CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 giugno 2026
Cassazione n. 19408/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- [OSCURATO:PERSONA],2026 [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.,1836 [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.);- intimati –avverso la sentenza n. 68/2021 della CORTE D'APPELLO diCATANIA, depositata il 02/02/2021 R.G.N. 345/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del15/04/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20998/2021Numero sezionale 1836/2026Numero di raccolta generale 19408/20261. La Corte di appello di Catania, con la sentenza indicata inepigrafe, ha rigettato l’opposizione avverso la cartellaesattoriale emessa in forza del verbale ispettivo del 31 luglio2006.2. In discussione la legittima adesione, da parte dellaricorrente, al contratto di riallineamento provinciale siglato il 21febbraio 2001, la Corte territoriale, conformemente alTribunale, ha ritenuto non valida l’adesione.2.1. In estrema sintesi, per i giudici di merito, il contrattodi riallineamento provinciale stipulato il 21 febbraio 2001 eratardivo: la disciplina di riferimento aveva fissato la data ultimadel 31 dicembre 2000 per la stipulazione di contratti diriallineamento provinciale, con la conseguenza che anchel’adesione della società ricorrente, finalizzata alla fruizione deibenefici contributivi, era illegittima.2.2. L’ulteriore tesi difensiva -secondo cui la dittaavrebbe comunque erogato una retribuzione superiore e noninferiore a quella prevista dal contratto di riallineamento- oltrea configurare una questione «nuova», come tale inammissibileai sensi dell’art. 437 c.p.c., era comunque infondata in ragionedelle superiori argomentazioni e del fatto che essa contrastavacon la ratio dell’istituto degli accordi di riallineamento introdottodalla legge nr. 508 del 1996.3. Avverso la decisione ricorre per cassazione la SocietàSemplice [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contre motivi, illustrati da memoria. Gli enti in epigrafe sono rimastiintimati.4. In sede di adunanza camerale, il collegio ha riservNaumtoer o irle gistro generale 20998/2021Numero sezionale 1836/2026termine di 60 giorni per il deposito del presente provvediNmumeenro tdoi r.a c colta generale 19408/2026Data pubblicazione 12/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE.5. Con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. – èdedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 116, comma3, della legge n. 388 del 2000 nonché del comma 1 delmedesimo articolo, in relazione all’art. 5 del D.L. n. 510 del1996, convertito con modificazioni dalla legge n.608 del 1996,con riferimento alla decisione assunta dalla commissioneeuropea sul regime di Aiuto di Stato n. 263 del 2000. È dedottaomessa valutazione ed errata applicazione delle disposizioni dilegge.6. Con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p. – èdedotta la violazione e falsa applicazione degli accordi collettiviprovinciali in relazione alla norma di proroga, ai sensi e per glieffetti di cui all’art. 116, comma 1, della legge nr. 388 del 2000.7. I primi due motivi vanno congiuntamente esaminati, inquanto connessi, e sono infondati per le ragioni già espresse daquesta Corte con la pronuncia n. 11541 del 2024.8. I giudici di merito hanno esattamente interpretato lacomplessa normativa di riferimento, attraverso la quale ilLegislatore ha consentito ai datori di lavoro di «uscire da unasituazione di illegalità in modo graduale» per «accedere aibenefici previsti dall’ordinamento, senza dovereimmediatamente sostenere tutti gli oneri a questiconnessi»(Cass. cit., punto 10 della motivazione).8.1. Per grosse linee, con i cd. contratti di riallineamentoretributivo, nelle zone svantaggiate del territorio nazionale, leimprese avrebbero potuto, progressivamente, adeguare leretribuzioni corrisposte agli importi determinati dal C.C.NN.Lum.,e roin re gistro generale 20998/2021Numero sezionale 1836/2026tal modo sanando profili di irregolarità retributiva e contrNibumuetriov dai r.a ccolta generale 19408/20268.2. Rinviando ai sensi dell’art. 118 disp.att. c.p.c. alDleat a pubblicazione 12/06/2026argomentazioni del precedente citato, questa Corte, per quantoqui più rileva, ha osservato che il contratto di riallineamentoprovinciale doveva avvenire, per essere legittimo, entro il31.12.2000. Successivamente, dapprima fino al 17 ottobre2001, poi, per effetto di ulteriori proroghe, fino alla data dientrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 103 del2021, si è consentita esclusivamente la stipula di accordiaziendali volti a recepire i contratti provinciali di riallineamentopurché questi ultimi fossero stati stipulati entro la data del31.12. 2000 (in argomento anche Cass. nn. 11211 del 2024,4310 e 21394 del 2025).8.3. Tanto non è accaduto nel caso di specie ove ilcontratto provinciale di riallineamento è del febbraio 2001;l’accordo è dunque illegittimo e da tanto deriva la non validitàanche di quello aziendale di recepimento.8.4. La pronuncia d’appello ha, quindi, rettamente intesola disciplina di legge e correttamente applicato i principi diquesta Corte; in definitiva, la società non poteva pagareretribuzioni inferiori a quelle previste dalla contrattazionenazionale, con ogni conseguenza in termini di riscontrataomissione contributiva.9. Con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.- èdedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 116, comma1, della legge n. 388 del 2000 nonché degli accordi collettiviprovinciali e degli artt. 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367,1368 3 1369 c.c. nonché – ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.-omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.9.1. Parte ricorrente deduce che la Corte di appellNou mneoron re gistro generale 20998/2021Numero sezionale 1836/2026avrebbe esaminato il secondo motivo di appello e, Nqumueirno ddi ir,a ccolta generale 19408/2026considerato che l’azienda aveva rispettato per i primi due annDait a pubblicazione 12/06/2026il piano economico del riallineamento, salvo abbandonarlo nel2003 e corrispondere, comunque, agli operai a tempodeterminato una paga giornaliera superiore a quella stabilitadagli accordi territoriali.10. Dal rigetto dei precedenti motivi, discendecoerentemente il rigetto del terzo motivo. Può aggiungersianche che le censure, in parte qua, neppure si confrontano conle statuizioni della Corte di merito che, nell’esaminare i rilievi,diversamente da quanto denunciato, ha giudicato le questioniinammissibili perché poste in violazione del divieto di nova aisensi dell’art. 345 c.p.c.; le ha, poi, comunque ritenuteinfondate.10.1. Parte ricorrente non censura affatto la prima ratiogià da sola, idonea a reggere la decisione. Pertanto, anche perquesto profilo, in nessun caso l’esame delle censure potrebbeprodurre l'annullamento della sentenza (Cass. n. 9752 del 2017;Cass. n. 18119 del 2020 e numerose altre).11. In conclusione, il ricorso va rigettato con compensazionedelle spese di lite del presente giudizio attesa la sopravvenienzadi Cass. n. 11541 del 2024. Sussistono, invece, i presuppostiprocessuali per il versamento del doppio contributo, ove dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.Numero registro generale 20998/2021Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 aprileN umero sezionale 1836/2026Numero di raccolta generale 19408/20262026 Data pubblicazione 12/06/2026La PresidenteLucia EspositoNumero registro generale 20998/2021Numero sezionale 1836/2026Numero di raccolta generale 19408/2026Data pubblicazione 12/06/2026