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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 34671/2022

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la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 21388 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso giusta procura speciale su atto separato dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (che indica l’indirizzo in PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA](PEC: sc [OSCURATO:EMAIL] ) - controricorrente - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Puglia n.252/26/ 21 depositata i n data 25 / 0 1 /20 2 1 ; Oggetto: divieto di ius novorum.

Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 28 / 0 9 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - [OSCURATO:PERSONA] ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatogliper l’anno 201 0 ai fini del recupero di maggior e IRPEF; IVAed IRAP oltre addizionali, interessi e sanzioni di legge; - la CTP accoglieva il ricorso; l’Agenzia delle Entrate appellava la pronuncia;la CTR rigettava l’appello; - ricorre a questa Corte l’[OSCURATO:PERSONA] con atto affidatodue motiv i illustrati da memoria ; - ilcontribuente resiste con controricorso ; Consideratoche: - il primo motivo si duole della violazione e falsa applicazione degli artt.49, 53, 56, 57 del d.

Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere il giudice dell’appello ritenuto che l’Ufficioabbia modificato la causa petendi , deducendo in appello motivi diversi da que lli dedotti in primo grado, con ciò violando l’art.57 del d.

Lgs. n. 546 del 1992; - il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 56 del d.

Lgs. n. 546del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR erroneamente confermato l’annullamento dell’atto impugnato, in quanto il contribuente, vittorioso in primo grado, non aveva riproposto in appello (grado nel quale non si è costituito) le p roprie eccezioni , che quindi non dovevano essere esaminate; - i motivi, suscettibili di esame congiunto in quanto tra loro connessi,illustrati analiticamente in memoria, sono fondati; - preliminarmente ritiene il Collegio, decidendo in difformità dalla proposta del Consigliere Relatore, che la trascrizione sia pur parzialedell’atto di appello operata a pagg. 11 – 12 del ricorso per cassazione, sia di per sé idonea a rendere le censure rispettose delprincipio di “autosufficienza” dei motivi di impugnazi one; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - effettivamente, poi, venendo al contenuto dei motivi, si osserva che la sola statuizione che risulta resa dalla CTP riguardava la pretesanullità dell’atto impositivo per violazione dell’art. 12 c. 7 della L. n. 212 del 2000: questa doveva essere, sol a, oggetto di impugnazionedell’Ufficio; - ne deriva che ove mai l’Erario avesse violato il divieto di nova in appello riguardo le ragioni della pretesa impositiva, ciò non avrebbepotuto comunque giustificare la sostanziale declaratoria di inammissibilità d ell’appello (per quanto in dispositivo si provvedaal rigetto); - conseguentemente, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassatacon rinvio al giudice dell’appello; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Pugl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 21388 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso giusta procura speciale su atto separato dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (che indica l’indirizzo in PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA](PEC: sc [OSCURATO:EMAIL] ) - controricorrente - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Puglia n.252/26/ 21 depositata i n data 25 / 0 1 /20 2 1 ; Oggetto: divieto di ius novorum. Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 28 / 0 9 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - [OSCURATO:PERSONA] ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatogliper l’anno 201 0 ai fini del recupero di maggior e IRPEF; IVAed IRAP oltre addizionali, interessi e sanzioni di legge; - la CTP accoglieva il ricorso; l’Agenzia delle Entrate appellava la pronuncia;la CTR rigettava l’appello; - ricorre a questa Corte l’[OSCURATO:PERSONA] con atto affidatodue motiv i illustrati da memoria ; - ilcontribuente resiste con controricorso ; Consideratoche: - il primo motivo si duole della violazione e falsa applicazione degli artt.49, 53, 56, 57 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere il giudice dell’appello ritenuto che l’Ufficioabbia modificato la causa petendi , deducendo in appello motivi diversi da que lli dedotti in primo grado, con ciò violando l’art.57 del d. Lgs. n. 546 del 1992; - il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 56 del d. Lgs. n. 546del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR erroneamente confermato l’annullamento dell’atto impugnato, in quanto il contribuente, vittorioso in primo grado, non aveva riproposto in appello (grado nel quale non si è costituito) le p roprie eccezioni , che quindi non dovevano essere esaminate; - i motivi, suscettibili di esame congiunto in quanto tra loro connessi,illustrati analiticamente in memoria, sono fondati; - preliminarmente ritiene il Collegio, decidendo in difformità dalla proposta del Consigliere Relatore, che la trascrizione sia pur parzialedell’atto di appello operata a pagg. 11 – 12 del ricorso per cassazione, sia di per sé idonea a rendere le censure rispettose delprincipio di “autosufficienza” dei motivi di impugnazi one; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - effettivamente, poi, venendo al contenuto dei motivi, si osserva che la sola statuizione che risulta resa dalla CTP riguardava la pretesanullità dell’atto impositivo per violazione dell’art. 12 c. 7 della L. n. 212 del 2000: questa doveva essere, sol a, oggetto di impugnazionedell’Ufficio; - ne deriva che ove mai l’Erario avesse violato il divieto di nova in appello riguardo le ragioni della pretesa impositiva, ciò non avrebbepotuto comunque giustificare la sostanziale declaratoria di inammissibilità d ell’appello (per quanto in dispositivo si provvedaal rigetto); - conseguentemente, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassatacon rinvio al giudice dell’appello; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Pugl
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