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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 maggio 2025

Cassazione n. 19181/2026

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to [OSCURATO:PERSONA],domiciliazione telematica-ricorrente-controRyanair DAC, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n.694/2025 depositata il12/5/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiestola decisione del ricorso;Numero registro generale 3523/2026Numero sezionale 354/2026Numero di raccolta generale 19181/2026Data pubblicazione 11/06/2026ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ilricorso deve intendersi rinunciato per cui si deve dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna la parte ricorrente arifondere alla controricorrente le spese, che liquida in euro 100 percompensi ed euro 200 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15% e agli accessori di legge.Roma, in data 9 giugno 2026Il PresidenteChiara Graziosi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to [OSCURATO:PERSONA],domiciliazione telematica-ricorrente-controRyanair DAC, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n.694/2025 depositata il12/5/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiestola decisione del ricorso;Numero registro generale 3523/2026Numero sezionale 354/2026Numero di raccolta generale 19181/2026Data pubblicazione 11/06/2026ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ilricorso deve intendersi rinunciato per cui si deve dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna la parte ricorrente arifondere alla controricorrente le spese, che liquida in euro 100 percompensi ed euro 200 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15% e agli accessori di legge.Roma, in data 9 giugno 2026Il PresidenteChiara Graziosi
Sentenza Cassazione n. 19181/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris