/06/2015, Rv. 263921 - 01; Sez.4, n. 2188 del 09/12/2014, dep.16/01/2015, Rv.261775 - 01; Sez.3, n. 26477 del 30/04/2014, Rv.259193 - 01). 4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 500,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp.att.cod.proc.pen. Il Consigliere estensore A
Sentenza Cassazione n. 19672/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris