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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 19439/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato ad Agrigento il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 27/05/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga accolto; lette le memorie scritte depositate dai difensori delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso chiedendo la liquidazione delle spese del grado; letta la memoria scritta depositata dal difensore dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo ha proposto - a seguito di istanza ex art. 572 cod. proc. pen. formulata dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] - ricorso avverso la sentenza della Corte territoriale che in data 27 maggio 2022 (motivazione depositata il successivo 5 luglio) ha riformato la pronuncia di condanna in primo grado, assolvendo [OSCURATO:PERSONA] dalla contestazione di calunnia in relazione alla falsa denuncia di smarrimento di un assegno (denuncia presentata dalla moglie, [OSCURATO:PERSONA] cotitolare del c/c, su richiesta dell'imputato e relativa ad assegno che il Vullo aveva consegnato ai due soci Carannanno e Vecchio per regolare alcune pendenze economiche).

2. Nel ricorso il Procuratore generale evidenzia che la condotta dell'imputato che, perfettamente consapevole della falsità del fatto affermato che esponeva i soci all'incolpazione per fattispecie penalmente rilevante, ha indotto la moglie a presentare una falsa denuncia di smarrimento del titolo, integra pienamente gli estremi del delitto di cui all'art. 368 cod. pen., chiedendo conseguentemente l'annullamento della sentenza di assoluzione in appello.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla

I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. La sentenza impugnata ha assolto l'imputato in quanto ha ritenuto che a suo carico difettasse "il presupposto della falsa incolpazione", dal momento che la denuncia di smarrimento era stata presentata dalla moglie "sulla base di una autonoma determinazione e senza alcuna induzione da parte dell'imputato".

A tal fine si riporta a quanto dalla donna riferito in sede di s.i.t., ossia che «dopo aver effettuato delle ricerche in casa e non trovandolo [il libretto degli assegni] mi sono recata presso i Carabinieri» e la circostanza che la predetta fosse cointestaria del conto e all'oscuro delle vicende societarie che avevano portato al rilascio da parte del Vullo del titolo poi denunciato, unitamente ad altri assegni, smarrito.

Da ciò la Corte di appello ha dedotto l'assenza di elementi che possano far ritenere la responsabilità dell'imputato a titolo di concorso nel reato ex art. 110 cod. pen. o quale autore mediato ex art. 48 cod. pen.3.

Nel ricorso si evidenzia invece che - secondo quanto accertato dal primo giudice - la denuncia di smarrimento era stata effettuata dalla moglie dell'imputato "su indicazione del marito [OSCURATO:PERSONA]".

4. In effetti, nella sentenza del Tribunale si evidenzia che in sede di sommarie informazioni «la Sanfilippo stessa ha riferito che il 17 marzo 2016 suo marito che si trovava fuori sede la contattava per dirle che aveva smarrito il blocchetto degli assegni precisandole che erano già stati firmati in bianco» e precisa che «tra questi assegni vi era anche quello per cui è processo che la San filippo, previa esibizione, riconosceva» (pag. 8).

5. La Corte di appello non si è adeguatamente confrontata con tale ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice, sovrapponendo alla stessa una propria, opposta, ricostruzione, sempre fondata sul verbale delle dichiarazioni rese dalla Sanfilippo, utilizzabile per la decisione a seguito del consenso prestato dalle parti per la sua acquisizione al fascicolo del dibattimento; non ha però chiarito perché l'affermazione del Tribunale fosse errata.

In tal modo non risulta rispettato il principio nomofilattico secondo cui «il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva» (Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017, PG in proc.

Troise, Rv. 272430 - 01).

6. La questione è nella specie certamente rilevante, dal momento che - ove fosse corretta l'argomentazione del primo giudice e cioè che la proposizione della denuncia di smarrimento - pacificamente falsa - lungi dall'essere una spontanea iniziativa della donna, è stata frutto della dolosa induzione in errore operata dal marito (che le aveva falsamente rappresentato lo smarrimento) - sussisterebbero i presupposti per la configurabilità del reato di cui all'art. 368 cod. pen. 7.

In questo caso, infatti, la condotta del Vullo andrebbe ricondotta al paradigma dell'art. 48 cod. pen - ipotesi, questa, che risulta contestata in fatto nel capo di imputazione ("... sporgeva falsamente, per il tramite della moglie [OSCURATO:PERSONA], denuncia di smarrimento ...").

Sul punto, infatti, questa Sezione ha già precisato che «Integra il delitto di calunnia colui che predisponga maliziosamente quanto occorre perchè taluno possa essere incriminato di un determinato reato, qualora a seguito di tale comportamento venga sporta denunzia all'autorità giudiziaria da un altro soggetto tenuto a farlo» (Sez. 6, n. 16161 del 07/04/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 249896).

8. Per le suesposte considerazioni si impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo che alla luce del principio sopra evidenziato provvederà ad accertare se la condotta della Sanfilippo, che ha denunciato il falso smarrimento dell'assegno oggetto della contestazione, sia stata frutto di una sua autonoma iniziativa ovvero sia stata determinata dalla dolosa induzione in errore da parte dell'imputato.

