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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 17 giugno 1986

Cassazione n. 42623/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/6/1986 avverso il decreto del 13/12/2019 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; In procedimento svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], proposto, e [OSCURATO:PERSONA],terza interessata, avverso il decreto emesso il 16 novembre 2016 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con il quale era stata disposta la confisca di beni ritenuti riconducibili a [OSCURATO:PERSONA], soggetto indiziato di appartenere alla cosca di 'ndrangheta facente capo alla famiglia Aquino, nei confronti del quale era stato formulato un giudizio di pericolosità qualificata.

2. Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione la terza interessata [OSCURATO:PERSONA] con atto a mezzo del difensore e procuratore speciale con il quale si deduce violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e artt. 1,4,7,16 e 23 d.leg.vo 159/2016 in relazione alla confisca dell'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] (RC) alla via Cappellari snc, di proprietà della ricorrente, erroneamente ritenuto acquistato con fondi provenienti dal proposto.

La Corte ha disatteso ogni considerazione sviluppata nelle consulenze tecniche e documenti versati in atti dalla difesa dalle quali risultava che: - dal 1985 al 2012 il patrimonio del proposto e del suo nucleo familiare era costantemente incrementato in maniera del tutto lecita; - la documentazione relativa alla ricorrente dava conto della lecita provvista con la quale si era verificato l'acquisto (doni di nozze per 40 mila euro e prestito personale per 20mila euro) nonché del relativo pagamento.

3. Ritiene la Corte che il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato oltre che proposto per questioni di fatto che non possono trovare accesso in sede di legittimità.

5. Il provvedimento impugnato del tutto correttamente - oltre a considerare la incontestata sproporzione tra redditi dichiarati e consistenza patrimoniale del proposto e del nucleo familiare in relazione al periodo dal 1985 al 2010, pari a Euro 3.400.000 - in relazione all'acquisto dell'immobile, avvenuto il 29.12.2012 al dichiarato prezzo di 55mila euro (oltre 10.600 euro di spese notarili) ed in periodo nel quale era attuale la pericolosità sociale del proposto, ha dato conto della non provata provenienza della somma di 40mila euro impiegata per l'acquisto da doni nuziali e della incapienza della ricorrente - che dal 2011 al 2014 non ha prodotto reddito al di là di quelli figurativi derivanti dagli immobili posseduti - rispetto alle rate del mutuo di 21mila euro erogato al marito - il cui stipendio non risulta sufficiente a giustificare gli investimenti immobiliari - ed ai pagamenti trimestrali di 800 euro al venditore dal 2013 al 2014, in relazione ad un immobile facente parte di un complesso più ampio (c.d. [OSCURATO:PERSONA]) su cui il proposto ha effettuato un importante investimento.

6. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 19/10/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/6/1986 avverso il decreto del 13/12/2019 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; In procedimento svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], proposto, e [OSCURATO:PERSONA],terza interessata, avverso il decreto emesso il 16 novembre 2016 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con il quale era stata disposta la confisca di beni ritenuti riconducibili a [OSCURATO:PERSONA], soggetto indiziato di appartenere alla cosca di 'ndrangheta facente capo alla famiglia Aquino, nei confronti del quale era stato formulato un giudizio di pericolosità qualificata. 2. Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione la terza interessata [OSCURATO:PERSONA] con atto a mezzo del difensore e procuratore speciale con il quale si deduce violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e artt. 1,4,7,16 e 23 d.leg.vo 159/2016 in relazione alla confisca dell'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] (RC) alla via Cappellari snc, di proprietà della ricorrente, erroneamente ritenuto acquistato con fondi provenienti dal proposto. La Corte ha disatteso ogni considerazione sviluppata nelle consulenze tecniche e documenti versati in atti dalla difesa dalle quali risultava che: - dal 1985 al 2012 il patrimonio del proposto e del suo nucleo familiare era costantemente incrementato in maniera del tutto lecita; - la documentazione relativa alla ricorrente dava conto della lecita provvista con la quale si era verificato l'acquisto (doni di nozze per 40 mila euro e prestito personale per 20mila euro) nonché del relativo pagamento. 3. Ritiene la Corte che il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato oltre che proposto per questioni di fatto che non possono trovare accesso in sede di legittimità. 5. Il provvedimento impugnato del tutto correttamente - oltre a considerare la incontestata sproporzione tra redditi dichiarati e consistenza patrimoniale del proposto e del nucleo familiare in relazione al periodo dal 1985 al 2010, pari a Euro 3.400.000 - in relazione all'acquisto dell'immobile, avvenuto il 29.12.2012 al dichiarato prezzo di 55mila euro (oltre 10.600 euro di spese notarili) ed in periodo nel quale era attuale la pericolosità sociale del proposto, ha dato conto della non provata provenienza della somma di 40mila euro impiegata per l'acquisto da doni nuziali e della incapienza della ricorrente - che dal 2011 al 2014 non ha prodotto reddito al di là di quelli figurativi derivanti dagli immobili posseduti - rispetto alle rate del mutuo di 21mila euro erogato al marito - il cui stipendio non risulta sufficiente a giustificare gli investimenti immobiliari - ed ai pagamenti trimestrali di 800 euro al venditore dal 2013 al 2014, in relazione ad un immobile facente parte di un complesso più ampio (c.d. [OSCURATO:PERSONA]) su cui il proposto ha effettuato un importante investimento. 6. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19/10/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]
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