CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 luglio 2021
Cassazione n. 37158/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29384-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 92, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3243/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/07/2021; Ric. 2021 n. 29384 sez. ML -ud. 22-09-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d'Appello di Napoli ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], socio illimitatamente responsabile della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] snc, confermando la pronuncia di primo grado che lo aveva condannato al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle somme indicate nel verbale di conciliazione sottoscritto dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Conciliazione di Avellino. 2. La Corte territoriale ha ritenuto che la prova dell’avvenuto pagamento non potesse ricavarsi dalla scrittura privata contenente quietanza del pagamento della complessiva somma di euro 12.500,00, ed esattamente di euro 1.600,00 il cui ricevimento non era stato contestato dal Parisi, e di euro 10.900,00, il cui ricevimento era stato invece contestato dal predetto, anche attraverso la proposizione di querela di falso per l’abusivo inserimento nella dichiarazione della frase: “e euro 10.900,00 (diecimilanovecento)…”, che non compariva nella copia in suo possesso. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: Ric. 2021 n. 29384 sez. ML -ud. 22-09-2022 -3- 5. Con il primo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 2697, 2702 e 2909 c.c. e degli artt. 214 e ss. e 221 e ss. c.p.c. 6. Si censura la sentenza d’appello per non aver considerato le conseguenze del giudicato formatosi sulla querela di falso. Il rigetto di tale domanda comportava che dovesse escludersi l’abusivo riempimento e ritenere esistente la dichiarazione controversa contenuta nella scrittura privata al momento in cui la stessa era stata sottoscritta. 7. Con il secondo motivo si denuncia, aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 2697 e 2909 c.c. e degli artt. 116 e 221 c.p.c. 8. Si critica la decisione d’appello per avere sussunto sotto i tre caratteri individuatori della presunzione semplice, gravità, precisione e concordanza, fatti concreti non rispondenti a tali requisiti. Inoltre, per non aver correttamente valutato le conseguenze del rigetto della querela di falso, che vietava ai giudici di merito di prendere in esame anche la falsità ideologica del documento e che era di per sé idoneo a superare il contrasto tra le due copie della scrittura. 9. Con il terzo motivo è denunciato, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla autenticità materiale della dichiarazione contenuta nella scrittura privata risultante dalla sentenza irrevocabile sulla querela di falso. 10. I motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili in quanto formulati senza il rispetto delle prescrizioni imposte dagli artt. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (Cass. SU, n. 8077/2012; SU 11/4/2012, n. 5698; Cass. SU 3/11/2011, n. 22726). Non risultano difatti trascritti, almeno nelle Ric. 2021 n. 29384 sez. ML -ud. 22-09-2022 -4- parti rilevanti, e neanche depositati in allegato al ricorso per cassazione gli atti e documenti su cui le censure si fondano, in particolare la scrittura privata e la sentenza pronunciata sulla querela di falso. 11. Il terzo motivo è inammissibile anche per difetto dei requisiti richiesti ai fini dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., come definiti dalle Sezioni Unite di questa Corte con le sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014. L’autenticità della dichiarazione contenuta nella scrittura privata non costituisce un fatto inteso in senso storico fenomenico ma rappresenta l’esito di una valutazione e, peraltro, si tratta di questione espressamente esaminata dalla Corte di merito. 12. Alla luce delle considerazioni svolte il ricorso va dichiarato inammissibile. 13. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 14. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di Ric. 2021 n. 29384 sez. ML -ud. 22-09-2022 -5- contributo unificato, pari a quello previs