CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20680/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
01/1955avverso la sentenza del 23/10/2025 della Corte d'appello di Roma;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 29 novembre 2024 il Tribunale di Roma ha dichiaratonon doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere i reati a lei ascrittiestinti a seguito della morte dell’imputata e ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA], CinziaScotolati e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei reati loro ascritti, esclusa l’aggravantedel danno patrimoniale di rilevante gravità, condannando [OSCURATO:PERSONA] alla pena di annicinque e mesi tre di reclusione e gli odierni ricorrenti alla pena di anni tre direclusione ciascuno, con applicazione a tutti delle pene accessorie fallimentari edell’interdizione temporanea dai pubblici uffici per cinque anni.1.1. Per quanto qui rileva, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] eracontestato il reato di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose, di cuiall’art. 223, comma 2, n. 2, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, per avere cagionato, pereffetto di operazioni dolose, il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarato dalTribunale di Roma il 16 aprile 2021, mediante l’intenzionale e sistematicaomissione del pagamento dei debiti erariali maturati prevalentemente tra il 2012e il 2018, per un importo complessivo di euro 1.528.852,36.Quanto alle rispettive cariche, [OSCURATO:PERSONA] aveva rivestito il ruolo diconsigliere, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, dall’11dicembre 2009 al 16 giugno 2017; [OSCURATO:PERSONA] aveva ricoperto il medesimoincarico per lo stesso periodo ed era stato altresì presidente del consiglio diamministrazione dal 30 giugno 2013 al 30 giugno 2014; [OSCURATO:PERSONA], poideceduta in corso di giudizio, era stata presidente del consiglio di amministrazionedal 30 giugno 2014 al 16 giugno 2017 e, successivamente, amministratrice unicasino al subentro di [OSCURATO:PERSONA], deliberato il 25 gennaio 2020 e iscritto il 22settembre 2020; quest’ultimo aveva, infine, acquistato le quote sociali il 24gennaio 2020 e assunto la gestione della società sino al fallimento.La [OSCURATO:SOCIETA]., impresa a conduzione familiare costituita nel 1987 dalpadre degli odierni ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA], operava nel settore del commerciodi abbigliamento ed era stata da lui amministrata sino alla morte, avvenuta nel2013.1.2. La sentenza di primo grado ha ritenuto la sussistenza del delittocontestato sul rilievo che la protratta omissione del versamento di imposte econtributi aveva progressivamente aggravato in modo irreversibile la crisidell’impresa sino a determinarne il fallimento.1.3. Avverso tale decisione proponevano appello, per quanto qui interessa,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo l’insussistenza degli elementioggettivo e soggettivo del delitto di bancarotta impropria da operazioni dolose, ildifetto di prova del nesso causale tra l’omesso pagamento dei tributi e il fallimento,nonché l’ingiustificato mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche. La difesa sosteneva, in particolare, che nel bilancio chiuso al 31dicembre 2018 fossero indicate rimanenze per euro 2.465.185,00, sicché ilsuccessivo amministratore avrebbe potuto utilizzare tali cespiti per estinguere oridurre il debito fiscale, anche mediante procedure di definizione agevolata; da ciòla difesa faceva discendere l’impossibilità di attribuire agli odierni ricorrenti lacausazione del dissesto o del fallimento.1.4. Con sentenza del 23 ottobre 2025 la Corte di appello di Roma haconfermato la sentenza di primo grado nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] e RobertoScotolati, mentre ha riformato la sentenza con riguardo al coimputato DomenicoGiuliani, assolvendolo dal reato a lui ascritto al capo B) di bancarotta fraudolentadistrattiva per non aver commesso il fatto, riqualificando la bancarotta fraudolentadocumentale di cui al capo A) ai sensi dell’art. 217 legge fallimentare,rideterminando la relativa pena, revocando la pena accessoria dell’interdizionetemporanea dai pubblici uffici e riducendo la durata delle pene accessorie di cuiall’art. 217, ultimo comma, legge fallimentare.2. Avverso la menzionata sentenza della Corte di appello, tramite il comunedifensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e RobertoScotolati, affidandosi a cinque motivi.2.1. Con il primo motivo deducono inosservanza o erronea applicazione dellalegge penale in relazione all’elemento oggettivo del reato di bancarotta impropriada operazioni dolose. La difesa lamenta che la Corte territoriale abbia operato unsalto logico-giuridico privo di riscontro probatorio, qualificando il mero mancatoversamento dei tributi quale “intenzionale e sistematica omissione” idonea acagionare il dissesto. Si assume che la motivazione impugnata non contenga alcunriferimento ai tributi eventualmente parzialmente versati, alla concreta situazioneeconomico-finanziaria della società, all’effettiva somma non corrisposta all’erarioe all’incidenza delle sanzioni sulla quantificazione del debito. I ricorrentisostengono che la fattispecie incriminatrice richieda un nesso causale diretto traspecifiche operazioni dolose e il fallimento, mentre il mero inadempimento, purpotendo aggravare un dissesto preesistente, non costituirebbe automaticamenteun’operazione dolosa idonea a cagionarlo. Censurano, inoltre, l’assenza di un quidpluris, avendo la Corte fondato il proprio convincimento sulle sole dichiarazioni delcuratore, senza il supporto di una perizia, e ribadiscono che il reato postulerebbeuna pluralità di atti coordinati, specificamente diretti a depauperare il patrimoniosociale. Aggiungono che il debito erariale avrebbe potuto essere definito medianteprocedure agevolate ovvero fronteggiato utilizzando le rimanenze attive iscritte inbilancio, sicché mancherebbe la prova di un articolato disegno fraudolento.2.2. Con il secondo motivo deducono inosservanza o erronea applicazionedella legge penale e vizio di motivazione in relazione all’elemento soggettivo delreato. I ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata non spieghi se essi fosseroeffettivamente consapevoli che la condotta omissiva contestata avrebbedeterminato il fallimento della società, limitandosi a desumere l’elementopsicologico dalla mera qualità di amministratori e dal dato oggettivo del mancatopagamento dei tributi. Sostengono che la Corte di appello non abbia verificato sele pendenze fiscali siano state il frutto di una consapevole scelta gestionale e diuna precisa volontà, né abbia differenziato i ruoli dei singoli imputati, in tal modorisolvendo il giudizio in una inammissibile responsabilità penale “di posizione”.Denunciano, inoltre, una contraddittorietà intrinseca della motivazione, giacché,da un lato, la Corte aveva reputato inattendibili le appostazioni di bilancio relativealle rimanenze attive per euro 2.465.185,00, e, dall’altro, aveva tratto daimedesimi documenti gli elementi ritenuti sufficienti per affermare la certezza e laveridicità dell’ingente debito tributario.2.3. Con il terzo motivo deducono mancanza, contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione, nonché travisamento della prova, in relazione al nessocausale. La difesa sostiene che la Corte territoriale abbia, da un lato, riconosciutoche la società versava già in una condizione di dissesto economico-finanziarioantecedente alle condotte contestate e, dall’altro, abbia illogicamente attribuitoall’omesso versamento dei tributi la causazione del fallimento. In tal modo, lasentenza impugnata, secondo i ricorrenti, avrebbe confuso la causazione delfallimento con il mero aggravamento di un dissesto preesistente, omettendo diconsiderare che l’omissione sistematica di obbligazioni tributarie, ovedeterminativa del solo aggravamento della crisi, integrerebbe eventualmente lediverse fattispecie di cui agli artt. 217 e 224 legge fallimentare.2.4. Con il quarto motivo lamentano contraddittorietà, manifesta illogicità ecarenza della motivazione. La Corte di appello avrebbe superato le doglianzedifensive relative alla presenza di rimanenze attive per oltre euro 2.465.185,00,che, secondo la prospettazione dei ricorrenti, sarebbero state sufficienti a pagareil debito erariale al momento del mutamento della gestione societaria, con ilsubentro di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di una mera ipotesi fondata sulle dichiarazioni delcuratore fallimentare, che non le aveva rinvenute a distanza di oltre un anno emezzo dalla cessione delle quote sociali. A fronte di rilievi difensivi reputati decisivi,la Corte territoriale si sarebbe limitata ad un mero richiamo alle argomentazionidel primo giudice, senza un effettivo confronto con le censure dedotte.2.5. Con il quinto motivo deducono inosservanza o erronea applicazione dellalegge penale in relazione all’art. 62-bis cod. pen., unitamente a mancanza econtraddittorietà della motivazione. I ricorrenti censurano il mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo meramentenegativa e apodittica la valutazione espressa dalla Corte di appello. Sostengonoche i giudici di merito non abbiano in alcun modo considerato gli elementi di segnopositivo dedotti dalla difesa ed emergenti dagli atti, e segnatamente lo stato diincensuratezza, la posizione marginale dagli stessi rivestita nella compaginesociale e il corretto comportamento processuale.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha depositato conclusioni scritte,chiedendo il rigetto dei ricorsi; ha richiamato i principi sulla lettura congiunta delleconformi decisioni di merito, sulla configurabilità delle operazioni dolose nelsistematico inadempimento di obbligazioni fiscali e previdenziali, nonché sullasufficienza della motivazione resa in punto di nesso causale, dolo e diniego dellecircostanze attenuanti generiche.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Le doglianze sopra riassunte sono complessivamente infondate.2. I primi quattro motivi, da esaminare congiuntamente perché strettamenteconnessi, non meritano accoglimento. Essi, infatti, pur formalmente prospettaticome violazioni di legge e vizi motivazionali, si risolvono in larga misura nellasollecitazione a una diversa lettura del compendio probatorio e della vicendagestoria, estranea al giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione dellasentenza impugnata che si presenta coerente con i principi che governano lafattispecie di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, legge fallimentare.3. Va premesso che, secondo il consolidato orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, la nozione di operazioni dolose non si esaurisce insingoli atti dispositivi del patrimonio sociale, ma ricomprende anche condotteomissive connotate da consapevolezza e sistematicità, quando esse si inseriscanoin una strategia gestoria di protrazione artificiosa dell’attività d’impresa o diautofinanziamento realizzata mediante l’inadempimento di obbligazioni gravantisulla società. In tale prospettiva, l’omesso versamento, protratto e reiterato, diimposte e contributi può integrare il segmento materiale del reato allorché non siuna scelta organizzativa consapevole, destinata a trasferire sull’erario il costo dellaprosecuzione dell’attività e ad aggravare la crisi dell’impresa, sino a determinarneo accelerarne l’approdo fallimentare.L'incriminazione di cui si tratta, difatti, non intende sanzionare l'evasionefiscale e previdenziale di per sé, bensì la conseguenza di tali comportamenti, ossiala causazione o l'aggravamento del dissesto della società, e sempre che leviolazioni fiscali e/o previdenziali possano qualificarsi come vere e proprieoperazioni dolose, siano cioè espressione di specifiche e selettive scelte gestionalipreordinate alla sistematica omissione dei relativi adempimenti (così Sez. 5, n.26862 del 29/02/2024, Francescato, non massimata).Nello specifico, il Collegio intende ribadire l'orientamento, ormai consolidato,secondo cui le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, r.d. 267/1942possono consistere nel sistematico e consapevole inadempimento delleobbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una deliberata scelta gestionale, da cuiconsegue il prevedibile aumento dell’esposizione debitoria della società neiconfronti dell'erario e degli enti previdenziali (Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 273337-01; Sez. 5, n. 12617 del 10/03/2025, Giavardi, Rv.287977-01; Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, Bottiglieri, Rv. 270046-01). Il debito fiscale e previdenziale viene, in tal modo, trasformato in una formaillecita di autofinanziamento, finalizzato alla protrazione artificiosa dell'attivitàd'impresa, con conseguente e prevedibile aumento dell'esposizione debitoria (inragione degli accessori – sanzioni, interessi e spese – e degli ulteriori debiti chematurano). In altri termini, viene in rilievo la sistematica elusione dei doveriimposti dalla legge all’organo amministrativo, allorché esso prosegua l’attivitàd’impresa omettendo stabilmente l’adempimento delle obbligazioni fiscali eprevidenziali, con correlato e prevedibile incremento dell’esposizione debitoria(Sez. 5, n. 43562 del 11/06/2019, Vigna, Rv. 277125-01).Inoltre, per quanto costantemente affermato, ai fini della configurabilità delreato di bancarotta impropria di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, r.d. 267/1942,non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e