Il giudice di rinvio provvederà altresì alla regolamentazione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili relative a questo grado di legittimità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato ad Agrigento il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 27/05/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga accolto; lette le memorie scritte depositate dai difensori delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso chiedendo la liquidazione delle spese del grado; letta la memoria scritta depositata dal difensore dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo ha proposto - a seguito di istanza ex art. 572 cod. proc. pen. formulata dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] - ricorso avverso la sentenza della Corte territoriale che in data 27 maggio 2022 (motivazione depositata il successivo 5 luglio) ha riformato la pronuncia di condanna in primo grado, assolvendo [OSCURATO:PERSONA] dalla contestazione di calunnia in relazione alla falsa denuncia di smarrimento di un assegno (denuncia presentata dalla moglie, [OSCURATO:PERSONA] cotitolare del c/c, su richiesta dell'imputato e relativa ad assegno che il Vullo aveva consegnato ai due soci Carannanno e Vecchio per regolare alcune pendenze economiche). 2. Nel ricorso il Procuratore generale evidenzia che la condotta dell'imputato che, perfettamente consapevole della falsità del fatto affermato che esponeva i soci all'incolpazione per fattispecie penalmente rilevante, ha indotto la moglie a presentare una falsa denuncia di smarrimento del titolo, integra pienamente gli estremi del delitto di cui all'art. 368 cod. pen., chiedendo conseguentemente l'annullamento della sentenza di assoluzione in appello. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La sentenza impugnata ha assolto l'imputato in quanto ha ritenuto che a suo carico difettasse "il presupposto della falsa incolpazione", dal momento che la denuncia di smarrimento era stata presentata dalla moglie "sulla base di una autonoma determinazione e senza alcuna induzione da parte dell'imputato". A tal fine si riporta a quanto dalla donna riferito in sede di s.i.t., ossia che «dopo aver effettuato delle ricerche in casa e non trovandolo [il libretto degli assegni] mi sono recata presso i Carabinieri» e la circostanza che la predetta fosse cointestaria del conto e all'oscuro delle vicende societarie che avevano portato al rilascio da parte del Vullo del titolo poi denunciato, unitamente ad altri assegni, smarrito. Da ciò la Corte di appello ha dedotto l'assenza di elementi che possano far ritenere la responsabilità dell'imputato a titolo di concorso nel reato ex art. 110 cod. pen. o quale autore mediato ex art. 48 cod. pen.3. Nel ricorso si evidenzia invece che - secondo quanto accertato dal primo giudice - la denuncia di smarrimento era stata effettuata dalla moglie dell'imputato "su indicazione del marito [OSCURATO:PERSONA]". 4. In effetti, nella sentenza del Tribunale si evidenzia che in sede di sommarie informazioni «la Sanfilippo stessa ha riferito che il 17 marzo 2016 suo marito che si trovava fuori sede la contattava per dirle che aveva smarrito il blocchetto degli assegni precisandole che erano già stati firmati in bianco» e precisa che «tra questi assegni vi era anche quello per cui è processo che la San filippo, previa esibizione, riconosceva» (pag. 8). 5. La Corte di appello non si è adeguatamente confrontata con tale ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice, sovrapponendo alla stessa una propria, opposta, ricostruzione, sempre fondata sul verbale delle dichiarazioni rese dalla Sanfilippo, utilizzabile per la decisione a seguito del consenso prestato dalle parti per la sua acquisizione al fascicolo del dibattimento; non ha però chiarito perché l'affermazione del Tribunale fosse errata. In tal modo non risulta rispettato il principio nomofilattico secondo cui «il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva» (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, PG in proc. Troise, Rv. 272430 - 01). 6. La questione è nella specie certamente rilevante, dal momento che - ove fosse corretta l'argomentazione del primo giudice e cioè che la proposizione della denuncia di smarrimento - pacificamente falsa - lungi dall'essere una spontanea iniziativa della donna, è stata frutto della dolosa induzione in errore operata dal marito (che le aveva falsamente rappresentato lo smarrimento) - sussisterebbero i presupposti per la configurabilità del reato di cui all'art. 368 cod. pen. 7. In questo caso, infatti, la condotta del Vullo andrebbe ricondotta al paradigma dell'art. 48 cod. pen - ipotesi, questa, che risulta contestata in fatto nel capo di imputazione ("... sporgeva falsamente, per il tramite della moglie [OSCURATO:PERSONA], denuncia di smarrimento ..."). Sul punto, infatti, questa Sezione ha già precisato che «Integra il delitto di calunnia colui che predisponga maliziosamente quanto occorre perchè taluno possa essere incriminato di un determinato reato, qualora a seguito di tale comportamento venga sporta denunzia all'autorità giudiziaria da un altro soggetto tenuto a farlo» (Sez. 6, n. 16161 del 07/04/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 249896). 8. Per le suesposte considerazioni si impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo che alla luce del principio sopra evidenziato provvederà ad accertare se la condotta della Sanfilippo, che ha denunciato il falso smarrimento dell'assegno oggetto della contestazione, sia stata frutto di una sua autonoma iniziativa ovvero sia stata determinata dalla dolosa induzione in errore da parte dell'imputato. Il giudice di rinvio provvederà altresì alla regolamentazione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili relative a questo grado di legittimità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad al
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