CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 gennaio 2026
Cassazione n. 27250/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in data 03/10/2025,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], hachiesto di rigettare il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 28/10/2025 la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della sentenzadel Tribunale di Foggia emessa in data 16/03/2023 nei confronti dell’imputato [OSCURATO:PERSONA],previa riqualificazione del fatto nel reato di cui agli artt. 56 e 648 bis cod. pen., ha rideterminatola pena irrogata.2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato,formulando quattro motivi.2.1. Con il primo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione per avere laCorte territoriale disatteso il motivo di appello con il quale si invocava la nullità della sentenzadi primo grado per essere stata modificata l'originaria imputazione senza procedere alla notificadel relativo verbale d'udienza all'imputato. La difesa lamenta che la Corte di appello ha qualificatol’omessa notifica come nullità relativa, anziché assoluta rilevabile in ogni stato e grado delgiudizio.2.2. – 2.3. Con il secondo e il terzo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione,per avere affermato la responsabilità dell’imputato, utilizzando, a fini probatori, dichiarazionirese dall'imputato senza la presenza del difensore, riferite dal teste Melchionda durante la suatestimonianza, in violazione dell'art 62 cod. proc. pen., nonché le dichiarazioni del medesimoteste facenti riferimento a fonte confidenziale, non svelata, e a notizie anonime. Si lamentaanche l’assenza di elementi di prova idonei a ritenere fondata “l’aggravante contestata in viasuppletiva” (p. 6 ricorso).2.4. Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione in merito alla mancata disapplicazionedella recidiva e al mancato giudizio di prevalenza delle riconosciute circostanze attenuantigeneriche sulla recidiva.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1. Preliminarmente, va osservato come l'atto di impugnazione violi la necessità di un ordinatoinquadramento delle ragioni di censura nell'ambito dei vizi di legittimità deducibili ai sensidell’art. 606 cod. proc. pen., indulgendo in una formulazione priva della titolazione dei motivi edell'indicazione - secondo una successione logica ragionata - degli argomenti a sostegno dellediverse questioni sottoposte alla Corte di legittimità. Il ricorso, infatti, per come precisato anchedal protocollo di intesa stipulato dalla Corte di cassazione con il C.N.F. il 17 dicembre 2015, deveconsentire, anche mediante il rispetto di schemi grafici, un ordinato inquadramento delle ragionidi doglianza nella griglia dei vizi di legittimità deducibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., nonpotendosi ritenere, per un verso, che spetti alla Corte di legittimità la funzione di rielaborarel'impugnazione e, per altro verso, che detto onere sia soddisfatto mediante l'uso di una formulariepilogativa omnicomprensiva del tipo di quella indicata nelle conclusioni dell'atto (in tema, v.Sez. 2, n. 57737 del 20/09/2018, Obambi, Rv. 274471 - 01; Sez. 2, n. 29607 del 14/05/2019,Castaldo, Rv. 276748 - 01; Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, dep. 2014, Hussien, Rv. 259063;Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518 - 02). Ad ogni buon conto, si osservaquanto segue sulle doglianze sollevate.2. In ordine al primo motivo, con il quale il ricorrente si duole dell’omessa notifica del verbale diudienza contenente la parziale modifica del capo di imputazione, va escluso, contrariamente aquanto sostenuto, che si verta in tema di nullità assoluta. Al riguardo, la giurisprudenza di questaCorte ha avuto modo di chiarire che “in tema di nuove contestazioni,la modifica dell'impugnazione riguardante un elemento accessorio del fatto - qual è la data delcommesso reato oppure il termine iniziale o finale di un reato permanente a "contestazionechiusa" - non accompagnata dalla notifica dell'estratto del verbale dibattimentale all’imputatocontumace o assente, determina una nullità assoluta qualora l'elemento modificato, incidendosul nucleo essenziale del fatto, abbia impedito il pieno esercizio dei diritti difensivi; qualora,invece, la modifica non investa il nucleo sostanziale dell'addebito e non reca pregiudizio al dirittodell'imputato di individuare con esattezza il fatto contestatogli, l'omessa notificazione del verbaledi udienza contenente tale modifica, determina una nullità relativa, non deducibile conl'impugnazione della sentenza se non eccepita dal difensore presente all'udienza successiva (sez.2, sent. n. 46342 del 26/10/2016 Ud., dep. 03/11/2016, Rv. 268320 – 01). Ebbene, la Corte dimerito, conformemente al consolidato orientamento di questa Corte, ha correttamente ritenutoche la modifica dell’originaria imputazione non aveva investito il nucleo sostanziale dell'addebito(avendo previsto l’estensione della derivazione illecita delle banconote rinvenute pressol’abitazione dell’imputato provento anche “di ulteriore furto o di ulteriore rapina”, p. 2 dellasentenza impugnata) e non aveva quindi recato pregiudizio al diritto dell'imputato di individuareesattamente il fatto contestatogli con la conseguenza che l'omessa notificazione del verbale diudienza contenente tale modifica all’imputato assente aveva determinato solo una nullitàrelativa, non deducibile con l'impugnazione della sentenza in appello in quanto non era stataeccepita dal difensore presente all'udienza successiva (cfr. in tal senso Sez. 2, Sentenza n. 46342del 26/10/2016 Ud. dep. 03/11/2016 Rv. 268320 – 01 e Sez. 2 -; Sentenza n. 2395 del27/11/2025 Ud. dep. 21/01/2026 Rv. 289285 – 01).2.1. Va tuttavia rilevato come, in realtà, vi sia stato il tentativo di notifica all’imputato. Comeemerge dalla consultazione del fascicolo - consentita trattandosi di questione processuale - laCorte di appello alle udienze del 14/04/2022 e del 22/09/2022 ha disposto la notifica del verbalecontenente la parziale modifica del capo di imputazione all’imputato, il quale, però, non si è resodisponibile: si veda in tal senso (foglio 168 del fascicolo) la nota dei carabinieri di Manfredoniadatata 25/07/2022 con cui si comunica di avere raggiunto telefonicamente l’imputato, il qualeha riferito che si trovava all’estero per motivi di lavoro, che aveva avuto conoscenza, per iltramite del difensore, dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e che vi avrebbe partecipato; tuttavia, aquest’ultima udienza (al verbale della quale è allegata la richiamata nota dei carabinieri) egli eraassente. Il motivo, pertanto, è infondato.3. Il secondo e il terzo motivo, trattati congiuntamente in quanto connessi, sono anch’essiinfondati. Se è vero che la Corte di merito non ha motivato sull’eccezione oggetto del secondomotivo di ricorso, è anche vero che la difesa non indica se, all'esito della prova di resistenza, glialtri elementi valutati a carico dell'imputato fossero sufficienti o meno a respingere la doglianza.Analoghe considerazioni valgono per l’eccezione oggetto del terzo motivo, relativo al riferimentoa fonte confidenziale contenuto nella deposizione del teste Melchionda. Va evidenziato, alriguardo, che nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l’errore nella valutazionedi un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità peraspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta"prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova erroneamente valutati diventano irrilevantied ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti agiustificare l'identico convincimento.Nel caso oggetto di scrutinio, a seguito della prova di resistenza, ritiene il Collegio che, ai finidella affermazione di responsabilità, le dichiarazioni rese dall’imputato siano state correttamenteritenute non decisive, non essendo stato fatto alcun riferimento alle stesse, quale elemento diprova, né nella sentenza di appello né in quella di primo grado. Parimenti, quanto all’eccezionerelativa alla fonte confidenziale, la Corte territoriale ha valorizzato l’esito del sopralluogo pressol’abitazione dell’imputato sul quale il teste Melchionda ha riferito, evidenziando come siacomunque “caduta sotto la diretta percezione visiva e cognitiva del teste la sussistenza(suscettibile quindi di valida rappresentazione testimoniale) di un vero e proprio laboratoriodomestico nella disponibilità dell’imputato” per la pulitura di banconote macchiate di provenienzaillecita (p. 3 sentenza impugnata).Le due eccezioni difensive sono pertanto prive di decisività in quanto, dalla lettura delle sentenzedi merito, risultano indicati una serie di convergenti elementi di carattere logico e fattuale (p. 3sentenza di appello, pp. 5-8 sentenza di primo grado) che, pur in assenza delle dichiarazionidell’imputato e dell’indicazione della fonte confidenziale, denunziate come inutilizzabili,avvalorano il convincimento sulla responsabilità dell’imputato per il reato ascritto (tra le altre,vedi Sez. 2, n. 30271 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303 sul "criterio di resistenza", in temadi contestata inutilizzabilità della prova).4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto sostenuto, la Corteterritoriale, con motivazione ineccepibile, ha spiegato sia le ragioni per le quali non ha ritenutodi disapplicare la recidiva contestata, evidenziando la correlazione tra l’attività illecitadell’imputato e “contesti criminosi cui riversare il proprio intervento di riciclaggio dellebanconote”, sia l’ostatività del carattere reiterativo della recidiva rispetto ad un giudizio dibilanciamento con le circostanze attenuanti generiche diverso dall’equivalenza (p. 3 dellasentenza impugnata).5. Per i motivi esposti, il ricorso va rigettato. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, il 16 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSimonetta [OSCURATO:PERSONA]