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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 31690/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 4161-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa a margine del ricorso - ricorrente — contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato — avverso la sentenza n_ 137/04/2013 della [OSCURATO:PERSONA] di COSENZA, depositata il 30/9/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/2/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'ORFANO R.G. 4161/2015 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza aveva dichiarato inammissibile il ricorso mediante il quale era stato chiesto, in sede di ottemperanza, che la Commissione provvedesse all'esecuzione della sentenza, resa dalla medesima Commissione, con cui il Comune di [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato al pagamento, in suo favore, di somma a titolo di spese processuali; il Comune è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA]

1.1. con unico mezzo si denuncia violazione di norme di diritto (artt. 70, del d.

Igs. 31 dicembre 1992, n. 546, 14 del d.P.R. n. 669 del 1996 conv. in legge n. 30 del 1997, 44, comma 3, del D.L. n. 269/2003, conv. in legge n. 326/2003) e si lamenta che la Commissione abbia erroneamente affermato che per instaurare il giudizio di ottemperanza sia necessario procedere alla notifica della sentenza in forma esecutiva, con successivo decorso del termine di gg. 120 di cui all'art. 14 del D.L. n. 669/96 cit.;

1.2. il ricorso è fondato;

1.3. va data conferma, nella presente sede, ai principi di diritto, già espressi da questa Corte (cfr. Cass. nn. 15176/2010, 20202/2010), secondo cui, in tema di contenzioso tributario, il giudizio di ottemperanza, ammissibile ogni qualvolta debba farsi valere l'inerzia dell'Amministrazione rispetto al giudicato o la difformità specifica dell'atto posto in essere dalla stessa rispetto all'obbligo processuale di attenersi all'accertamento contenuto nella sentenza da eseguire, si differenzia dal concorrente giudizio esecutivo civile, perché il suo scopo non è quello di ottenere l'esecuzione coattiva del comando contenuto nel giudicato, ma di rendere effettivo quel comando, anche e specialmente se privo dei caratteri di puntualità e precisione tipici del titolo esecutivo, al che deriva che, non essendo previsto alcun termine per l'Amministrazione per adempiere al giudicato e non potendosi applicare al termine previsto dal comma 1 dell'art. in quanto previsto per le sole procedure esecutive, unica condizione per la proponibilità del giudizio di ottemperanza è il decorso del termine di trenta giorni dalla messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 70, secondo comma, ultima parte, del d.

Igs. 31 dicembre 1992, n. 546;R.G. 4161/2015

1.4. da tali considerazioni discende quindi che devono considerarsi distinti, anche se concorrenti, la procedura esecutiva ed il giudizio di cttemperanza, per cui la procedura per adire a quest'ultimo non è coincidente con quella esecutiva e non essendo previsto alcun termine per l'Amministrazione finanziaria o per gli enti locali per adempiere al giudicato, unica condizione per la proponibilità del giudizio de quo è il decorso del termine di trenta giorni decorrenti dalla messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario, adempimento compiuto dal contribuente;

2. tutto ciò premesso, il ricorso deve essere accolto e, cassata la sentenza impugnata che ha fatto riferimento ad una regula iuris errata, la causa va rinviata per un nuovo esame alla C.T.P. di Cosenza, in diversa composizione, che provvederà anche alle spese del presente giudizio di legittimità P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributa , in data 1.7.2.2021.

I Presideni:e ícIern i ) [OSCURATO:PERSONA] Oggi, 0 A, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ERTO zr_51--kj\ COPI SUPREMA O CASSAZIONEU.R.P.

