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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 dicembre 2022

Cassazione n. 08423/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Bari, con decreto in data 7 luglio 2022, confermava la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni due con cauzione e prescrizioni accessorie disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Bari con decreto del 2 Febbraio 2022.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] il quale lamenta l' assenza di motivazione in ordine a tre profili, ossia: la riconducibilità del proposto alla categoria della pericolosità generica ex arti lett. b) del d.lgs.n.159; la dedizione del proposto alla attività illecita di produzione e detenzione di sostanza stupefacente, nonostante l'incensuratezza e la presenza, all'epoca della decisione, di un solo carico pendente per un fatto del 10.9.2020; la attualità della pericolosità sociale del proposto nonostante la documentata percezione di reddito da lavoro lecito e la buona condotta del Bari dal 2020.

La difesa ha depositato in data 16/12/2022 memoria ulteriormente insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

3. [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta in atti, ha chiesto rigettarsi il ricorso.

4. Il ricorso è da ritenere inammissibile in quanto risulta proposto fuori dei casi previsti dalla legge o, comunque, atteso che contiene censure che sono da ritenere manifestamente infondate.

4.1. Va evidenziato che in tema di procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va riconnpresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio Sez. 6 - , Sentenza n. 21525 del 18/06/2020 Cc. (dep. 20/07/2020) Rv. 279284.

Occorre richiamare quanto rilevato dalle Sezioni unite che, con la pronunzia n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511, hanno affermato come «sia possibile svolgere in sede di legittimità il controllo inerente all'esatta applicazione della legge, sui provvedimenti applicativi della misura di prevenzione, ove si profila la totale esclusione di argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie che legittima l'applicazione della misura, configurandosi, in caso di radicale mancanza di argomentazione su punto essenziale, la nullità del provvedimento, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 111, sesto comma, Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen., 7, comma 1, d.

Igs. 06/09/2011, n. 159, poiché l'apparato giustificativo costituisce l'essenza indefettibile del provvedimento giurisdizionale» (vedi sent. citata, in motivazione).

4.2. Ciò premesso deve rilevarsi che nel caso concreto, la Corte di appello, con motivazione tutt' altro che insussistente ovvero meramente apparente, ha evidenziato una pluralità di elementi univoci e consistenti a carico del ricorrente che giustificano la compiuta sottoposizione dello stesso al regime di prevenzione.

In particolare i giudici di merito hanno, fra l'altro, richiamato l' estrema gravità dei fatti oggetto della condanna in primo grado alla pena di anni due e mesi due di reclusione ed euro 14.000,00 di multa per la coltivazione in serra di piante utilizzabili per la coltivazione di stupefacenti nonché la detenzione, ai fini di spaccio, di ben 63 panetti di marijuana per il peso complessivo di ben 62 kg.

Non può, dunque, revocarsi in dubbio che il provvedimento impugnato contiene la puntuale indicazione di circostanziate situazioni di fatto che rientrano nel perimetro applicativo della norma in questione in quanto trattasi di condotte obiettivamente identificate e non già meri sospetti, illazioni e congetture, connotate da sicuro disvalore penale e da elevata offensività per la sicurezza e la tranquillità pubblica.

Risulta, poi, di tutta evidenza che i giudici della prevenzione, con argomentazioni che appaiono tutt' altro che gravemente carenti o meramente apparenti, hanno anche dato atto della attualità della pericolosità del proposto in relazione ai fatti emersi, incompatibili con una mera episodicità dell'illecito criminale contestato (v. ff. quarto e quinto).

Ciò posto deve, in sintesi, osservarsi che appaiono del tutto aspecifici e privi di riscontri con la realtà processuale i motivi con i quali la difesa si limita a censure del tutto generiche senza confrontarsi adeguatamente con le puntuali argomentazioni dei giudici di merito i quali, come detto hanno fatto riferimento alle gravissime condotte del ricorrente il quale mira, con il ricorso in esame, ad una mera rivalutazione della ricostruzione operata dai giudici di merito, offrendone una inammissibile lettura alternativa.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 20 Dicembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Bari, con decreto in data 7 luglio 2022, confermava la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni due con cauzione e prescrizioni accessorie disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Bari con decreto del 2 Febbraio 2022. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] il quale lamenta l' assenza di motivazione in ordine a tre profili, ossia: la riconducibilità del proposto alla categoria della pericolosità generica ex arti lett. b) del d.lgs.n.159; la dedizione del proposto alla attività illecita di produzione e detenzione di sostanza stupefacente, nonostante l'incensuratezza e la presenza, all'epoca della decisione, di un solo carico pendente per un fatto del 10.9.2020; la attualità della pericolosità sociale del proposto nonostante la documentata percezione di reddito da lavoro lecito e la buona condotta del Bari dal 2020. La difesa ha depositato in data 16/12/2022 memoria ulteriormente insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. 3. [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta in atti, ha chiesto rigettarsi il ricorso. 4. Il ricorso è da ritenere inammissibile in quanto risulta proposto fuori dei casi previsti dalla legge o, comunque, atteso che contiene censure che sono da ritenere manifestamente infondate. 4.1. Va evidenziato che in tema di procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va riconnpresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio Sez. 6 - , Sentenza n. 21525 del 18/06/2020 Cc. (dep. 20/07/2020) Rv. 279284. Occorre richiamare quanto rilevato dalle Sezioni unite che, con la pronunzia n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511, hanno affermato come «sia possibile svolgere in sede di legittimità il controllo inerente all'esatta applicazione della legge, sui provvedimenti applicativi della misura di prevenzione, ove si profila la totale esclusione di argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie che legittima l'applicazione della misura, configurandosi, in caso di radicale mancanza di argomentazione su punto essenziale, la nullità del provvedimento, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 111, sesto comma, Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen., 7, comma 1, d. Igs. 06/09/2011, n. 159, poiché l'apparato giustificativo costituisce l'essenza indefettibile del provvedimento giurisdizionale» (vedi sent. citata, in motivazione). 4.2. Ciò premesso deve rilevarsi che nel caso concreto, la Corte di appello, con motivazione tutt' altro che insussistente ovvero meramente apparente, ha evidenziato una pluralità di elementi univoci e consistenti a carico del ricorrente che giustificano la compiuta sottoposizione dello stesso al regime di prevenzione. In particolare i giudici di merito hanno, fra l'altro, richiamato l' estrema gravità dei fatti oggetto della condanna in primo grado alla pena di anni due e mesi due di reclusione ed euro 14.000,00 di multa per la coltivazione in serra di piante utilizzabili per la coltivazione di stupefacenti nonché la detenzione, ai fini di spaccio, di ben 63 panetti di marijuana per il peso complessivo di ben 62 kg. Non può, dunque, revocarsi in dubbio che il provvedimento impugnato contiene la puntuale indicazione di circostanziate situazioni di fatto che rientrano nel perimetro applicativo della norma in questione in quanto trattasi di condotte obiettivamente identificate e non già meri sospetti, illazioni e congetture, connotate da sicuro disvalore penale e da elevata offensività per la sicurezza e la tranquillità pubblica. Risulta, poi, di tutta evidenza che i giudici della prevenzione, con argomentazioni che appaiono tutt' altro che gravemente carenti o meramente apparenti, hanno anche dato atto della attualità della pericolosità del proposto in relazione ai fatti emersi, incompatibili con una mera episodicità dell'illecito criminale contestato (v. ff. quarto e quinto). Ciò posto deve, in sintesi, osservarsi che appaiono del tutto aspecifici e privi di riscontri con la realtà processuale i motivi con i quali la difesa si limita a censure del tutto generiche senza confrontarsi adeguatamente con le puntuali argomentazioni dei giudici di merito i quali, come detto hanno fatto riferimento alle gravissime condotte del ricorrente il quale mira, con il ricorso in esame, ad una mera rivalutazione della ricostruzione operata dai giudici di merito, offrendone una inammissibile lettura alternativa. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il 20 Dicembre
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