CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021
Cassazione n. 41324/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Biella del 29.9.2017 che aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di evasione e, riconosciute le attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di 8 mesi di reclusione. Con unico motivo deduce il vizio di motivazione sulla responsabilità dell'imputato, non essendovi prova dell'allontanamento dell'imputato dall'abitazione, ma solo del malfunzionamento del citofono. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo, articolato in fatto e già disatteso in sentenza in base alla deposizione del verbalizzante ed all'orientamento di questa Corte, secondo il quale l'allontanamento dell'imputato dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione può essere legittimamente desunto dalla mancata risposta al suono del citofono, attivato dalla P.G. nel corso di un controllo per un rilevante lasso temporale e con modalità tali da richiamare l'attenzione (Sez. 6 n. 1071 del 08/01/2016, Martellotti, Rv. 267726). Va, quindi, dichiarata l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA] olo [OSCURATO:PERSONA] N CANC 2