CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 34033/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG che ha concluso chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] i. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Genova, con decreto n. 10/2021 del 15 giugno 2021, ha respinto l'istanza di revocazione ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. a) d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 relativamente al decreto di confisca emesso dal Tribunale di Firenze il 23 marzo 2016, confermato dalla Corte d'appello in data 24 febbraio 2017 (dichiarato inammissibile il successivo ricorso per cassazione con sentenza n. 42663 del 21 marzo 2018, ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a cui erano stati sequestrati, quale misura di prevenzione, tre immobili nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], due dei quali intestati formalmente alla figlia [OSCURATO:PERSONA] e uno conferito in un fondo patrimoniale con la coniuge [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'appello di Genova, nel rigettare l'istanza di revocazione della confisca di prevenzione ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011 presentata in relazione alla scoperta di nuove prove decisive tali da comprovare la capacità economica di Manti, riteneva detta richiesta tardiva, poiché proposta oltre i sei mesi dalla data di scoperta delle prove prodotte da considerarsi nuove. In particolare, sui redditi asseritamente percepiti da [OSCURATO:PERSONA] attraverso un'attestazione di servizio presso la Direzione provinciale del lavoro per gli anni 1989, 1990, 1995 e 1996, essi non sono stati ritenuti sussistenti perché, già nell'originario procedimento, gli inquirenti avevano accertato che non era stato denunciato alcun reddito e la certificazione prodotta dimostra l'esistenza del rapporto di lavoro, ma non i redditi che potevano anche non essere percepiti, come nel caso di aspettativa non retribuita; la relativa prova non è stata comunque considerata come nuova, perché poteva essere acquisita e prodotta in giudizio prima. Sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa a regalie da parte dei familiari per 108.000.000 lire, essa è datata maggio 2020 e, come tale, poteva essere prodotta prima, come peraltro avvenuto, essendo stata sottoposta alla Corte di appello di Firenze che l'aveva disattesa con statuizione confermata dalla Corte di cassazione. Sulla somma di 52.405.500 lire a titolo di risarcimento dei danni patiti per sinistro stradale di cui alla comunicazione dell'istituto bancario [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro (BNL) del 29 ottobre 1997, non è stato ritenuto credibile che il documento sia stato reperito dopo 23 anni e, comunque, non è stata considerata come prova nuova perché una missiva della BNL, avente ad oggetto l'erogazione dell'acconto, era stata già prodotta al Tribunale di Firenze. Sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al prestito di 10.000.000 di lire da parte di [OSCURATO:PERSONA], datata maggio 2020, poteva essere prodotta prima, come peraltro avvenuto, essendo stata sottoposta alla Corte di appello di Firenze che l'aveva disattesa con statuizione confermata dalla Corte di cassazione. Sul mutuo ipotecario per220.000.000 di lire del 16 febbraio 1999, insieme alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rispettivamente di [OSCURATO:PERSONA] relativa al versamento di 40.000.000 di lire a titolo di transazione extragiudiziale e a quella del maggio 2020 relativa a un prestito di lire 30.000.000 da parte di [OSCURATO:PERSONA], le relative circostanze erano già state oggetto di allegazione alla Corte di appello di Firenze, quindi, i documenti non sono stati considerati quale prova nuova. Sulla documentazione relativa a due mutui concessi nel 2000 a favore della MA.GI .[OSCURATO:SOCIETA]. anche essi non sono stati considerati come prova nuova perché producibile in precedenza e, in ogni caso, i mutui sono successivi ai primi due atti di acquisto immobiliare mentre era in corso di perfezionamento il terzo e non potevano averne costituito la provvista, inoltre, i relativi ratei sono già stati considerati pagati con i proventi illeciti di [OSCURATO:PERSONA]. Sul condono tombale, la documentazione asseritamente reperita il 14 maggio 2020, era stata già ritenuta irrilevante dalla Corte di appello di Firenze anche per la difficoltà di trovare corrispondenza tra le somme frutto di evasione e quelle impiegate negli acquisti immobiliari. Infine, anche la consulenza tecnica prodotta su dette allegazioni non è stata ritenuta quale prova nuova perché sviluppa argomentazioni difensive e elementi già considerati e confutati. 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, sulla base di due motivi. 2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. inosservanza o erronea applicazione degli artt. 24 e 28, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 e art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per carenza assoluta di motivazione perché la Corte d'appello non avrebbe considerato la novità delle prove dedotte per la richiesta di revocazione. In particolare, richiamando giurisprudenza di legittimità anche in tema di revisione, la Corte di merito avrebbe errato nel ritenere come non nuove le prove non sopravvenute perché sono tali anche quelle preesistenti e non valutate neanche implicitamente con specifico riferimento al condono "tombale" relativo all'impresa Ma.GI.CA . S.rl., di cui [OSCURATO:PERSONA] era amministratore unico, per gli anni dal 1996 al 2002 e alla consulenza tecnica depositata dimostrativa della disponibilità finanziaria più che sufficiente per gli acquisti immobiliari oggetto di confisca. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 24, 27, 42, 111 e 117, comma 1, Cost. in relazione agli artt. 6 e 1 del protocollo n. 1 Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), resa esecutiva in Italia con I. 4 agosto 1955, n. 848, in relazione alla misura della confisca disposta su beni già appartenenti ai ricorrenti ritenuta una (non consentita) forma di ingerenza nel diritto al rispetto dei beni tutelato dall'art. 1 del protocollo n. 1 CEDU. Si contesta la normativa italiana in materia di confisca di prevenzione e l'applicazione nel caso in esame affermando che vi siano "vizi congeniti di arbitrarietà" in contrasto con i principi di legalità e proporzionalità desumibili dalla giurisprudenza della CEDU, con difetto di sufficiente tassatività delle relative fattispecie applicative e contestuale violazione dei diritti di difesa, a un equo processo e alla presunzione d'innocenza, poiché adottata con "un'insuperabile catena di presunzioni e a prescindere da qualsivoglia accertamento sull'effettiva disponibilità dei beni confiscati" riferibili a [OSCURATO:PERSONA] e sulla base dell'asserita sproporzione dei beni rispetto ai redditi dichiarati dal suo nucleo familiare. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti sono complessivamente infondati e, pertanto, passibili di rigetto. 2. I ricorrenti, con il primo motivo, basano la loro richiesta di annullamento del decreto reiettivo della richiesta di revocazione, presentata ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 159 del 2011, del decreto di confisca emesso dal Tribunale di Firenze il 23 marzo 2016, riproponendo i medesimi elementi già valutati in quella sede diversamente presentati attraverso la produzione di documentazione afferente un condono "tombale" relativo all'impresa Ma.GI.CA . S.r.l., di cui [OSCURATO:PERSONA] era amministratore unico, per gli anni dal 1996 al 2002 e alla consulenza tecnica depositata in giudizio, comprensiva di tutti gli elementi già valutati nei precedenti gradi di merito che, unitamente a detto condono, sarebbe stata dimostrativa della provvista finanziaria necessaria per gli acquisti immobiliari oggetto di confisca. 3. La decisione impugnata si fonda condivisibilmente sul principio, ribadito di recente dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «in tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revoca "ex tunc" della misura, è sia quella preesistente e scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, sia quella sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, ma non anche quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che si adduca l'impossibilità di tempestiva deduzione per la riscontrata sussistenza di ragioni di forza maggiore» (Sez. 6, n. 27689 del 18/05/2021, Mollica, Rv. 281692; Sez. 1, n. 21537 del 11/03/2021, Esposito, Rv. 281226; Sez. 1, n. 12762 del 16/02/2021, Roberto, Rv. 280800). Tale indirizzo, ritenuto maggioritario, è preferibile rispetto a quello, espresso da Sez. 1, n. 10343 del 05/11/2020, dep. 2021, Venuti, Rv. 280856, che, al contrario, considera quale "prova nuova" — deducibile a fondamento tanto della domanda di revoca ex tunc, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quanto della domanda di revocazione, ai sensi dell'art. 28, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — anche gli elementi preesistenti alla definizione del giudizio che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano però stati concretamente dedotti e, perciò, mai valutati. L'opzione ermeneutica, qui ritenuta non condivisibile, si caratterizza per l'aver esteso alla confisca l'interpretazione espressa in materia di revisione, confermata dalle Sezioni unite con la sentenza n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220443. Essa è giustificata dal rango costituzionale dei beni giuridici interessati da entrambi gli istituti e dalla strettissima relazione tra la revisione e la revoca (oggi revocazione) che costituiscono la proiezione nello specifico settore delle misure di prevenzione dell'istituto tipico del processo penale il quale ha rappresentato, nell'evoluzione giurisprudenziale e successivamente legislativa, un modello di riferimento. A fronte di tali argomenti, la tesi opposta, qui ritenuta preferibile, li confuta sottolineando che l'assimilazione della disciplina degli istituti non è completa come emerge dal testo dell'art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011 che ha recepito gli esiti dell'elaborazione giurisprudenziale in tema di revoca della confisca di prevenzione. Si deve sottolineare, infatti, che il testo della norma si riferisce esplicitamente alle sole "forme previste dagli articoli 630 e seguenti del codice di procedura penale" e indica, tra i casi di revocazione, quello di "scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento", diversamente dall'art.630 cod. proc. pen. che, alla lett. c), ammette la richiesta "se dopo la condanna sono /rs1 sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto ...", così attribuendo rilievo, diversamente da quanto avviene nel procedimento di prevenzione, anche a prove non sopravvenute e, quindi, preesistenti. La promozione del procedimento di revocazione della confisca, inoltre, è soggetta, salvo che l'interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile, al termine perentorio di sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi previsti, mentre la richiesta di revisione può essere presentata senza limiti di tempo (sulla rilevanza di tale profilo cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 28941 del 24/9/2020, Morgante, Rv. 279809). Da queste differenze nella regolamentazione degli istituti, conseguenti al diverso rango costituzionale dei beni coinvolti, deriva un eterogeneo bilanciamento con quello della stabilità delle decisioni giurisdizionali divenute definitive. La revoca ex art. 7 I. n. 1423 del 1956, così come la revocazione prevista dall'art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011, non possono, quindi, costituire lo strumento per accedere a una rivalutazione nel merito del decreto di confisca definitivo attraverso l'allegazione di prove che il proposto e i terzi interessati avrebbero potuto e dovuto allegare tempestivamente. Le nuove prove, che rendono ammissibile il rimedio straordinario della revocazione, sono quelle che non sia stato possibile introdurre nel procedimento, perché riguardanti fatti decisivi o dimostrativi non noti al momento dell'applicazione della misura ablativa. Diversamente, le prove che erano praticabili e sottoponibili alla valutazione del giudice nel procedimento, seppure acquisite dopo la sua conclusione, difettano dell'imprescindibile requisito della novità, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore. In tal senso risultano essersi pronunciate anche le Sezioni Unite di questa Corte con la Sentenza del 26/5/2022, [OSCURATO:PERSONA] e altri, oggetto di informazione provvisoria. Sulla base di quanto appena esposto, quindi, va confermata la decisione impugnata esposta in parte narrativa la quale ha fatto buon governo delle norme in materia di revocazione nel valutare come già considerati e confutati gli elementi dedotti come "nuovi", unitamente alla pretesa qualificazione come «prova nuova» della relazione di consulenza depositata, che utilizza, per dimostrare l'originaria insussistenza dei presupposti della disposta confisca, detti elementi di cui si è già affermata l'assenza del necessario riconoscimento di novità. Su questo ultimo punto, appare opportuno ricordare, in linea di continuità con l'orientamento ermeneutico prescelto, che, ai fini della revoca della confisca definitiva di prevenzione, non costituisce prova nuova una diversa valutazione tecnico-scientifica di dati già valutati, che si tradurrebbe in apprezzamento critico di emergenze oggettive già conosciute e delibate nel procedimento. (Sez.. 6, n. 3943 del 15/01/2016, Bonanno, Rv. 267016; Sez. 1, n. 36224 del 22/09/2010, Famà, Rv. 248296; Sez. 2, n. 25577 del 14/05/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244152). 4. Il secondo motivo di ricorso afferma, infine, che la confisca imposta ai ricorrenti sarebbe in contrasto con gli artt. 24, 27, 42, 111 e 117, comma primo, Cost. in relazione agli artt. 6 e 1, protocollo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). 4.1. Detta deduzione, peraltro non presente nel ricorso in appello, è affetta da assoluta genericità rispetto alla lamentata violazione dell'art. 6 CEDU, che non viene illustrata nei suoi contenuti e non può quindi essere apprezzata. 4.2. Il riferimento all'art. 1, protocollo 1, della CEDU è anche esso generico e, comunque, infondato. L'art. 1 del Protocollo n. 1, nelle parti pertinenti, dispone: «Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei propri beni. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblica utilità e alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.» Sull'applicazione di tali norme in relazione alla materia della confisca di prevenzione, questa Corte (Sez. 5, n. 7800 del 17/11/2011, dep. 2012, Rv. 251717), richiamando la giurisprudenza della CEDU (Provvedimenti del 26/7/2011, 2^ Sez.: ric. n. 55743/08, Pozzi contro Italia; ric. n. 55772/08, Paleari contro Italia; provv. del 17/5/2011 2^ Sez.: ric. n. 24920/07, Capitani e Campanella contro Italia) ha rilevato che la confisca di beni (già fondata sulla I. del 1965, art. 2-ter) è volta ad impedire un uso illecito e pericoloso per la società di beni di cui non sia stata dimostrata la provenienza lecita, così che, il fine di una tale ingerenza coincide con l'interesse generale (vedi anche Arcuri ed altri c. Italia, n. 52024 del 1999; Riela ed altri C. Italia, n. 52439 del 1999, del 4 settembre 2001). In particolare, sulla proporzionalità dell'ingerenza, la Corte EDU ha osservato che, per decidere l'applicazione delle misure di prevenzione, i giudici nazionali non possono basarsi su semplici sospetti, dovendo accertare e valutare oggettivamente i fatti esposti dal ricorrente, così che il corretto procedimento di prevenzione, laddove le argomentazioni del ricorrente vengano esaminate dai giudici interni secondo il procedimento in contraddittorio, è tale da offrire all'interessato l'occasione adeguata per esporre la sua causa alle autorità competenti. Da ciò, la CEDU ha affermato che, in considerazione del margine di apprezzamento degli Stati nel regolamentare "l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale" nell'ambito di una politica di contrasto al fenomeno della grande criminalità, l'ingerenza nel diritto del ricorrente al rispetto dei beni costituita dalla confisca di prevenzione, a seguito di un corretto procedimento in contraddittorio secondo le norme del diritto nazionale, non è sproporzionata rispetto al fine legittimo perseguito. 5. Per queste ragioni, i ricorsi proposti devono essere rigettati, con conseguente condanna del ricorrente