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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 ottobre 2022

Cassazione n. 34549/2022

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R.G. n. 28752/2017 ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa anche disgiuntamente dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio, sito in Roma, piazza dei Martiri di Belfiore 2, è elettivamente domiciliata -ricorrente - contro Ministero dello sviluppo economico, in persona del Ministro pro tempore, rappresentatoe difes o ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, è elettivamente domiciliato - controricorrente - avverso la sentenza n. 2015 /201 7 della Corte d ’ appello di Roma , depositata il 5 giugno 2017.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre 2022dal [OSCURATO:PERSONA] .Rilevato che:

1. la Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], sul dichiarato presupposto della definitiva accertata nullità dei contratti a tempo determinato stipulati con l’Istituto per la [OSCURATO:PERSONA] (IPI) dal 2005 al 2010 , ritenuta la natura pubblica dell’IPI ed applicabile il divieto di conversione in rapporto a tempo indeterminato, ha acco lto la domanda subordinata di risarcimento del danno, commisurato in cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, assumendo come parametro l’indennità di cui all’art. 32 della l. 4 novembre 2010, n. 183;

2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] articolando tre motivi, cui resiste il Ministero con controricorso;

3. la ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto applicabile il divieto di conversione del rapporto in ragione della ritenuta natura pubblica dell’IPI;

2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 20, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. con modif. dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, nonché dell’art. 15 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. dalla l. 15 luglio 2011, n. 111, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello erroneamente respinto la domanda di accertamento del diritto della lavoratrice al trasferimento ed alla immissione nei ruoli del Ministero;

3. i primi due motivi di ricorso, che possono essere considerati unitariamente in quanto intesi a contestare il mancato riconoscimento dell’instaurazione del rapporto a tempo indeterminato con l’IPI e, di conseguenza, il trasferimento al MISE, sono infondati, in conformità all’orientamento assunto da questa Corte in ordine alla natura pubblica dell’IPI (così Cass. Sez.

L, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 28060; in senso conforme, Cass. Sez.

L, 12/11/2021 , n. 33802 ), dal quale non vi sono ragioni per discostarsi;

3.1. in particolare, nei precedenti citati, la natura pubblica dell’IPI è stata ritenuta proprio argomentando a partire dalla lettera dell’art. 7, comma 20, del d.l. n. 78 del 2010, cit. , a ciò aggiungendosi che, intanto il trasferimento al Ministero del personale in servizio a tempo indeterminato presso l’ente al momento della soppressione poteva reputarsi legittimo, ai sensi degli artt. 42 e 97 Cost., in quanto l’IPI avesse natura pubblica e non già privata;

3.2. in esito ad ampia motivazione, cui si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., questa Corte ha quindi affermato che «il d.l. n. 78 del 2018 di soppressione dell ’ IPI assume una chiara valenza ricognitiva della natura pubblica che l ’ Istituto aveva acquisto » in base ai plurimi interventi legislativi espressamente richiamati ed interpretatinei predetti precedenti; 3.3.proprio dalla natura pubblica dell’IPI discende l’applicazione del divieto di costituzione diun rapporto di lavoro a tempo indeterminato quale effetto della de claratoria di illegittimità dei termini apposti a contratti stipulati quando l'Istituto aveva già acquisito detta natura, con conseguente infondatezza dei primi due motivi, in quanto tale preclusione assume valenza dirimente anche rispetto al trasferimento del personale al Ministero per effetto della soppressione dell’IPI;

4. con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello omesso di applicare ai fini del risarcimento del danno il parametro di cui all’art. 18, comma 5, della l. 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dalla l. 28 giugno 2012, n. 92, denunciando la violazione anche dell’art. 3 Cost.;

5. il terzo motivo, dedotto in ordine ai criteri di liquidazione del danno, è parimenti infondato, posto che la Corte territoriale si è conformata ai principi espressi da questa Corte a Sezioni Unite (Cass. Sez.

U, 15 marzo 2016, n. 5072), secondo cui «nell’ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cuiall’art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto».In particolare, nella sentenza impugnata sono stati assunti come parametri, ai sensi dell’art. 32 della l. n. 183 del 2010, avuto riguardo ai criteri di cui all’art. 8 della l. 15 luglio 1966, n. 604, la dimensione territoriale, la grande entità del numero dei dipendenti occupati, il numero dei contratti a termine intervenuti, la loro durata e la ravvicinata collocazione temporale nell’arco di cinque anni, oltre che la complessità del quadro normativo di riferimento, per giungere alla liquidazione di cinque mensilità dell’ultima ret ribuzione globale di fatto; non si apprezza, pertanto, la denunciata violazione di legge né si ravvisano ragioni per discostarsi dal consolidato indirizzo aperto dal citato precedente a Sezioni Unite;

6. pertanto, il ricorso va integralmente respinto;

7. alla soccombenza segue la condanna della ricorrenteal pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delMinistero, liquidate come da dispositivo; 8.occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez.

U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M. rigetta il ricors o e condanna la ricorrent e al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 3.000,00 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
R.G. n. 28752/2017 ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa anche disgiuntamente dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio, sito in Roma, piazza dei Martiri di Belfiore 2, è elettivamente domiciliata -ricorrente - contro Ministero dello sviluppo economico, in persona del Ministro pro tempore, rappresentatoe difes o ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, è elettivamente domiciliato - controricorrente - avverso la sentenza n. 2015 /201 7 della Corte d ’ appello di Roma , depositata il 5 giugno 2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre 2022dal [OSCURATO:PERSONA] .Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], sul dichiarato presupposto della definitiva accertata nullità dei contratti a tempo determinato stipulati con l’Istituto per la [OSCURATO:PERSONA] (IPI) dal 2005 al 2010 , ritenuta la natura pubblica dell’IPI ed applicabile il divieto di conversione in rapporto a tempo indeterminato, ha acco lto la domanda subordinata di risarcimento del danno, commisurato in cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, assumendo come parametro l’indennità di cui all’art. 32 della l. 4 novembre 2010, n. 183; 2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] articolando tre motivi, cui resiste il Ministero con controricorso; 3. la ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto applicabile il divieto di conversione del rapporto in ragione della ritenuta natura pubblica dell’IPI; 2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 20, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. con modif. dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, nonché dell’art. 15 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. dalla l. 15 luglio 2011, n. 111, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello erroneamente respinto la domanda di accertamento del diritto della lavoratrice al trasferimento ed alla immissione nei ruoli del Ministero; 3. i primi due motivi di ricorso, che possono essere considerati unitariamente in quanto intesi a contestare il mancato riconoscimento dell’instaurazione del rapporto a tempo indeterminato con l’IPI e, di conseguenza, il trasferimento al MISE, sono infondati, in conformità all’orientamento assunto da questa Corte in ordine alla natura pubblica dell’IPI (così Cass. Sez. L, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 28060; in senso conforme, Cass. Sez. L, 12/11/2021 , n. 33802 ), dal quale non vi sono ragioni per discostarsi; 3.1. in particolare, nei precedenti citati, la natura pubblica dell’IPI è stata ritenuta proprio argomentando a partire dalla lettera dell’art. 7, comma 20, del d.l. n. 78 del 2010, cit. , a ciò aggiungendosi che, intanto il trasferimento al Ministero del personale in servizio a tempo indeterminato presso l’ente al momento della soppressione poteva reputarsi legittimo, ai sensi degli artt. 42 e 97 Cost., in quanto l’IPI avesse natura pubblica e non già privata; 3.2. in esito ad ampia motivazione, cui si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., questa Corte ha quindi affermato che «il d.l. n. 78 del 2018 di soppressione dell ’ IPI assume una chiara valenza ricognitiva della natura pubblica che l ’ Istituto aveva acquisto » in base ai plurimi interventi legislativi espressamente richiamati ed interpretatinei predetti precedenti; 3.3.proprio dalla natura pubblica dell’IPI discende l’applicazione del divieto di costituzione diun rapporto di lavoro a tempo indeterminato quale effetto della de claratoria di illegittimità dei termini apposti a contratti stipulati quando l'Istituto aveva già acquisito detta natura, con conseguente infondatezza dei primi due motivi, in quanto tale preclusione assume valenza dirimente anche rispetto al trasferimento del personale al Ministero per effetto della soppressione dell’IPI; 4. con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello omesso di applicare ai fini del risarcimento del danno il parametro di cui all’art. 18, comma 5, della l. 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dalla l. 28 giugno 2012, n. 92, denunciando la violazione anche dell’art. 3 Cost.; 5. il terzo motivo, dedotto in ordine ai criteri di liquidazione del danno, è parimenti infondato, posto che la Corte territoriale si è conformata ai principi espressi da questa Corte a Sezioni Unite (Cass. Sez. U, 15 marzo 2016, n. 5072), secondo cui «nell’ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cuiall’art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto».In particolare, nella sentenza impugnata sono stati assunti come parametri, ai sensi dell’art. 32 della l. n. 183 del 2010, avuto riguardo ai criteri di cui all’art. 8 della l. 15 luglio 1966, n. 604, la dimensione territoriale, la grande entità del numero dei dipendenti occupati, il numero dei contratti a termine intervenuti, la loro durata e la ravvicinata collocazione temporale nell’arco di cinque anni, oltre che la complessità del quadro normativo di riferimento, per giungere alla liquidazione di cinque mensilità dell’ultima ret ribuzione globale di fatto; non si apprezza, pertanto, la denunciata violazione di legge né si ravvisano ragioni per discostarsi dal consolidato indirizzo aperto dal citato precedente a Sezioni Unite; 6. pertanto, il ricorso va integralmente respinto; 7. alla soccombenza segue la condanna della ricorrenteal pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delMinistero, liquidate come da dispositivo; 8.occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. rigetta il ricors o e condanna la ricorrent e al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 3.000,00 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1
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