il dissesto né lapreesistenza di una causa in sé efficiente a determinarlo, valendo la disciplina delconcorso causale di cui all'art. 41 cod. pen., né il fatto che l'operazione dolosa inquestione abbia cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto,poiché la nozione di fallimento, collegata al fatto storico della sentenza che lodichiara, è ben distinta da quella di dissesto, la quale ha natura economica edimplica un fenomeno in sé reversibile (Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu,Rv. 262189-01; Sez. 5, n. 8413 del 16/10/2013, dep. 2014, Besurga, Rv. 259051-01).La costruzione dei caratteri dell'elemento psicologico della fattispecie inrassegna si trae dal confronto con l'altra ipotesi delittuosa descritta all'interno delmedesimo numero 2, comma secondo, art. 223 l. fallIl delitto di bancarotta fraudolenta rappresentato dalla causazione "dolosa"del fallimento concentra la volizione e rappresentazione sull'evento del reato,disinteressandosi della condotta prodromica; invece, nella diversa ipotesi dellabancarotta fraudolenta da operazioni dolose, il dolo, nella caratterizzazione tipicavoluta dal legislatore, si sposta sui comportamenti che hanno condotto la societàal fallimento, quale evento non voluto.La matrice dolosa della condotta è imperniata sulle operazioni prodromiche aldissesto; mentre l’evento non cade nel fuoco del dolo, neppure nella forma deldolo eventuale (atteggiamento psicologico che richiede «oltre all'accettazione delrischio o del pericolo» anche «l'accettazione, sia pure in forma eventuale, deldanno, della lesione, in quanto essa rappresenta il possibile prezzo di un risultatodesiderato», così Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn).In questa prospettiva la giurisprudenza di legittimità è salda nell'affermareche il dolo deve colpire le operazioni — nel senso che è necessaria laconsapevolezza e volontà dell'amministratore di porre in essere la complessaazione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici incontrasto con i propri doveri a fronte degli interessi della società—ma non ancheil dissesto, che deve essere "soltanto" prevedibile (Sez. 5, n. 45672 del01/10/2015, Lubrina, Rv. 265510 - 01; Sez. 5, n. 38728 del 03/04/2014,Rampino, Rv. 262207 – 01; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 247315-01).In alcune isolate pronunce si assiste a mere imprecisioni definitorie cheevocano anche la categoria del “dolo eventuale” (cfr. Sez. 5, n. 16111 del08/02/2024, Leoni), ma, nella sostanza, non si rilevano effettive conclusionidifformi, tanto che quelle stesse sentenze dichiarano espressamente di porsi inlinea con gli arresti giurisprudenziali che le hanno precedute.In sintesi, occorre la consapevolezza di porre in essere un'operazione che,concretandosi in un abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in undetermini la prevedibilità della decozione, quale effetto della condottaantidoverosa.Nelle pronunce di questa Corte è ricorrente l'affermazione per cui dalsistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di unaconsapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società,consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confrontidell'erario e degli enti previdenziali, con ogni conseguenza ipotizzabile in terminidi dissesto dell'impresa a seguito delle iniziative del creditore pubblico tese allariscossione di quanto non versato, degli interessi e delle sanzioni (Sez. 5, n. 30735del 05/04/2019, Cassano, Rv. 276996; Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, DeMattia e altri, Rv. 273337; Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, Bottiglieri,Rv. 270046; Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina, non massimata sul punto;Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Prandini, Rv. 261684; Sez. 5, n. 29586 del15/05/2014, Belleri, Rv. 260492; Sez. 5, n. 12426 del 29/11/2013, dep. 2014,Beretta, Rv. 259997).Nei casi indicati, dunque, le specifiche connotazioni delle operazioni doloseoffrono fondamento al giudizio di prevedibilità dell'emersione delle operazionistesse e, di conseguenza, dell'attivazione delle iniziative risarcitorie e/osanzionatorie destinate a sfociare nel depauperamento e, quindi, nel dissesto dellasocietà (cfr. tra le ultime Sez. 5, n. 21484 del 09/05/2025, Mancuso, nonmassimata).Va aggiunto che, in ossequio ai principi costituzionali, la prevedibilitàdell'evento non voluto deve essere declinata non in astratto ma in concreto,valorizzando quindi tutti gli elementi del caso specifico, dovendosi bandiremeccanismi automatici e generalizzanti dietro cui può nascondersi lo spettro diuna responsabilità oggettiva (cfr. sul punto Sez. 5, n. 24692 del 17/06/2025,Baldini, Rv. 288351 - 01).4. La Corte di appello si è attenuta a tali principi.Il provvedimento impugnato, letto unitamente alla sentenza di primo grado,le cui motivazioni si integrano con quelle della decisione di appello in virtù delprincipio della doppia conforme quanto alla posizione degli odierni ricorrenti, havalorizzato un complesso di dati fattuali convergenti e tra loro coerenti: laprotrazione, per un arco temporale pluriennale, dell’omesso versamento diimposte e contributi; l’entità dell’esposizione debitoria così accumulata, superiorea euro 1.500.000,00; la riconducibilità di tale esposizione, in misura pressochéintegrale, al periodo in cui la società era ancora gestita nell’ambito della compaginefamiliare [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]; la prosecuzione dell’attività d’impresa nonostante la crisigià in atto; l’assenza di iniziative effettive di risanamento, di regolarizzazionedell’esposizione fiscale o di tempestiva liquidazione; il ruolo gestorio rivestito dairicorrenti per una parte significativa del periodo di formazione del debito, conpoteri di ordinaria e straordinaria amministrazione a firma singola e disgiunta; ilcarattere familiare e sostanzialmente unitario della proprietà e della gestione,protrattosi sino alla cessione delle quote e dell’amministrazione a DomenicoGiuliani.Da tali elementi i giudici di merito hanno desunto, con ragionamento nonmanifestamente illogico, che il mancato adempimento delle obbligazioni fiscali eprevidenziali non fosse episodico, occasionale o meramente colposo, ma avessecostituito una precisa modalità di gestione dell’impresa, attraverso la quale lasocietà aveva continuato ad operare sul mercato trasferendo sull’erario e sugli entiprevidenziali il costo della prosecuzione dell’attività.4.1. Non sussiste, pertanto, la denunciata violazione di legge con riguardoall’elemento oggettivo del reato.L’assunto difensivo secondo cui mancherebbe un quid pluris rispetto al meroinadempimento non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata,che ha ravvisato tale ulteriore connotazione non nel semplice mancato pagamentodi singole scadenze tributarie, ma nella sistematicità, nella durata, nella rilevanzaquantitativa, nella funzione gestoria e nella prevedibile incidenza dell’omissionesulla progressiva formazione del passivo fallimentare.Né la configurabilità del reato richiedeva, nel caso di specie, un accertamentoperitale. La prova della condotta e della sua incidenza causale può essere desunta,come avvenuto nella specie, dalla documentazione societaria e fallimentare, dallerisultanze acquisite presso l’amministrazione finanziaria, dalle verifiche delcuratore e dal complessivo andamento della gestione, purché il ragionamentoinferenziale sia congruo e non manifestamente illogico. La difesa, del resto, nonindica uno specifico dato decisivo, travisato o ignorato, che avrebbe imposto unadiversa conclusione, ma sollecita una rivalutazione complessiva del materialeprobatorio, non consentita in questa sede.4.2. Parimenti infondata è la censura relativa all’elemento soggettivo.Per la bancarotta impropria da operazioni dolose è necessario che l'agenteabbia agito nella consapevolezza e volontà della complessa azione arrecantepregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con idoveri connessi alla carica e che sussista la prevedibilità in concreto del dissestoquale effetto dell'azione antidoverosa, non essendo invece richieste larappresentazione e la volontà dell'evento fallimentare.La Corte di appello e il Tribunale si sono attenuti a tali canoni ermeneutici,individuando la sussistenza dell’elemento soggettivo non nella mera qualificaformale rivestita dagli imputati, ma nel concreto e stabile inserimento dei ricorrentinella gestione della società, nella durata della condotta omissiva, nella dimensionedell’indebitamento accumulato, nell’assenza di iniziative idonee a fronteggiare lacrisi e nella complessiva continuità della gestione familiare.Ne deriva che la responsabilità dei ricorrenti non è stata affermata in basead un automatismo derivante dalla carica sociale, bensì sul rilievo che gli stessi,nel periodo in cui il debito tributario si formava e si consolidava in misurasignificativa, disponevano di poteri gestori ampi e diretti, operando all’interno diuna società interamente riconducibile al nucleo familiare, che aveva fatto ricorsoin modo protratto all’inadempimento fiscale e previdenziale quale forma impropriadi autofinanziamento dell’attività.4.3. Neppure sussiste il dedotto vizio in tema di nesso causale.Il ragionamento dei giudici di merito non individua nell’omesso pagamentodei tributi un fatto isolato, né pretende di far discendere automaticamente ilfallimento dalla mera esistenza di un debito erariale. Esso valorizza, invece, unacondotta omissiva reiterata e consapevole, protratta per anni, mediante la qualela società continuò ad operare senza adempiere obbligazioni istituzionali essenzialie senza adottare misure idonee a impedire l’aggravamento della crisi.È dunque corretta la conclusione secondo cui tale modalità di gestione abbiarappresentato un fattore causale efficiente del dissesto e della successivadichiarazione di fallimento. La circostanza che la società versasse già in unasituazione di difficoltà economica non esclude la configurabilità del reato, poiché,per quanto già evidenziato, ai fini dell’art. 223, comma 2, n. 2, legge fallimentare,l’operazione dolosa rileva anche quando si inserisca in una crisi preesistente e nedetermini l’aggravamento, accelerando o rendendo irreversibile l’approdofallimentare.La sentenza impugnata ha, pertanto, coerentemente ritenuto che l’omessoversamento sistematico di imposte e contributi non abbia costituito una meraconseguenza passiva della crisi, ma uno dei meccanismi attraverso i quali la crisiè stata alimentata e resa non più reversibile: la società, anziché destinare risorseal pagamento dei debiti fiscali e previdenziali o attivare tempestivamentestrumenti di risanamento o liquidazione, ha continuato l’attività incrementandoprogressivamente la propria esposizione debitoria, anche per effetto di sanzioni,interessi e accessori.La successiva cessione delle quote e dell’amministrazione a [OSCURATO:PERSONA] noninterrompe tale nesso causale. La Corte territoriale ha, infatti, ritenuto, convalutazione di merito non manifestamente illogica, che il subentro di [OSCURATO:PERSONA] sicollocasse nella fase terminale della vicenda societaria e non elidesse il contributocausale della precedente gestione familiare, nell’ambito della quale il debitoerariale si era formato in misura decisiva. La riforma della sentenza nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], assolto dal reato di bancarotta per distrazione delle rimanenze edestinatario della riqualificazione della bancarotta documentale in bancarottasemplice, non è dunque logicamente incompatibile con la conferma dellaresponsabilità degli odierni ricorrenti per la diversa fattispecie di bancarottaimpropria da operazioni dolose.4.4. Le doglianze incentrate sulle rimanenze attive iscritte nel bilancio 2018non colgono nel segno.La difesa sostiene che la presenza di rimanenze per euro 2.465.185,00avrebbe consentito al successivo amministratore di estinguere o ridurre il debitotributario, eventualmente anche mediante procedure di definizione agevolata,sicché il fallimento non potrebbe essere causalmente ricondotto alla precedentegestione. La Corte di appello ha tuttavia esaminato tale profilo e ha spiegatoperché esso non potesse assumere valore decisivo.In primo luogo, l’appostazione contabile delle rimanenze non equivale, di persé, a prova della loro effettiva persistenza nel patrimonio sociale al momento delpassaggio di gestione, né della loro concreta liquidabilità, né della loro idoneità afronteggiare l’esposizione erariale. Il bilancio dal quale tali rimanenze risultavanoera stato predisposto e approvato quando la società era ancora riconducibile allagestione familiare [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]; mancava prova del successivo trasferimentoeffettivo dei beni e della documentazione al nuovo amministratore; il curatore,intervenuto dopo la dichiarazione di fallimento, non aveva rinvenuto né i beni néle scritture idonee a ricostruirne natura, consistenza, movimentazione edestinazione.In secondo luogo, l’argomento difensivo è logicamente reversibile e nondecisivo, come evidenziato dalla sentenza d’appello. Se le rimanenze eranoeffettivamente esistenti e disponibili, la deduzione difensiva non spiega perché taleasserita disponibilità patrimoniale non fosse stata utilizzata, già durante laprecedente gestione, per il pagamento o per la significativa riduzionedell’esposizione fiscale e previdenziale. Se, invece, quelle rimanenze erano solocartolari, non può da esse ricavarsi alcuna concreta possibilità di risanamento o dipagamento rimessa alla successiva gestione [OSCURATO:PERSONA]. In entrambe le prospettive,la deduzione difensiva non scalfisce il nucleo della motivazione impugnata, fondatosulla protratta omissione degli obblighi tributari e previdenziali esull’aggravamento del passivo durante la gestione riconducibile alla famigliaScotolati-[OSCURATO:PERSONA].4.5. Neppure può attribuirsi rilievo decisivo alla prospettata possibilità diricorrere a procedure di definizione agevolata. Si tratta di deduzione meramenteipotetica, non accompagnata dall’indicazione di un concreto procedimento attivato,di una specifica proposta praticabile, delle condizioni economiche necessarie peradempiervi, né della effettiva disponibilità di risorse liquide o liquidabili. Essa,pertanto, non vale a dimostrare né l’interruzione del nesso causale, né l’assenzadi prevedibilità dell’aggravamento del dissesto.4.6. Non sussiste, infine, la denunciata contraddizione tra l’utilizzo dei daticontabili relativi all’esposizione debitoria e la mancata valorizzazione, con pariforza dimostrativa, delle rimanenze attive.La sentenza impugnata ha operato una valutazione differenziatadell’attendibilità e della rilevanza dei diversi dati: da un lato, ha ritenutocorroborata l’esposizione fiscale dalle risultanze documentali e dalle informazioniacquisite presso l’amministrazione finanziaria; dall’altro, ha escluso che la meraiscrizione di rimanenze in bilancio, non accompagnata dal loro rinvenimento e dallarelativa documentazione giustificativa, potesse provare la concreta possibilità diestinguere il debito erariale.4.7. La motivazione della Corte di appello non è, dunque, apparente némeramente adesiva. Il giudice di secondo grado ha preso in esame il nucleoessenziale delle censure formulate con l’atto di gravame e ha fornito rispostaeffettiva al profilo reputato decisivo dalla difesa, ossia l’incidenza delle rimanenzeargomentativo non equivale a mancanza di motivazione, quando, come nellaspecie, l’itinerario logico seguito dal giudice sia chiaramente ricostruibile, si integricon la motivazione di primo grado e dia conto, in modo coerente, delle ragioni perle quali le deduzioni difensive non incidono sulla tenuta dell’affermazione diresponsabilità.5. Il quinto motivo, concernente il diniego delle circostanze attenuantigeneriche, è anch’esso infondato.Sfugge al sindacato di legittimità, se sorretta da motivazione nonmanifestamente illogica o arbitraria, bensì aderente ai criteri legali, in primis quellidi cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., la valutazione sul mancato riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv.279549-02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269-01; Sez. 1, n. 39566del 16/02/2017, Rv. 270986-01).In particolare, poi, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche è congruamente motivato con l'assenza di elementi di segno positivo(tanto che non rileva più, ex art. 62-bis, comma 3, cod. pen., l'incensuratezzadell'imputato: Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986-01; Sez. 4,n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489-01) ovvero sulla base di singoleragioni ostative ritenute preponderanti dal giudice del merito, non sindacabili insede di legittimità, se non contraddittorie o incongrue, neppure quando non vi sialo specifico apprezzamento di ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicatinell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419-01; cosìpure Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Rv. 275509-03, in motivazione).Invero, il giudice del merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti glielementi prospettati dalla difesa, essendo sufficiente che egli spieghi ed indichi glielementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle stesse(ex multis, Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826-01).Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha chiaramente valorizzato lagravità della condotta, la protrazione della stessa e l’entità del debito accumulatoe del pregiudizio arrecato, in particolare all’Erario, reputando recessivi gli elementidi segno positivo richiamati dai ricorrenti (incensuratezza, buona condottaprocessuale e assenza di pericolosità sociale: gli ultimi due, peraltro, ritenutismentiti dagli atti). Tale valutazione è conforme ai richiamati principi di diritto enon è suscettibile di essere nuovamente giudicata in sede di legittimità.6. Al rigetto dei ricorsi segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 27/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]