CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 27371/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 22/09/2020 della Corte di Appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le conclusioni scritte depositate dal difensore del ricorrente e dal difensore della parte civile; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero che ha invocato l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Lucio ricorre avverso la sentenza emessa in data 22 settembre 2020 con la quale la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Siena con la quale il ricorrente è stato condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 300,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen., oltre al risarcimento dei danni della parte civile GAGLIARDI Salvatore, liquidati in euro 3.000,00. 2. Il ricorrente lamenta, come primo motivo di impugnazione, la violazione di legge ex art. 606, comma 1 lettera b) cod. proc. pen. deducendo l'erronea applicazione degli artt. 157 cod. pen. ed 83, comma 4 del d.l. n. 18/2020 (così come convertito dalla legge n. 27 del 24/04/2020). La Corte di Appello ha errato nella individuazione della data di consumazione del reato (indicata in sentenza alla data del 12 ottobre 2010 piuttosto che nei giorni immediatamente al furto delle rampe), la parte civile GAGLIARDI Salvatore ha dichiarato, infatti, che il furto è stato denunciato in data 07/09/2010 e l'autista SIRBOVAN Onut ha riferito che le rampe erano nella disponibilità della società [OSCURATO:SOCIETA] già dai primi giorni del mese di settembre del 2010. La motivazione è erronea anche in relazione alle modalità di calcolo del termine massimo di prescrizione, avendo la Corte territoriale erroneamente applicato la normativa speciale prevista dall'art. 83 del d.l. n. 18/2020 e, di conseguenza, ritenuto sospeso il termine prescrizionale dal 12 maggio al 30 giugno 2020. I Giudici di appello - disattendendo l'allegazione della difesa - hanno negato che, all'atto della sentenza di secondo grado fosse spirato il termine di prescrizione del reato per cui si procede, ritenendo che al fine del computo di esso dovesse tenersi conto della sospensione prevista dalla normativa dettata a seguito della pandemia da COVID-19. 3. Il secondo motivo di ricorso lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lettera e) cod. proc. pen. nella parte in cui afferma l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa in ordine all'effettiva corrispondenza tra le lastre oggetto di furto e quelle sottoposte a sequestro, senza tener conto delle difformi dichiarazioni rese dai testi CANGIOLINI Ivano, GUARNERA Sante e SURDI Antonio. 4. Il terzo motivo di ricorso lamenta ex art. 606 comma 1 lettera e) cod. proc. pen. la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nella parte relativa alla determinazione del danno e alla mancata applicazione delle attenuanti generiche. La Corte territoriale ha escluso l'applicazione delle circostanze generiche limitandosi a sottolineare la mancanza di elementi di segno positivo che ne giustifichino l'applicazione e la sussistenza di un precedente penale a carico dell'imputato. La motivazione relativa alla determinazione del danno subito dalla parte civile è fondata su un ragionamento carente, illogico e basato su una illegittima inversione dell'onere della prova. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il motivo avente ad oggetto la valutazione di attendibilità della persona offesa è inammissibile perché manifestamente infondato, limitandosi il ricorrente a ripercorrere gli stessi motivi di doglianza già proposti in sede di appello ed ivi adeguatamente affrontati e superati. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del primo motivo di ricorso, che sostanzialmente ha riprodotto il contenuto del motivo di appello inerente la responsabilità del ricorrente con minimali modifiche di lessico o singoli termini, si rende opportuna una premessa cui si farà successivo ripetuto rinvio. La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale (e quindi con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. 6, sentenza n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Ud., Rv. 243838 - 01 e Sez. 6, sentenza n. 22445 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Ud., Rv. 244181 - 01). Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. Va, inoltre, richiamato il principio di diritto, insegnamento costante di questa Corte, secondo cui la mancanza di specificità del motivo è ravvisabile, non solo in caso di genericità intesa come indeterminatezza, ma anche in mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo il ricorrente ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce alla inammissibilità del ricorso. Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.1.1. La Corte territoriale ha ritenuto -con motivazione logicamente inattaccabile e conforme alle risultanze processuali- pienamente dimostrato che le lastre sottratte al Gagliardi siano le stesse rinvenute nella disponibilità del ricorrente. La versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta essere stata valutata in maniera logica, congrua, lineare anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che - a loro volta - non hanno evidenziato significativi profili di contrasto con le dichiarazioni del GAGLIARDI (Sez. U, sent. n. 41461 del 19/07/2012, dep. 24/10/2012, Rv. 253214; Sez. 2, sent. n. 43278 del 24/09/2015, dep. 27/10/2015, Manzini, Rv. 265104). Le doglianze del ricorrente attengono, pertanto, a questioni di fatto che trovano una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non possono essere rivalutate in sede di legittimità, non essendo i giudici di primo e secondo grado incorsi in manifeste contraddizioni (ex plurimis, Sez. 2, Sent. n. 43278 del 24/09/2015 Rv. 265104 - 01; Sez. 6, sent. n. 27322 del 14/04/2008, deo. 04/07/2008, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 240524; Sez. 3, sent. n. 8382 del 22/01/2008, dep. 25/02/2008, Finazzo, Rv. 239342). 1.2. Il ricorrente oblitera le argomentazioni dei giudici di merito in ordine alla completezza ed attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e dei testimoni, senza confrontarsi adeguatamente con il percorso argomentativo seguito nelle due sentenze. Va, inoltre, ricordato che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; da ultimo v. Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, non mass.). Il giudice di appello non è tenuto, di conseguenza, a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, come accaduto nel caso oggetto di scrutinio. Ne consegue che debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; pertanto, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259643; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340). 2. Anche il motivo di ricorso avente ad oggetto la quantificazione del danno e la mancata concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen. è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2.1. Il rigetto delle circostanze attenuanti generiche è fondato su motivazione esente da manifesta illogicità che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419) dovendosi ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie: mancanza di elementi di segno positivo e presenza di un precedente penale), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Le circostanze attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale «concessione» del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 c.p., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena. A questo orientamento si è correttamente conformata la Corte di appello valorizzando, ai fini del diniego, l'assenza di congrui profili di meritevolezza, profili in ogni caso non evidenziati nell'atto di appello. 2.2. In ordine alla determinazione del risarcimento del danno, la Corte territoriale ha ribadito, con motivazione sintetica ma esaustiva, la correttezza del criterio adottato dal giudice di primo grado (riduzione in ragione dell'ordinaria usura pari al 30/40% del prezzo di acquisto delle rampe riferito dalla persona offesa GAGLIARDI). Rispetto a tale motivazione, congrua e conforme a diritto, il ricorso ha argomentato in maniera del tutto generica ed assertiva, limitandosi a contestate la legittimità del ragionamento posto a base della motivazione impugnata. 3. Il primo motivo di ricorso è, invece, fondato e deve essere accolto. 3.1. La Corte territoriale ha individuato in modo errato la data di commissione del reato di cui all'art. 648 cod. pen.; questo Collegio condivide il consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale, ai fini del calcolo del termine di prescrizione, nell'ipotesi in cui manchi prova certa della data di acquisizione del bene da parte dell'imputato, il momento consumativo del reato di ricettazione deve essere individuato, in applicazione del principio del favor rei, in prossimità della data di commissione del reato presupposto (cfr. Sez. 2, n. 44322 del 15/10/2021, Ceglia, Rv. 282307 - 01 ed in precedenza Sez. 2, n. 31946, del 09/06/2016, Minutella, Rv. 267480- 01; Sez. 2, n. 5132 del 20/01/2010, Gligora, Rv. 246287- 01; Sez. 2, n. 19472 del 24/5/2006, Rinaldi, Rv. 233835 - 01). Di conseguenza, in assenza di prova certa della data di acquisizione del bene da parte del [OSCURATO:PERSONA], il momento consumativo del reato deve essere individuato, in applicazione del principio di diritto sopra indicato, nei giorni immediatamente successivi alla data di commissione del reato presupposto (furto denunciato in data 07/09/2010), anche in considerazione di quanto riferito dal teste SIRBOVAN in ordine alla disponibilità delle lastre da parte della ditta del ricorrente già dai primi giorni del settembre 2010. 3.2. Il ricorrente ha, inoltre, censurato la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto operante la sospensione del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 83 cit., nonostante nel caso di specie non vi sia stato alcun differimento della trattazione del procedimento a cagione dell'emergenza sanitaria. Anche questa censura è fondata. L'art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nel testo da ultimo vigente, ha previsto il rinvio di ufficio delle udienze dei procedimenti penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari nonché la sospensione - dal 9 marzo 2020 all'il maggio 2020 - del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti penali nonché del corso della prescrizione nei procedimenti in cui opera la sospensione dei termini. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, peraltro, escluso che la sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata, per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la disciplina introdotta dall'art. 83 cit., presuppone che il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia (vedi Sez. U, n. 5292/2021 del 26/11/2020, Sanna, Rv.280432 - 02: «la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale»). La sospensione dei termini di prescrizione in discorso, nelle fasi del procedimento o del processo, «non è altrettanto necessariamente legata alla sopravvenuta impossibilità di celebrare un'udienza, posto che il citato secondo comma dell'art. 83 sospende, senza distinzione, "tutti i termini procedurali", purché, come detto, gli stessi decorrano nell'intervallo temporale considerato da tale disposizione e siano tali nel senso indicato dal primo comma dell'art. 172 cod. proc. pen.» (ivi). Sulla scorta di tale esegesi i giudici di legittimità hanno affermato, con motivazione condivise da questo Collegio, che «la sospensione del decorso dei termini processuali, introdotta per il contenimento della pandemia da Covid-19 dall'art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, si applica ai soli procedimenti, in corso nel periodo di riferimento, in cui siano stati effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti in quanto «la disposizione di cui al comma 4 dell'art. 83, d.l. n. 18/2020, [...] sopra riportata, fa dipendere [...] la sospensione del corso della prescrizione [...] dalla contestuale ed effettiva sospensione dei termini processuali per i procedimenti che si trovano nelle condizioni indicate nel comma 2 dell'art. 83 cit., vale a dire nella fase procedimentale in cui stia decorrendo un termine per il compimento di un atto del processo [...] una diversa interpretazione sarebbe elusiva di quanto chiaramente stabilito dal citato comma 2 dell'art. 83, che prevede la sospensione di tutti i termini procedurali relativi al "compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali"; ciò che, evidentemente, presuppone che nel procedi mento interessato un atto debba (o stia per) essere compiuto entro un certo termine; diversamente, in mancanza di atti da compiere e di termini procedurali in corso, la sospensione non ha motivo di operare [...] la sospensione dei termini procedurali di cui al comma 2 dell'art. 83 - per il periodo che va dal 9 marzo all'il maggio 2020 - pur riguardando formalmente tutti i procedimenti penali in corso nel periodo in riferimento, trova applicazione solo nei procedimenti penali in cui siano effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di un qualsivoglia atto processuale» (Sez. 4, n. 12161 del 24/03/2021, Barbaro, Rv. 280780 - 01).L'interpretazione che precede è corroborata dal fatto che, per i soli procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, l'art. 83, comma 3-bis, cit. (introdotto dalla legge di conversione del d.l. 18/2020) ha regolato la sospensione della prescrizione, facendo espresso riferimento alla data in cui il relativo fascicolo è pervenuto alla cancelleria della stessa (in particolare, nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020) e prevedendo la sospensione del decorso del termine di prescrizione sino alla data dell'udienza fissata per la trattazione (e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2020). La predisposizione di tale specifica disciplina per il giudizio di legittimità che, per l'appunto ha previsto la sospensione del termine nelle more della fissazione dell'udienza, depone per la diversa interpretazione - sopra esposta - della regolamentazione della sospensione della prescrizione nei gradi di merito. Dall'applicazione di tali principi di diritto deriva che nel presente procedimento non ha operato la sospensione prevista dalla normativa emergenziale. In particolare nel periodo di interesse -e quindi dopo la proposizione del gravame con atto depositato in data 03/10/2019- è stato emesso (il 26/06/2020) soltanto il decreto di citazione per il giudizio di appello, con il quale è stata fissata l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], di conseguenza non vi era alcun termine pendente nel senso indicato dal primo comma dell'art. 172 cod. proc. pen. (vedi in proposito Sez. 5, n. 2647 del 29/09/2021, Fava, Rv. 282431 - 01 avente ad oggetto la medesima fattispecie). L'unico atto adottato nel periodo pandemico è stato il decreto presidenziale di citazione e, quindi, un provvedimento da emettersi «senza ritardo» (art. 601, comma 1, cod. proc. pen.) e non entro un termine posto dalla legge a ore, giorni, mesi o anni (vedi sul punto Sez. 6, n. 18457 del 19/03/2007, Orlandi, Rv. 236501 -01: «la locuzione "senza ritardo", cosi come l'avverbio "immediatamente", usati, rispettivamente, nei commi primo e terzo dell'articolo appena citato, non impongono termini precisi e determinati, pur indicando attività da compiere in un margine ristretto di tempo, e cioè non appena possibile, tenuto conto delle normali esigenze di un ufficio pubblico onerato di un medio carico di lavoro»). Tanto premesso, in mancanza di altre cause di sospensione dei termini di prescrizione, e tenuto conto della effettiva data del commesso reato (il reato si è consumato nei giorni immediatamente successivi al 7 settembre 2010), il termine massimo di prescrizione ex artt. 157 e 161 cod. pen, è spirato anteriormente alla pronuncia della sentenza di secondo grado (emessa in data 19 settembre 2020). 4. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ai soli effetti penali, ferma restando l'inammissibilità del ricorso agli effetti civili in considerazione della manifesta infondatezza nei motivi di merito di cui si è trattato in precedenza. 4.1. Devono esser, comunque, confermate le statuizioni civili in quanto il fatto, così come è stato accertato, integra gli estremi di un illecito civile idoneo a provocare un danno ingiusto secondo l'art. 2043 cod. civ. (in terminis Corte Cost. sentenza n. 182 del 30/07/2021). 4.2. Il ricorrente deve esser, infine, condannato al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] che, in base alla qualità dell'opera prestata ed in relazione alla natura e all'entità delle questioni dedotte, vanno liquidate nei termini precisati in dispositivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescriz