CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 aprile 2026
Cassazione n. 22139/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
stantini, il quale haconcluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata;letta la memoria difensiva depositata dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] e vistol'allegato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 17 dicembre 2025, il Tribunale di sorveglianza di Messinarigettava la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali formulata dall’odiernoricorrente, cui concedeva la misura alternativa della detenzione domiciliare. Premesso che ilricorrente deve espiare una pena residua di anni 1, mesi 10 e giorni 19 di reclusione per ilreato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per avere detenuto e trasportato 50,27 gr. disostanza stupefacente di tipo cocaina, riferiva che egli ha un precedente per rissacommesso nel 2004; che non risultano carichi pendenti; che la Questura di Messina hariferito che «Non vengono esclusi possibili collegamenti con la criminalità organizzata»; che,dopo aver svolto attività lavorativa quale guardia giurata, è, attualmente, in pensione inquanto invalido al 100% con inabilità lavorativa; che vive con la moglie e con due dei tre figli;che è consapevole del disvalore della propria condotta e disponibile ad attività riparativa.Osservava che non sussistono i presupposti per la concessione della misura richiestadell’affidamento in prova, tenuto conto della gravità del reato, della sua epoca recente,dell’assenza di progettualità lavorativa e socializzante in ragione delle condizioni di salute,valutando come più idonea, la misura della detenzione domiciliare in relazione alla gravitàdel reato e alla situazione patologica, in quanto più adeguata al perseguimento delleesigenze rieducative e social-preventive.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrentearticolando un unico composito motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e)cod. proc. pen., che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si riporta nei limitistrettamente necessari per la motivazione. Lamenta che il Tribunale abbia rigettato larichiesta di affidamento in prova al servizio sociale valorizzando unicamente la gravità delreato commesso e l’epoca recente della sua esecuzione nonché l’assenza di una concretaprogettualità lavorativa e socializzante, anche in ragione delle gravi condizioni di salute in cuiversa l’istante. Evidenzia che i motivi posti a sostegno del rigetto sono in contrasto con gliesiti dell’istruttoria espletata, la quale ha evidenziato l’assenza di pericolosità sociale delricorrente, l’assenza di carichi pendenti, l’unicità del precedente penale (oltre quello inespiazione), la condotta successiva alla commissione del reato (anche in considerazione delfatto che egli è libero dal 18.11.2024), la situazione familiare, idonea a costituire undeterrente dalla commissione di ulteriori crimini, nonché con i principi di diritto enunciati daquesta Corte, la quale, pur evidenziando che punto di partenza deve essere la valutazionedella gravità dei reati commessi, tuttavia, evidenzia che non può prescindersi dalla condottapost delictum, nonché dalla condotta di vita attuale.Lamenta, inoltre, che il Tribunale abbia illegittimamente valutato la condizione di salutedel ricorrente, al fine di desumerne l’ostacolo ad attività lavorativa e risocializzante,nonostante lo stato di invalidità non possa essere portato come argomento ostativo albeneficio e, comunque, non gli impedisca, in concreto, di svolgere una vita normale, sia purecon un presidio farmacologico.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendol’annullamento dell’ordinanza impugnata.4. Il 1.4.2026, la difesa del ricorrente ha depositato memoria difensiva con la quale haribadito le argomentazioni già esposte a fondamento del ricorso e alla quale ha allegato l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Messina con la quale il ricorrenteè stato riabilitato in relazione al delitto di rissa commesso nel 2004.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Deve premettersi che, attraverso la misura alternativa dell'affidamento in provaal servizio sociale, l'ordinamento ha inteso attuare una forma dell'esecuzione della penaesterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione dellapersonalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare unaragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa.Il giudizio prognostico deve fondarsi sui risultati del trattamento individualizzato delcondannato condotto sulla base dell 'esame scientifico della personalità osull’osservazione esterna e la relativa motivazione deve dimostrare, con precisoriferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi previstidalla legge, che hanno giustificato l'accoglimento o il rigetto dell'istanza. Tra questi, aifini della valutazione di pericolosità sociale, rileva la gravità dei reati commessi per i qualiè in esecuzione la pena, i precedenti penali ed i carichi pendenti, che costituiscono unineludibile punto di partenza (Sez. 1, n. 18437 del 05/04/2013, Rv. 255850-01; Sez. 1, n.20040 del 26/01/2024, Rv. 286402-01; Sez. 1, 04/03/1999, Rv. 213062). Tuttavia, tenutoconto della finalità dell’istituto che consiste, appunto, nel realizzare il completoreinserimento sociale all'esito della misura alternativa, nell’effettuare il giudizioprognostico, il giudicante «deve avere soprattutto riguardo al comportamento e allasituazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione,onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzionedella sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento socialen. 1501 del 12 marzo 1998). Ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, perciò, lanatura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione costituisce ilpunto di partenza per l'analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta edesauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condottasuccessivamente serbata dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultandoquesti essenziali per valutare l'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale el'assenza di pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Rv. 264602 – 01;conf. Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, Rv. 285855-01).3. Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza si è discostato dai principi didiritto enunciati. Infatti, dopo aver richiamato il reato per il quale è in esecuzione la penae la sua data di commissione e dopo aver osservato che manca una concretaprogettualità lavorativa e socializzante, anche in ragione delle patologie che affliggono ilricorrente, ha respinto l’istanza, senza in alcun modo confrontarsi con i plurimi elementipositivi pur richiamati e, quindi, senza effettuare alcuna valutazione comparativa checonsenta di comprendere le ragioni per le quali la condotta anteatta sia stata ritenutaprevalente rispetto a quella successiva al reato, così da non consentire una prognosipositiva sulle possibilità concrete di recupero sociale. Quanto poi, all’assenza di unaprospettiva lavorativa e socializzante desunta dalle condizioni di salute, si osserva che lamotivazione si pone in contrasto con la lettera dell’art. 47 ord. pen., nonché con gli stessiprincipi di diritto innanzi enunciati in quanto pone un impedimento non previstoall’accesso alla misura alternativa, senza contemplare la possibilità di percorsisocializzanti alternativi al lavoro.4. Alla luce di quanto esposto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata conrinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Messina perché proceda anuovo esame nel rispetto dei principi di diritto enunciati e colmi le lacune di motivazioneriscontrate. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza diMessina.Così è deciso, 17/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.