CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 05644/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26096-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ FINANZA - SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del Consigliere e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Viale di [OSCURATO:PERSONA] 15; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Corso di Francia 178; -controricorrente- avverso la sentenza n. 3711/2017 della Corte d’appello di Roma, pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA] – Società di intermediazione mobiliare s.p.a. ha convenuto in giudizio davanti al giudice del lavoro del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fosse condannato alla restituzione degli anticipi provvigionali percepiti, in quanto aveva receduto dal contratto di agenzia stipulato tra le parti senza preavviso. La ricorrente esponeva di essere una società di intermediazione mobiliare che effettua attività di collocamento di prodotti e servizi finanziari di altre società, anche attraverso la collaborazione con promotori finanziari; in particolare, deduceva che Teresi era stato assunto in esclusiva con un contratto di mandato quale promotore finanziario e manager, con la previsione di un anticipo provvigionale mensile di euro 5.000,00 per i primi sei mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi in caso di raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla società, somme la cui eventuale differenza con le provvigioni maturate sarebbero state rimborsate ove l’agente avesse interrotto il rapporto nei primi ventiquattro mesi. Dato che Teresi aveva receduto dal rapporto prima dello scadere dei ventiquattro mesi, in assenza di giusta causa, l’attrice domandava la condanna del convenuto al pagamento di euro 29.300,17. Teresi si costituiva ed eccepiva l’esistenza di una giusta causa di recesso (data la natura “nociva” dei prodotti del cui collocamento era stato incaricato) e, in via riconvenzionale, chiedeva di condannare l’attrice a pagare i compensi pattuiti per l’intero periodo di collaborazione, nonché a pagare le provvigioni maturate e non riscosse e le indennità dovute ai sensi dell’art.1751 c.c. Il Tribunale di Roma decideva la causa valutando il danno subito dal convenuto in misura pari al credito vantato dalla società, compensando così in via equitativa tutte le domande. 2. La sentenza veniva impugnata, in via principale, da [OSCURATO:PERSONA] e, in via incidentale, da Teresi. Con sentenza pubblicata l’8 marzo 2018, la Corte d’appello di Roma ha preliminarmente esaminato l’appello incidentale e l’ha parzialmente accolto: la Corte ha dichiarato non dovuta da Teresi la restituzione della somma di euro 29.300,17, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di euro 40.000,00 per gli ulteriori otto mesi di attività e, stante l’interruzione del rapporto per giusta causa, al pagamento di un’indennità di preavviso di euro 10.000,00, oltre euro 21.000,00 a titolo di indennità suppletiva di clientela; la Corte ha poi, conseguentemente, rigettato l’appello principale. 3. Avverso l a sentenza la società [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Memoria è stata depositata dalla ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in cinque motivi. 1) Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione della direttiva 2004/39/CE, del d.lgs. 58/1998, del regolamento CONSOB approvato con delibera n. 16190/2007: la Corte d’appello ha affermato che Teresi ha rassegnato le proprie dimissioni a causa dell’inadempimento della ricorrente che lo aveva indotto a sottoscrivere una lettera di incarico redatta in violazione della regolamentazione europea MIFID e della regolamentazione CONSOB, imponendogli la vendita di prodotti “nocivi”, affermazione del tutto inventata, che costituisce violazione e/o falsa applicazione della normativa richiamata; i prodotti di cui si parla sono stati oggetto di adeguamento da parte di tutte le imprese di assicurazione, nonché di deposito del relativo “prospetto” presso la CONSOB. 2) Il secondo motivo contesta violazione e/o falsa applicazione del regolamento ISVAPP n. 5/2006 e, in particolare, degli artt. 41 e 42: la Corte d’appello ha considerato quale circostanza concretante giusta causa di recesso non solo l’asserita nocività dei prodotti, ma anche che Teresi abbia ricevuto l’iscrizione quale intermediario abilitato solo in data 1/02/2008; il ritardo dell’iscrizione di cui parla la Corte d’appello è soltanto relativa all’iscrizione nella sezione “E” del regolamento che concerne gli addetti all’attività di intermediazione al di fuori dei locali dell’intermediario, ma l’art. 41 del regolamento chiarisce che gli addetti incaricati della distribuzione di contratti assicurativi possono effettuare tale distribuzione purché lo facciano all’interno dei locali e si tratti di contratti assicurativi standardizzati; Teresi poteva dunque svolgere la sua attività presso i locali romani della ricorrente , che erano a sua disposizione. 