CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00350/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce i vizi di violazione di legge e della motivazione sulla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Il motivo, con cui apparentemente si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione, è proposto in realtà al di fuori dei casi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché, più che confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata per dimostrare l'esistenza dei vizi ipotizzati, prospetta questioni di merito ed in fatto relative alla valutazione della prova, di cui propone una lettura alternativa. In sostanza, si critica l'adeguatezza della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito per ottenerne una diversa. Va ribadito che è inammissibile il motivo di ricorso con cui si contesti l'adeguatezza della valutazione probatoria del giudice di merito per ottenerne una diversa: si tratta di una censura non riconducibile alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge. Le asserite mancanze, contraddittorietà e/o palesi illogicità della motivazione non sono emergenti dal provvedimento impugnato. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle tm mende Così deciso il 1 dicembr