CENTRALE Ge"Alt.),„,e4_ }3.2.2) ds-,TJQ e i 5 P,i)

22. s crdue-A!:,,,,,e AL), \u,e4,u1p, L1/4e9._ u.. 3fo4&3 det2212, CaPà.t.w:ss-cc.4 T kT c-tap_ je joetjeA.4,2-«, ( )-2-9A4 oke& Gzuu-j.:.‘s-kom e T-i-Qck,,, q?-u).110.(j, Co'snz.u2rQ, jowe.):2, te 30 hfiii-e).,W,e_ ,20Att 7.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4161-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa a margine del ricorso - ricorrente — contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato — avverso la sentenza n_ 137/04/2013 della [OSCURATO:PERSONA] di COSENZA, depositata il 30/9/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/2/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'ORFANO R.G. 4161/2015 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza aveva dichiarato inammissibile il ricorso mediante il quale era stato chiesto, in sede di ottemperanza, che la Commissione provvedesse all'esecuzione della sentenza, resa dalla medesima Commissione, con cui il Comune di [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato al pagamento, in suo favore, di somma a titolo di spese processuali; il Comune è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con unico mezzo si denuncia violazione di norme di diritto (artt. 70, del d. Igs. 31 dicembre 1992, n. 546, 14 del d.P.R. n. 669 del 1996 conv. in legge n. 30 del 1997, 44, comma 3, del D.L. n. 269/2003, conv. in legge n. 326/2003) e si lamenta che la Commissione abbia erroneamente affermato che per instaurare il giudizio di ottemperanza sia necessario procedere alla notifica della sentenza in forma esecutiva, con successivo decorso del termine di gg. 120 di cui all'art. 14 del D.L. n. 669/96 cit.; 1.2. il ricorso è fondato; 1.3. va data conferma, nella presente sede, ai principi di diritto, già espressi da questa Corte (cfr. Cass. nn. 15176/2010, 20202/2010), secondo cui, in tema di contenzioso tributario, il giudizio di ottemperanza, ammissibile ogni qualvolta debba farsi valere l'inerzia dell'Amministrazione rispetto al giudicato o la difformità specifica dell'atto posto in essere dalla stessa rispetto all'obbligo processuale di attenersi all'accertamento contenuto nella sentenza da eseguire, si differenzia dal concorrente giudizio esecutivo civile, perché il suo scopo non è quello di ottenere l'esecuzione coattiva del comando contenuto nel giudicato, ma di rendere effettivo quel comando, anche e specialmente se privo dei caratteri di puntualità e precisione tipici del titolo esecutivo, al che deriva che, non essendo previsto alcun termine per l'Amministrazione per adempiere al giudicato e non potendosi applicare al termine previsto dal comma 1 dell'art. in quanto previsto per le sole procedure esecutive, unica condizione per la proponibilità del giudizio di ottemperanza è il decorso del termine di trenta giorni dalla messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 70, secondo comma, ultima parte, del d. Igs. 31 dicembre 1992, n. 546;R.G. 4161/2015 1.4. da tali considerazioni discende quindi che devono considerarsi distinti, anche se concorrenti, la procedura esecutiva ed il giudizio di cttemperanza, per cui la procedura per adire a quest'ultimo non è coincidente con quella esecutiva e non essendo previsto alcun termine per l'Amministrazione finanziaria o per gli enti locali per adempiere al giudicato, unica condizione per la proponibilità del giudizio de quo è il decorso del termine di trenta giorni decorrenti dalla messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario, adempimento compiuto dal contribuente; 2. tutto ciò premesso, il ricorso deve essere accolto e, cassata la sentenza impugnata che ha fatto riferimento ad una regula iuris errata, la causa va rinviata per un nuovo esame alla C.T.P. di Cosenza, in diversa composizione, che provvederà anche alle spese del presente giudizio di legittimità P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributa , in data 1.7.2.2021. I Presideni:e ícIern i ) [OSCURATO:PERSONA] Oggi, 0 A, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ERTO zr_51--kj\ COPI SUPREMA O CASSAZIONEU.R.P. CENTRALE Ge"Alt.),„,e4_ }3.2.2) ds-,TJQ e i 5 P,i) 22. s crdue-A!:,,,,,e AL), \u,e4,u1p, L1/4e9._ u.. 3fo4&3 det2212, CaPà.t.w:ss-cc.4 T kT c-tap_ je joetjeA.4,2-«, ( )-2-9A4 oke& Gzuu-j.:.‘s-kom e T-i-Qck,,, q?-u).110.(j, Co'snz.u2rQ, jowe.):2, te 30 hfiii-e).,W,e_ ,20Att 7.