3) Il terzo motivo fa valere violazione e/o falsa applicazione del d.lgs. 58/1998 e del regolamento CONSOB n. 16190/2007: la Corte d’appello ha inoltre menzionato un asserito blocco dell’attività distributiva della ricorrente a seguito dell’entrata in vigore della MIFID, quando invece vi è stata unicamente una sospensione del servizio di consulenza in materia di investimenti, servizio del tutto diverso rispetto al servizio di collocamento dei prodotti oggetto della presente causa. 4) Il quarto motivo denuncia “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, la questione della natura della somma spettante a Teresi, se di anticipo provvigionale o di fisso mensile”. 5) Il quinto motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 dell’accordo economico collettivo degli agenti del 2002: la Corte d’appello ha condannato la ricorrente a pagare euro 21.000 a titolo di indennità suppletiva di clientela; l’accordo collettivo applicabile al caso concreto prevede invece all’art. 12 che tale indennità sia calcolata sull’ammontare globale delle provvigioni nella misura del 3%, così che, pur seguendo la tesi della Corte d’appello secondo cui sono state maturate provvigioni per la somma di euro 70.000, l’indennità era pari a euro 2.100 e non a euro 21.000 come ha disposto la Corte d’appello. I primi quattro motivi non possono essere accolti. Il primo motivo denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’intera direttiva europea n. 39 del 2004, dell’intero testo unico dell’intermediazione finanziaria e dell’intero regolamento della CONSOB del 2007, giustificando la genericità della censura con il rilievo che la Corte d’appello, nel definire nocivi o illegittimi i prodotti finanziari, non avrebbe specificato da quali norme aveva fatto discendere tal valutazione. La ricorrente così non considera come l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4) c.p.c., imponga al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. di indicare, a pena d'inammissibilità della censura, le norme di legge di cui intende lamentare la violazione e di esaminarne il contenuto precettivo (cfr. al riguardo Cass., sez. un., n. 23745/2020). Anche il terzo motivo lamenta “violazione e/o falsa applicazione di legge” in relazione all’intero testo unico dell’intermediazione finanziaria, ed è pertanto anch’esso inammissibile. Il secondo motivo, che sempre invoca il parametro della “violazione e/o falsa applicazione di legge”, questa volta del regolamento ISVAP e in particolare dei suoi artt. 41-42, in realtà contesta alla Corte d’appello la mancata considerazione della circostanza che il ritardo dell’iscrizione di Teresi nel registro degli intermediari valeva solo per l’attività da svolgersi fuori dei locali della ricorrente, ma non all’interno dei locali, che erano stati messi a disposizione di Teresi e degli altri promotori finanziari, circostanza di fatto che la ricorrente non specifica di avere dedotto nei gradi precedenti e che non costituisce una violazione di legge. Il quarto motivo lamenta l’omesso esame di un fatto, contestando però al giudice d’appello non il mancato esame di un fatto storico, ma l’errata qualificazione del compenso spettante a Teresi, non un fisso mensile come ha ritenuto la Corte, ma un semplice anticipo provvisionale, lamentando così l’insufficienza della motivazione (la Corte d’appello avrebbe infatti considerato la somma mensile di euro 5.000,00 quale somma fissa o stipendio, senza nulla avere “realmente esaminato o motivato”), vizio non più denunciabile di fronte a questa Corte, e d’altra parte limitandosi a criticare la qualificazione della Corte, senza dedurre elementi che porterebbero invece a una diversa qualificazione del compenso. È invece fondato il quinto motivo. La Corte d’appello ha condannato la ricorrente a pagare a Teresi l’indennità suppletiva di clientela, “ragionevolmente” liquidandola in euro 21.000,00. Il giudice d’appello ha pertanto liquidato l’indennità in via equitativa, senza indicare i parametri della determinazione della somma, in tal modo violando quanto disposto dall’accordo collettivo nazionale ratione temporis applicabile, che all’art. 12 stabilisce come tale indennità deve essere calcolata. II. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il quinto motivo, dichiarati inammissibili i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese di l