CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 gennaio 2026
Cassazione n. 05906/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 221/2026 CC - 22/01/2026 R.G.N. 19791/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 30/04/2025 del Tribunale di sorveglianza di Milano udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5906/2026 Roma, lì, 12/02/2026 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 30 aprile 2025 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza con cui il magistrato di sorveglianza di Pavia, in data 18 maggio 2023, aveva respinto la sua richiesta di concessione della liberazione anticipata in relazione al semestre dal 28/09/2022 al 27/03/2023, per avere egli ricevuto un rapporto disciplinare a causa del rinvenimento di un telefono cellulare in possesso di un altro detenuto, a cui però sarebbe stato consegnato dall'istante. Il reclamo proposto dal [OSCURATO:PERSONA] era stato rigettato dal Tribunale di sorveglianza, ma tale rigetto era stato annullato dalla Corte di cassazione che, con sentenza emessa in data 07 marzo 2024, aveva ritenuto che il provvedimento non fosse adeguatamente motivato, avendo il Tribunale riconosciuto che il telefono era stato trovato in possesso di un altro detenuto, e non avendo spiegato perché ritenesse tale oggetto comunque riferibile al reclamante, apparentemente fondando la sua valutazione solo sul procedimento disciplinare e sul processo penale pendenti in conseguenza di tale condotta. Il Tribunale, ricostruito il contenuto del rapporto disciplinare, ha ritenuto sufficientemente provato che il telefono fosse stato consegnato dal reclamante al detenuto che, subito dopo, ne era stato trovato in possesso, senza necessità di acquisire le immagini della videosorveglianza interna, stante anche la palese falsità della versione difensiva fornita nell'immediatezza dal reclamante, di avere consegnato a detto detenuto solo una sigaretta, che invece non era stata trovata. Ha valutato perciò questa condotta grave e dimostrativa dell'omessa partecipazione all'opera rieducativa, tale da giustificare il mancato riconoscimento del beneficio. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Aquila, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione. La motivazione dell'ordinanza impugnata ricalca quella già annullata dalla Corte di cassazione, in quanto è generica e apparente, e non contiene una specifica valutazione della idoneità del fatto a dimostrare una condotta contraria al processo di risocializzazione. Essa si limita ad affermare il ritrovamento del telefono cellulare in possesso di un diverso detenuto, senza che siano emersi fatti certi che dimostrino che tale oggetto sia stato consegnato al predetto dal ricorrente. La sua responsabilità è stata presunta, a seguito di un incontro tra i due detenuti tra i quali però, dai video di sorveglianza, non emerge alcuno scambio di oggetti. La richiesta di una acquisizione completa dei video non è stata accolta dal Tribunale, secondo cui il rapporto della polizia penitenziaria, circa i movimenti dei due detenuti, fa fede privilegiata, ma gli agenti hanno avuto una visione parziale della vicenda, mentre la visione completa dei video di sorveglianza avrebbe consentito di verificare eventuali incontri con altri carcerati, dai quali il detenuto trovato in possesso del telefono potrebbe averlo ricevuto. La versione fornita dagli agenti non ha alcun riscontro, benché l'ordinanza faccia un generico riferimento a “plurimi riscontri”, per cui la decisione del Tribunale si fonda, in realtà, sulla predeterminata volontà di ritenere il ricorrente coinvolto nella vicenda. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato. 2. L'ordinanza impugnata ha tenuto conto dei rilievi mossi nella sentenza di annullamento del precedente provvedimento emesso dal Tribunale di sorveglianza, ed ha ricostruito in modo approfondito il fatto alla base del procedimento disciplinare, valutandone poi autonomamente la sussistenza e la rilevanza, senza appiattirsi sulle conclusioni del predetto procedimento disciplinare o del processo penale instaurato in relazione alla medesima accusa. 2.1. Il Tribunale ha acquisito il rapporto redatto dalla polizia penitenziaria, affermando che esso fa prova fino a querela di falso, e ha precisato che da questo risulta che i movimenti dei detenuti, nel periodo interessato, sono stati monitorati attraverso il sistema di videosorveglianza interno, essendo stati gli agenti allertati in precedenza, circa il possibile scambio, da una notizia confidenziale. Attraverso tale monitoraggio gli agenti hanno notato che il ricorrente si spostava dalla sua sezione a quella occupata dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] e che, alla vista di questi, lo abbracciava; dopo di che i due si separavano, e il [OSCURATO:PERSONA] veniva notato infilare un oggetto in una tasca, ove subito dopo veniva trovato un telefono cellulare, che il [OSCURATO:PERSONA] consegnava spontaneamente, dicendo che esso era “nuovo nuovo, appena arrivato”. Gli agenti precisavano anche che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva incontrato altri detenuti, oltre al ricorrente, e che quest'ultimo, interrogato, nell'immediatezza non aveva negato di avere consegnato qualcosa al [OSCURATO:PERSONA], asseritamente incontrato per caso, ma aveva detto essersi trattato solo di una sigaretta, non rinvenuta invece durante la perquisizione subito eseguita; inoltre un terzo detenuto, che era stato visto parlare sia con il ricorrente sia con il [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato che il ricorrente gli aveva detto di doversi incontrare con quest'ultimo. Da tale ricostruzione il Tribunale ha ritenuto provato che il ricorrente abbia consegnato al [OSCURATO:PERSONA] il telefono cellulare rinvenuto addosso a quest'ultimo, in quanto le affermazioni degli agenti di polizia penitenziaria sarebbero riscontrate dalla non casualità dell'incontro tra i due detenuti, avvenuto con la particolare modalità dell'abbraccio, mentre il [OSCURATO:PERSONA] non aveva sino a quel momento incontrato alcun altro detenuto; dal rinvenimento del telefono cellulare in possesso del detenuto [OSCURATO:PERSONA]; dalla palese falsità delle dichiarazioni rese dal ricorrente, che non incontrò il [OSCURATO:PERSONA] per caso ma riferì ad un altro detenuto di volerlo incontrare, cosa che questi riferì al [OSCURATO:PERSONA], e che non consegnò al predetto una sigaretta, non rinvenuta durante la perquisizione subito eseguita; infine dalle stesse dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] nell'immediatezza del controllo, quando asserì che il telefono era “nuovo nuovo, appena arrivato”. 2.2. La valutazione del Tribunale, secondo cui è sufficientemente provata la condotta contestata al ricorrente, di avere consegnato il telefono cellulare all'altro detenuto, appare pertanto logica e fondata sugli elementi acquisiti, di cui il ricorrente non contesta la falsità. Il ricorrente, infatti, lamenta che il Tribunale abbia fondato la sua valutazione «esclusivamente sulla circostanza del rinvenimento di un telefono cellulare in possesso del detenuto [OSCURATO:PERSONA]», ma tale affermazione è errata, perché l'ordinanza ha spiegato nel dettaglio la condotta tenuta dal ricorrente e le ragioni per le quali deduce che l'oggetto da lui consegnato al [OSCURATO:PERSONA], durante il loro abbraccio, sia stato il telefono in questione, e non una sigaretta, come da lui falsamente affermato. Non è corretta, pertanto, la critica di una apparenza della motivazione, dal momento che l'esistenza del passaggio di un oggetto è dedotta non solo dai movimenti osservati dagli agenti, ma dalle stesse ammissioni del ricorrente che, nell'immediatezza, sostenne di avere consegnato all'altro detenuto una sigaretta, che però questi non aveva con sé, benché immediatamente perquisito. 2.3. L'ordinanza è corretta anche nella motivazione della decisione di non acquisire i filmati della videosorveglianza, respingendo la richiesta avanzata dal ricorrente. Secondo il Tribunale, la loro visione non apporterebbe alcun elemento utile per la ricostruzione del fatto, stante la precisione e completezza della descrizione di questo contenuta nella relazione degli agenti della polizia penitenziaria; l'affermazione del ricorrente, secondo cui tale relazione sarebbe frutto di una visione parziale degli atti, non è fondata, in quanto l'ordinanza precisa che gli agenti stavano monitorando i movimenti dei due detenuti proprio attraverso il circuito della videosorveglianza, e quindi essi hanno potuto vedere esattamente ciò che i video riprendevano, e registravano. Del tutto congetturale, e perciò irrilevante, è l'affermazione che i video potrebbero mostrare che il [OSCURATO:PERSONA] ha incontrato altri detenuti prima del ricorrente: egli stesso non dichiara con certezza l'esistenza di tali incontri che, per quanto risulta, non sono stati dichiarati neppure dal [OSCURATO:PERSONA], e comunque l'ordinanza dà atto che non il mero incontro tra i due detenuti destò sospetti negli agenti che lo osservavano, bensì le sue «particolari modalità … da cui si evince la palese intenzione dei due di occultare l'oggetto scambiato», elemento di valutazione con cui il ricorso non si confronta. L'ordinanza risulta, pertanto, avere ricostruito in modo approfondito il comportamento del ricorrente, ed avere valutato in modo autonomo e indipendente dall'esito del procedimento disciplinare la fondatezza del rilievo mosso nei suoi confronti, esaminando il complesso delle circostanze riferite dagli agenti di polizia penitenziaria, la cui veridicità, come detto, non è stata negata dal ricorrente. L'attribuzione, da parte dell'ordinanza, di una fede privilegiata e fino a querela di falso alla relazione redatta dagli agenti di polizia penitenziaria non è in realtà del tutto corretta, non essendo tale valore privilegiato attribuito ai verbali della polizia giudiziaria richiamati dall'art. 115 disp. att. cod. proc. pen., se non con riferimento ai loro elementi oggettivi (vedi Sez. 6, n. 1361 del 04/12/2018, dep. 2019, Rv. 274839; Sez. 3, n. 16977 del 22/03/2022, Rv. 283069), e potendo il loro contenuto essere contestato ed essere sottoposto a più approfonditi accertamenti, secondo quanto stabilito dall'art. 81 d.P.R. n. 230/2000 (regolamento dell'ordinamento penitenziario), proprio in relazione ai procedimenti disciplinari. L'ordinanza, però, ha in realtà valutato l'attendibilità del rapporto disciplinare anche sulla base dei riscontri sopra menzionati, quali le dichiarazioni del terzo detenuto, quelle rese, nell'immediatezza, dai due detenuti coinvolti, e l'esito della perquisizione a carico del [OSCURATO:PERSONA]; peraltro l'omessa contestazione circa la veridicità di tale rapporto rende irrilevante la predetta, non corretta attribuzione di fede privilegiata al suo intero contenuto. 3. La valutazione della idoneità della condotta del ricorrente per escludere la concessione della liberazione anticipata per il semestre in contestazione appare, perciò, logica e fondata su elementi certi. E' logica, infatti, l'affermazione che tale condotta dimostri la mancata partecipazione del ricorrente all'opera di rieducazione, per la sua oggettiva gravità, avendo egli violato gravemente le regole carcerarie, acquisendo un telefono cellulare, il cui possesso e uso non è consentito ai detenuti all'interno di un istituto penitenziario, e consegnandolo ad un altro detenuto, evidentemente eseguendo un ordine di terzi o attuando un'operazione organizzata dall'esterno, e comunque tenendo una condotta che può addirittura configurare il reato di cui all'art. 391-ter cod. pen. Questa Corte ha costantemente affermato che l'esistenza di un rapporto disciplinare non è di per sé sintomatico della indisponibilità del detenuto al trattamento rieducativo, e che «In tema di liberazione anticipata, ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all'opera di rieducazione, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere acquisiti e valutati concretamente sia sotto il profilo dell'attitudine o meno ad indicare una condotta restia al processo di rieducazione, sia per essere successivamente comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall'interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo assunto con continuità dal detenuto» (Sez. 1, n. 24506 del 28/03/2025, Rv. 288162). Il Tribunale si è conformato a tale principio, in quanto ha valutato, come detto, non l'esistenza del procedimento disciplinare o il suo esito, bensì la oggettiva gravità della condotta tenuta, anche per le successive menzogne con cui il ricorrente ha cercato di negare il fatto. Esso, peraltro, ha limitato la propria valutazione negativa alla esclusione del beneficio per il solo semestre in cui tale fatto è stato commesso. Deve anche sottolinearsi che il ricorrente non ha illustrato, nel ricorso, alcun elemento positivo non valutato dal Tribunale di sorveglianza, e neppure ha fornito alcuna spiegazione che potesse mitigare la gravità della sua condotta. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22 gennaio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]