CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 gennaio 2026
Cassazione n. 21078/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lodiudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le note conclusionali del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi la inammissiiblità del ricorso, con l'adozione dei conseguentiprovvedimenti in ordine alle spese.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di persona offesa, per il tramite del proprio difensore,avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso il provvedimento comunicato a mezzo PEC in data8 settembre 2025, con cui il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi hadisposto la trasmissione in archivio del procedimento n. 375/2025, iscritto a mod. 45 (registrodegli atti non costituenti notizia di reato).2. Il ricorso si compone di tre motivi, che di seguito sono sintetizzati nei limitistrettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 408, 409 e 410 cod.proc. pen. e 111 Cost.Il provvedimento impugnato è atto strutturalmente e funzionalmente abnorme, peressere stata sottratta alla cognizione del Giudice per le indagini preliminari la decisione dicestinazione della c.d. pseudonotizia.In data 3 giugno 2025, il ricorrente aveva rivolto istanza di trasmissione degli atti alGiudice per le indagini preliminari, al fine di sollecitare il controllo sulla infondatezza dellanotizia di reato, alla luce della denuncia presentata il 18 aprile 2025 e delle indaginipreliminari comunque svolte dall’Ufficio di Procura, come riscontrato dalla attestazione dellaSegreteria del detto Ufficio in data 24 giugno 2025. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge processuale inrelazione agli artt. 335, 405, 408 e 409 cod. proc. pen. nonché delle Direttive organizzativenella gestione delle pseudo-notizie di reato e del registro mod. 45 in cui esse sono destinatea confluire.Secondo l’impostazione della Procura Generale presso la Corte di cassazione, afronte di apposita istanza della persona offesa ovvero di attività di indagine comunquesvolta, la trasmissione del fascicolo al Giudice per le indagini preliminari doveva ritenersiimperativa.Viene richiamata giurisprudenza sul punto e, quanto alla possibilità di dichiararel’abnormità dell’atto che rifiuti di trasmettere gli atti al Giudice per le indagini preliminari, tra lealtre, la sentenza Sez. U, n. 25957 del 2009, nonché la sentenza Sez. 2, n. 29010 del 2020.2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 3, 24, 111 e 112Cost., per la lesione del diritto al contraddittorio e del principio di obbligatorietà dell’azionepenale.Impedendo il confronto sulla ritenuta infondatezza della notitia criminis, la c.d.autocestinazione ha paralizzato lo sviluppo fisiologico del procedimento secondo i canoni delgiusto processo. 3. Con successiva nota del 22 gennaio 2026, il difensore ha precisato che ilprovvedimento di archiviazione inserito nel fascicolo di questa Corte nei confronti della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] non è pertinente alla proposta impugnativa, in quanto la denuncia cheha dato impulso al presente procedimento è stata sporta in data 18 aprile 2025 contro l’avv.[OSCURATO:PERSONA] ed iscritta a registro mod. 45.4. All’esito delle superiori indicazioni, è stato espunto dall’incarto processuale ilpredetto decreto di archiviazione n.2787/2023 nei confronti della dott. ssa [OSCURATO:PERSONA].Essendo inoltre emerso, dalle informazioni richieste presso la Procura di provenienza,che nei confronti dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] non risultano iscrizioni, anche il presente fascicolo è statorubricato, su disposizione del Presidente, come procedimento a carico di ignoti. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Il tema posto dai motivi - tra loro strettamente connessi, da poter essere trattaticongiuntamente - è quello delle iniziative esperibili dalla persona offesa a fronte dellacestinazione delle pseudonotizie (c.d. autoarchiviazione).Secondo la prospettiva del ricorrente, in assenza di rimedi previsti dal legislatore,l’atto di cestinazione, seguito alla richiesta di trasmissione degli atti al Giudice per le indaginipreliminari, sarebbe da qualificare come abnorme.3. Giova qui premettere che la categoria dell’abnormità, quale patologia dell’attoprocessuale, è frutto della elaborazione della giurisprudenza di legittimità che l’ha indicatacome eccezione al principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione stabilito dall’art. 568 cod.proc. pen.È, dunque, una categoria residuale, che riguarda atti non altrimenti impugnabili.Con plurime decisioni, le Sezioni Unite (v. Sez. U, n. 10869 del 12/12/2024, dep.2025, D.L., Rv. 287607-01; Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285213 - 02; Sez.U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552 - 01; Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018,Ksouri, Rv. 272715 01; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590 - 01) hannoprecisato la relativa nozione. L’abnormità è qualificabile come strutturale nel caso in cui il provvedimento, per lasingolarità e la stranezza del contenuto, sia avulso dall'ordinamento processuale – emesso,dunque, in una situazione di c.d. carenza di potere in astratto - ovvero quando sia adottatoin una situazione di c.d. carenza di potere in concreto, cioè nell’esercizio di un poterericonosciuto dall’ordinamento, ma esercitato al di fuori dei limiti e casi consentiti, con radicaledeviazione dallo scopo del suo modello legale.In entrambe le ipotesi, il provvedimento così adottato è frutto di uno sviamento dipotere, che integra gli estremi del vizio della abnormità se è causa di un pregiudizio per idiritti soggettivi o le facoltà delle parti altrimenti non sanabile.L’abnormità è qualificabile, invece, come funzionale, quando l’atto, pur non estraneoal sistema processuale, sia suscettibile di determinare la stasi del processo e l'impossibilitàdi proseguirlo: ipotesi che non ricorre quando il provvedimento abbia comportato unaregressione del procedimento ad un grado o ad una fase precedente cui possa ovviarsi con“attività propulsive legittime” (ciò che comporterebbe, di regola, la mera illegittimità), maunicamente quando, per il superamento di tale situazione di stallo, si imponga il compimentodi un atto nullo.4. Tanto premesso, tornando al tema che occupa, si sono delineate posizioni nonunivoche, ancorché non inconciliabili, nella giurisprudenza di questa Corte. 5. Un primo, consolidato orientamento ritiene che il provvedimento con il quale ilpubblico ministero, omettendo l'avviso previsto dall'art. 408 cod. proc. pen., ancorchérichiesto dalla persona offesa, disponga direttamente la trasmissione all'archivio (c.d."cestinazione") di una denuncia iscritta sul modello 45 (previsto dal D.M. 30/09/1989) eclassificata, quindi, come atto non costituente notizia di reato, non sia impugnabile, nonavendo tale provvedimento natura giurisdizionale (Sez. 6, n. 27532 del 08/04/2015,Zingaretti, Rv. 264085 – 01; Sez. 7, ord. n. 48888 del 15/11/2012, Rv. 253926; Sez. 6, n.31278 del 6/5/2009, Rv. 244640).). Tali arresti si pongono in continuità con la pronuncia delle Sezioni Unite n. 34536dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Chirico, Rv. 219598 – 01, secondo cui i provvedimenti del PubblicoMinistero, in quanto atti di parte non aventi natura giurisdizionale, non sono né qualificabilicome abnormi (posto che l’abnormità è caratteristica esclusiva degli atti di giurisdizione), nésono suscettivi di essere impugnati, quantunque siano illegittimi.Nel senso della non impugnabilità depongono sia il dato testuale dell'art. 568, comma1, cod. proc. pen., norma che stabilisce che sono soggetti a impugnazione «i provvedimentidel Giudice», sia l'interpretazione sistematica, posto che la disciplina delle impugnazioni èimperniata sul controllo dei provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria ed aventi specificocontenuto giurisdizionale, mentre gli atti delle parti – pubblica o privata - assumono rilevanzasolo se e quando siano filtrate da un provvedimento del Giudice.Un meccanismo di controllo sulle iscrizioni è stato individuato, dalle Sezioni UniteChirico e dagli arresti che ad esse si sono ispirati, nella avocazione delle indagini da partedel Procuratore generale, quale istituto deputato ad ovviare a situazioni di inerzia riferibili alPubblico Ministero (Sez. U, n. 34536 del 11/07/2001, Chirico, 219599 – 01).Sulle premesse che la valutazione dell'organo dell'accusa in ordine alla esistenza omeno della notitia criminis prescinde dal dato formale della iscrizione nell’uno o nell’altroregistro, si è puntualizzato in tale arresto che, se il potere avocativo è esercitabile quando ilPubblico Ministero, dopo avere iscritto l'atto nel registro delle notizie di reato, pur dovendo,non esercita l'azione penale, a fortiori il Procuratore generale presso la Corte di appello puòassumere tale iniziativa quando l'inattività dell’organo dell’[OSCURATO:PERSONA] si sia spinta al punto danon effettuare neppure l'iscrizione nell'apposito registro o da effettuarla, con evidentedistorsione del proprio potere, nel registro delle pseudo-notizie. Nulla vieta, poi, che unariconsiderazione delle determinazioni iniziali del Pubblico Ministero possa essere sollecitatadalla parte interessata (Sez. 3, n. 15128 del 26/10/2017, dep. 2018, Loiodice, Rv. 273160 –01; Sez. 3, n. 49485 del 24/10/2012, Agosta, Rv. 254148)).6. Il ricorrente richiama, invece una impostazione espressa in svariati arresti di questaCorte, ispirata essenzialmente all’esigenza di evitare elusioni del precetto costituzionale diobbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale (art. 112 Cost.).Secondo tale opzione ricostruttiva, è abnorme, e pertanto ricorribile per cassazione, ilprovvedimento con cui il Pubblico Ministero,in caso di iscrizione di denuncia nel registrodegli atti non costituenti notizie di reato (mod. 45), seguita dallo svolgimento di indaginipreliminari, disattenda l'istanza del denunciante di trasmissione degli atti al Giudice per leindagini preliminari, determinando tale rifiuto una insuperabile stasi processuale (Sez. 2, n.29010 del 24/09/2020, D., Rv. 279810 – 01, Sez. 3, n. 55511 del 21/11/2018, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 274675 – 01; Sez. 5, n. 50117 del 24/06/2015, Longo, n.m.).Una tale linea esegetica si inserisce nel solco tracciato dalle Sezioni Unite con lapronuncia n. 34 del 22/11/2000, dep. 2001, P.M. in proc. c. ignoti, Rv. 217473 – 01, che haricostruito il sistema, differenziando le ipotesi che possono verificarsi. [OSCURATO:PERSONA] nomofilattico stabilì che il procedimento attivato a seguito diiscrizione degli atti nel registro delle notizie di reato previsto dall'art. 335 cod. proc. pen.(mod. 21) ha come esito necessitato l'inizio dell'azione penale o la richiesta di archiviazione,non essendo consentito alcun epilogo alternativo della fase delle indagini; diversamente,l'iscrizione di atti nel registro non contenente notizie di reato (mod. 45) non comportaanalogo vincolo, posto che l’iscrizione può sfociare in un provvedimento di trasmissionediretta degli atti in archivio da parte del Pubblico Ministero, in relazione a quei fatti che findall'inizio appaiano e siano considerati penalmente irrilevanti, oppure condurre al medesimoesito della procedura prevista per le ordinarie "notitiae criminis", qualora siano statecompiute indagini preliminari, ovvero se il fattooriginario sia stato riconsiderato o, infine, sesia sopravvenuta una notizia di reato. Si è poi ribadito che l'eventuale richiesta di archiviazione non è neppure condizionatadal previo adempimento, da parte del Pubblico Ministero, dell'obbligo di reiscrizione degli attinel registro denominato mod. 21 e ciò sul presupposto logico-giuridico che la valutazione,esplicita o implicita, circa la natura dell’atto in tesi incorporante la notizia, compete pursempre al titolare dell'azione penale, indipendentemente dal dato formale dell'iscrizione inquesto o quel registro; sicché al Giudice per le indagini preliminari non è riconosciuto alcunsindacato né su quella valutazione, né sulla scelta dell’iscrizione degli atti in un registropiuttosto che in un altro.Le Sezioni Unite rimarcarono che l'unico soggetto legittimato ad individuare nell'atto lanotitia criminis, è il Pubblico Ministero, il quale detiene "il monopolio della domanda", come èdato evincere dall’art. 112 Cost., nonché dall'art. 50 cod. proc. pen., che costituisce laproiezione codicistica del presidio costituzionale, ed infine dall’art. 109 disp. att. cod. proc.pen. che, a corollario delle predette disposizioni, attribuisce al Procuratore della Repubblicail potere-dovere di procedere alla "eventuale iscrizione" nel registro delle notizie di reato.Siffatto potere-dovere non può trovare limiti neppure nella iscrizione, che sia avvenutaper errore, negligenza, o dolo, degli atti contenenti notizie nel registro delle c.d.pseudonotizie; e, in ogni caso, nessuna norma impedisce di rimeditare l’iscrizione di un atto,al fine di accertare se contiene una notizia di reato, non potendo l’iscrizione nel registro mod.45 essere considerata alla stregua di una certificazione definitiva della inesistenza dellanotizia di reato.7. Ritiene il [OSCURATO:PERSONA] che, alla luce degli esposti principi in tema di titolarità dell’azionepenale, il rimedio elettivo, al fine di porre rimedio alla erroneità delle iscrizioni nel registrodegli atti non costituenti notizia di reato, resta pur sempre la avocazione, esercitabile anchesu richiesta della persona offesa ai sensi del disposto combinato di cui agli artt. 412 e 413cod. proc. pen.L’avocazione – che è espressione delle prerogative della [OSCURATO:PERSONA], nonessendo il Procuratore generale obbligato a procedervi – v. Sez. 3, n. 49485 del 24/10/2012,P.o. in proc. Agosta, Rv. 254148 – 01 - consente di sindacare anche l’esercizio del potere diiscrizione, con la possibilità per il Procuratore generale, che non condivida la valutazionedell’organo di primo grado sulle modalità di registrazione dell’atto quale pseudonotizia, diprocedere a diversa iscrizione. Va data continuità a tale impostazione, prospettata dalle Sezioni Unite Chirico, anchealla luce della complessiva riformulazione degli istituti giuridici inerenti all’eserciziodell’azione penale e pur tenendo conto delle «finestre di giurisdizione» introdotte dal d.lgs. n.150 del 2022 e dal correttivo di cui al d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, volte a consentire, alriguardo, più pregnanti poteri di controllo alle parti private.Si tratta, come di qui a poco si vedrà, di istituti non fruibili ove si dissenta dallaiscrizione di una notizia nel registro mod. 45, riservato alle pseudonotizie.Anzitutto, intervenendo sull’art. 335 cod. proc. pen., il legislatore ha perimetrato insenso oggettivo la nozione di notizia di reato e ha specificato in senso soggettivo lecondizioni in presenza delle quali una notizia, come sopra connotata, deve essere iscritta acarico di una determinata persona.Quanto al primo profilo, il riformulato comma 1, che in precedenza imponeva alrequirente di iscrivere “immediatamente “ogni notizia pervenuta, prevede ora che l’iscrizionenel registro ex art. 335 cod. proc. pen. debba riguardare solo la notizia “contenente larappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a unafattispecie incriminatrice”.Quanto al secondo profilo, con l’introduzione del comma 1-bis, viene individuato inquello della emersione di “indizi” a carico della persona il momento in cui il PubblicoMinistero è tenuto ad effettuare l’iscrizione nominativa.Dunque, l’iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito èsubordinata alla esistenza di elementi indizianti, che devono avere una certa pregnanza,presupponendo che sia delineato un «quadro soggettivamente indirizzato» (v. parere C.S.M.22 settembre 2022).Si sono in tal modo dettati parametri più stringenti ai quali il Pubblico Ministero devenotizie e siano selezionate quelle effettivamente rilevanti.Nel mutato scenario normativo, resta comunque intangibile il potere valutativo delPubblico Ministero in sede di iscrizione, per cui l’individuazione del registro nel qualeiscrivere rimane prerogativa del titolare dell’azione penale, non sindacabile. Con riguardo alle iscrizioni a mod. 45, le linee di orientamento della Procura generaledella Corte di cassazione, definite ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106,evidenziano che resta ferma la possibilità per il Pubblico Ministero di disporre direttamente latrasmissione in archivio delle annotazioni e, dunque, di non attivare affatto la proceduraprevista dagli articoli 408 e ss. cod. proc. pen.; al contrario, ove il Pubblico Ministero valuti ditrasmettere gli atti al Giudice per le indagini preliminari per l'archiviazione, per esigenze ditrasparenza o per connessione ad altro procedimento, questi, tenuto a controllare lalegittimità dell'inazione, può aderire alla richiesta, se condivida la modalità di registrazione,ovvero, in caso contrario, può assumere una delle possibili decisioni a lui spettanti ed ancheordinare ex officio l'iscrizione, ai sensi della nuova disciplina dettata dall'art. 335-ter cod.proc. pen.Ponendosi dalla prospettiva della persona offesa – che non può avvalersi dei moduliacceleratori, volti a far accertare la tempestività e correttezza delle iscrizioni, di cui agli artt.335-ter e 335-quater, cod. proc. pen. siccome riservati al Pubblico Ministero ed alla personasottoposta alle indagini - il sistema è completato dalla previsione del subprocedimento di cuiall’art. 415-ter cod. proc. pen., che affianca l’ordinario strumento avocativo.Il modulo - per la cui attivazione è necessario che siano scaduti i termini previstidall’art. 407-bis cod. proc. pen. per l’assunzione delle determinazioni inerenti all’eserciziodell’azione penale - prevede una obbligatoria discovery da parte del Pubblico Ministero, conostensione della documentazione relativa alle indagini espletate; sono poi imposti ulterioriadempimenti di natura informativa anche nei confronti del Procuratore generale presso laCorte di appello, proprio in funzione dell’attivazione di una eventuale avocazione o,comunque, di un controllo di natura gerarchica sulla inazione del Pubblico Ministero.Ne scaturisce una articolata scansione che vede il coinvolgimento delle parti private,le quali possono offrire i propri apporti conoscitivi e chiedere al Giudice per le indaginipreliminari di valutare le ragioni del ritardo nell’assunzione delle determinazioni terminativedella fase delle indagini, all’esito del quale il Giudice può ordinare allo stesso organodell’[OSCURATO:PERSONA] di assumere tali determinazioni.Dunque, un potere di controllo, con funzione impulsiva, non sostitutivo delle prerogative del Procuratore della Repubblica. Al comma 5 dell’art. 415-ter cod. proc. pen., è poi espressamente normata una formadi controllo gerarchico, da parte del Procuratore generale della Corte di appello, il quale, allascadenza dei termini di cui all’art. 407-bis cod. proc. pen., ove vi sia inazione da parte delPubblico Ministero, può ordinare a questo di assumere le determinazioni inerenti all’eserciziodell’azione penale, sempre che non abbia deciso di avocare a sé le indagini.[OSCURATO:PERSONA] illustrativa alla riforma Cartabia il rimedio della discovery degli atti èdescritto come strumento volto, per un verso, a dissuadere da ingiustif icatitemporeggiamenti decisori del Pubblico Ministero e, per altro verso, a favorirel'individuazione e la chiusura dei procedimenti suscettibili di essere definiti grazie ai possibiliapporti conoscitivi ad opera delle parti del procedimento.Alla stregua di tali elementi, anche la procedura delineata dall’art. 415-ter cod. proc.pen. – richiamata nella sentenza Sez. 3, n. 7744 del 15/01/2025, p.o. in proc. K., Rv. 287657– 01, evocata dal ricorrente – non appare fruibile per porre rimedio alle iscrizioni che, in tesi,siano state erroneamente operate nel registro mod. 45. I riferimenti, che si leggono nell’art. 415-ter cod. proc. pen., alla documentazionerelativa alle indagini espletate ed al loro esaurimento, sembrano piuttosto attagliarsi aiprocedimenti iscritti a mod 21. Meno che mai tale subprocedimento, che presuppone il decorso del termine di cuiall’art. 407-bis cod. proc. pen., può attagliarsi ad una procedura iscritta contro ignoti – comequella impugnata dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] - in quanto, a norma dell’art. 405 cod. proc. pen.,è solo con l’iscrizione nominativa che ha inizio la decorrenza del termine delle indaginipreliminari e si realizza la precondizione per la discovery degli atti. In tale contesto, lo strumento della avocazione, se del caso promosso susollecitazione della persona offesa, resta, dunque, il rimedio elettivo, ancorché nonesclusivo, per la tutela delle ragioni della persona offesa che auspichi un controllo effettivosulla inazione del Pubblico Ministero in relazione alla c.d. pseudonotizia.8. D’altra parte, anche a volere accedere al secondo orientamento - incline adinquadrare nel paradigma dell’abnormità il rifiuto di trasmissione degli atti da parte delPubblico Ministero al Giudice per le indagini preliminari, ai fini del controllo dellainfondatezza della notizia – nel caso di speciegli elementi conoscitivi forniti dallo stessoricorrente non permettono di ravvisare i presupposti per ritenere abnorme l'implicito rifiuto. Stando al nucleo comune delle sentenze espressive di tale indirizzo, il rifiuto delPubblico Ministero di procedere alla trasmissione degli atti risulta abnorme alla duplicecondizione: a) che siano state svolte indagini; b) che sia stata richiesta dalla persona offesala trasmissione degli atti al Giudice affinché si instauri il controllo sulla infondatezza dellanotizia di reato.Ebbene, quanto al primo profilo, il compimento di atti investigativi non emerge daldecreto di autocestinazione del 21 luglio 2025, con cui il Pubblico Ministero disponeva l’inviodegli atti in archivio perché non costituenti notizia di reato.Nulla è dato concretamente evincere neppure dagli atti, sempre accessibili quandosiano dedotti errores in procedendo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092 – 01), e comunque allegati al ricorso: non dall’attestazione del 30 maggio 2025, incui l’Ufficio di Procura indicava essere il procedimento, rubricato a mod. 45, “pendente”, eneppure da quella del 24 giugno 2025 secondo cui il fascicolo risultava “nella fase delleindagini preliminari”, rilasciata dalla Procura di Lodi.Si tratta, invero, di attestazioni del tutto generiche, che nulla dicono della esistenza dicomprende soltanto che il termine di durata delle indagini non era spirato e che il fascicolonon era stato ancora esitato dal Pubblico Ministero procedente. [OSCURATO:PERSONA] stessa richiesta del 2 giugno 2025 - in cui il ricorrente auspicava la trasmissionedegli atti al Giudice per il controllo sulla infondatezza della notizia, egli chiedeva che sisvolgessero indagini che, all’evidenza, non erano mai state intraprese.9. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, che ne consegue, accede lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento afavore della Cassa delle ammende della somma che si valuta equo quantificare nella misuraindicata in dispositivo, non vertendosi in ipotesi di assenza di colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità (v. Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA]